Caso Open Arms: perché Salvini è stato assolto

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

Il Tribunale di Palermo ha assolto Matteo Salvini con la formula "perché il fatto non sussiste" dall'accusa di sequestro di persona e omissione di atti d'ufficio, in relazione ai fatti del 2019, quando 147 migranti rimasero a bordo della nave Open Arms per 19 giorni senza poter sbarcare in Italia.

Le motivazioni della sentenza, depositate il 18 giugno 2025, chiariscono che non sussisteva alcun obbligo giuridico in capo allo Stato italiano di autorizzare lo sbarco o di concedere un Place of safety (POS), poiché la nave batteva bandiera spagnola e gli eventi di salvataggio erano avvenuti fuori dalla zona SAR italiana.

Nessun obbligo per l’Italia: la responsabilità era della Spagna

Secondo il Tribunale, i tre eventi di salvataggio (SAR) dell’1, 2 e 9 agosto 2019 non avevano attivato alcun obbligo giuridico per l’Italia, né in qualità di Stato responsabile della zona SAR, né come Stato di primo contatto, ai sensi delle Linee guida IMO del 2004.

La nave si trovava oltre 50 miglia dalle coste italiane, in acque internazionali, e il coordinamento era stato avviato da altri Stati, in particolare Spagna e Malta. Di conseguenza, nessuna norma imponeva all’Italia di assumere il coordinamento delle operazioni o di concedere l'approdo.

Le “raccomandazioni” internazionali non creano obblighi penali

Il Collegio ha sottolineato che le convenzioni internazionali sul soccorso in mare (SOLAS, SAR, MSC 167/78) prevedono raccomandazioni alla cooperazione tra Stati, ma non obblighi giuridici cogenti.

Il frequente uso del condizionale ("gli Stati dovrebbero", "le autorità dovrebbero") nelle disposizioni internazionali conferma, secondo i giudici, la natura non vincolante di tali previsioni. Da ciò discende che la loro violazione non può generare responsabilità penali, anche qualora si potesse ipotizzare una responsabilità politica o internazionale dello Stato.

Secondo il Tribunale, il principio di legalità e tassatività del diritto penale (art. 25, comma 2, Cost.) impone che le norme incriminatrici siano chiare e precise, in modo da consentire ai cittadini – e ai pubblici ufficiali – di conoscere esattamente i comportamenti vietati e le relative sanzioni.

Nessun respingimento verso la Libia

Il Tribunale ha anche escluso che l’Italia abbia effettuato un respingimento illegittimo verso la Libia. L’unico atto posto in essere fu il divieto d’ingresso della nave nelle acque territoriali italiane, senza che vi fosse alcun ordine di ritorno verso un Paese dove i migranti avrebbero corso rischi per la propria vita o integrità.

Il quadro normativo era incerto

Nel 2019 mancava una cornice legislativa univoca e condivisa a livello europeo sulla gestione delle operazioni SAR da parte delle ONG. Il soccorso in mare si basava su accordi occasionali e volontari tra Stati, e non su regole giuridicamente vincolanti. Anche i documenti del Parlamento europeo e le risoluzioni UE confermano la debolezza strutturale del quadro normativo.

Conclusione

Il mancato sbarco dei migranti non può essere qualificato come reato, in assenza di un obbligo giuridico preciso e cogente in capo al Ministro dell’Interno. Nessun obbligo, nessun reato.


Documenti correlati:

 

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472