Centrale rischi: segnalazione illegittima se basata solo sui canoni di leasing non pagati

Articolo del 03/04/2026

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La Cassazione chiarisce che la segnalazione alla Centrale rischi non può fondarsi sul solo mancato pagamento dei canoni: serve una valutazione concreta della situazione economica del debitore.

La domanda è semplice: basta non pagare alcuni canoni di leasing per essere segnalati alla Centrale rischi?

La risposta arriva dalla Cassazione, con l’ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026: no, non basta.

Nel caso esaminato, una società era stata segnalata alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia a seguito del mancato pagamento di alcuni canoni di leasing. Da quella segnalazione era derivato un effetto concreto: un istituto di credito aveva negato un finanziamento anche a una società collegata.

Le società chiedevano il risarcimento del danno, sostenendo l’illegittimità della segnalazione.

Qual è la regola

La Cassazione richiama un principio ormai consolidato: la segnalazione a “sofferenza” non può essere automatica.

Perché?

Perché, secondo le istruzioni della Banca d’Italia e la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26361/2014; n. 31921/2019), la nozione di sofferenza:

  • non coincide con il semplice inadempimento;

  • richiede una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del debitore;

  • presuppone una grave difficoltà economica o una situazione assimilabile all’insolvenza.

In altre parole, la banca deve chiedersi: il debitore è davvero in crisi, oppure è solo in ritardo su alcuni pagamenti?

Come si applica al caso concreto

La Corte d’appello aveva ritenuto legittima la segnalazione sulla base di un dato molto semplice: i canoni di leasing non erano stati pagati.

Ma qui sta l’errore. La Corte d’appello, infatti, ha ritenuto sufficiente il mero mancato pagamento dei canoni, senza verificare se il debitore versasse in una reale grave difficoltà economica, incorrendo così nell’errore censurato dalla Cassazione.

La Cassazione chiarisce che questo elemento, da solo, non è sufficiente.

Serve qualcosa in più: una verifica concreta della situazione economico-finanziaria del soggetto segnalato.

Nel caso di specie, questa verifica non è stata effettuata.

La Corte territoriale, infatti, ha omesso di valutare:

  • i bilanci delle società;

  • la documentazione sulla loro capacità patrimoniale;

  • la reale esistenza di una crisi non transitoria.

Di conseguenza, la decisione è viziata perché applica in modo scorretto la disciplina della Centrale rischi.

Il nesso tra segnalazione e danno

C’è poi un secondo passaggio decisivo.

La Cassazione valorizza il nesso causale tra segnalazione e danno.

Nel caso concreto, una banca aveva negato un mutuo a una società collegata proprio a causa della segnalazione.

Questo elemento non può essere ignorato: dimostra che la segnalazione produce effetti concreti e immediati sul sistema creditizio.

E quindi, se la segnalazione è illegittima, può generare un danno risarcibile anche in capo a soggetti diversi da quello direttamente segnalato, purché vi sia un collegamento dimostrato.

Cosa ci portiamo a casa

La decisione è chiara e operativa:

  • non basta il mancato pagamento per segnalare a sofferenza;

  • serve una valutazione complessiva della situazione economica;

  • la segnalazione illegittima può generare responsabilità risarcitoria;

  • il danno può riguardare anche società collegate, se provato il nesso causale.

Tradotto: prima di segnalare, la banca deve fermarsi e valutare davvero la posizione del cliente.

Altrimenti, il rischio non è solo per il debitore… ma anche per chi segnala.

Regola pratica: la segnalazione è legittima solo se l’intermediario dimostra una condizione di crisi economica complessiva del cliente, non essendo sufficiente il semplice inadempimento di singole obbligazioni contrattuali.


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