
il Consiglio di Stato (6989/2026) chiarisce che gli screenshot di una chat WhatsApp allegati a un procedimento amministrativo non diventano automaticamente accessibili.
Gli screenshot di una chat WhatsApp allegati a un reclamo, che finiscono nel fascicolo di un procedimento amministrativo, diventano automaticamente accessibili?
No, secondo il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 6989 del 22 settembre 2026, che è stato chiamato a decidere sulla richiesta di accesso ad alcune conversazioni WhatsApp prodotte davanti al Garante per la protezione dei dati personali.
La questione riguarda il rapporto tra accesso difensivo, segretezza della corrispondenza e tutela dei terzi coinvolti nella conversazione.
Il caso nasce da alcuni reclami presentati al Garante Privacy nei confronti dell’Enpapi.
L’ente chiede di accedere alla documentazione dei relativi fascicoli e, in particolare, agli screenshot delle chat WhatsApp prodotti dai reclamanti.
Il Garante consente soltanto in parte l’accesso. Il TAR conferma il diniego relativo alle conversazioni WhatsApp e l’Enpapi propone appello, sostenendo la prevalenza delle proprie esigenze difensive.
Il Consiglio di Stato respinge l’appello.
Il problema è quindi semplice:
il deposito di una conversazione privata in un procedimento amministrativo basta a renderla accessibile?
Il punto di partenza è l’art. 15 Cost., che tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.
La garanzia si estende anche alle comunicazioni digitali e ai loro dati esteriori, cioè agli elementi che consentono di ricostruire l’esistenza della comunicazione e identificarne autore, tempo e luogo.
Il Consiglio di Stato ribadisce quindi che e-mail, SMS e messaggi WhatsApp, anche dopo essere stati ricevuti e conservati nella memoria di un dispositivo, continuano ad avere natura di corrispondenza.
La tutela permane almeno fino a quando, per il decorso del tempo o per altra causa, i messaggi non perdano ogni carattere di attualità rispetto all’interesse alla riservatezza, trasformandosi in un mero documento storico.
È questo il passaggio centrale della sentenza.
Quando una chat viene prodotta come prova e allegata a un reclamo, i messaggi possono assumere anche la natura di atti del procedimento e diventare, in astratto, oggetto di accesso difensivo.
Ma l’ingresso nel fascicolo non cancella automaticamente la tutela della corrispondenza privata.
Entra allora in gioco l’art. 24, comma 7, L. n. 241/1990.
Chi chiede l’accesso deve dimostrare che la conoscenza di quei documenti è necessaria e indispensabile per curare o difendere un proprio interesse giuridico.
Non basta, quindi, invocare genericamente esigenze difensive: occorre spiegare perché proprio quei messaggi siano concretamente necessari alla difesa.
C’è poi un ulteriore elemento.
Una chat WhatsApp può coinvolgere persone che non hanno alcun rapporto con il procedimento amministrativo.
Nel caso esaminato, gli screenshot riguardavano anche soggetti terzi estranei al reclamo. Il loro coinvolgimento rafforza l’esigenza di proteggere la riservatezza delle comunicazioni e impone un bilanciamento ancora più rigoroso prima di consentire l’ostensione.
Il fatto che uno dei partecipanti utilizzi la conversazione come prova non rende quindi automaticamente accessibili anche i messaggi degli altri interlocutori.
A incidere sulla decisione contribuisce anche un altro dato: il reclamo davanti al Garante era stato nel frattempo archiviato, senza l’adozione di provvedimenti nei confronti dell’ente.
L’Enpapi aveva inoltre richiamato altri procedimenti, anche penali, ma questi non erano stati indicati nelle originarie istanze di accesso.
Secondo il Consiglio di Stato, non potevano quindi essere utilizzati successivamente per dimostrare la necessità dell’ostensione.
Gli screenshot di una chat WhatsApp, anche quando vengono depositati all’interno di un procedimento amministrativo, non diventano automaticamente accessibili.
Possono entrare nel fascicolo e assumere rilevanza come atti del procedimento, ma l’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, L. n. 241/1990 richiede la dimostrazione concreta della loro necessità e indispensabilità.
Restano inoltre da tutelare la segretezza della corrispondenza, i dati personali e la posizione degli eventuali terzi coinvolti nella chat.
Insomma, finire dentro un fascicolo amministrativo non trasforma automaticamente una chat WhatsApp in una chat di gruppo aperta a tutti.
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