Chi uccide perde i diritti sulle spoglie della vittima: ok definitivo alla nuova legge

Articolo del 05/03/2026

Chi uccide può decidere sul funerale, sulla sepoltura o sulla cremazione della vittima? Con la nuova legge la risposta diventa no: chi è responsabile della morte perde ogni diritto di disporre delle spoglie mortali.

La Camera dei deputati, nella seduta del 3 marzo 2026, ha approvato in via definitiva una nuova legge che incide su un tema delicato: chi è responsabile della morte di una persona non può più decidere sul destino delle sue spoglie.

La riforma introduce nel codice penale l'art. 585-bis, una disposizione che prevede una specifica pena accessoria: la decadenza da ogni diritto e facoltà in materia di disposizione delle spoglie mortali della vittima.

La legge interviene per colmare un vuoto normativo. In base al regolamento di polizia mortuaria (d.P.R. n. 285/1990), infatti, il potere di decidere sulla destinazione della salma spetta normalmente ai familiari più prossimi. In assenza di una disciplina specifica, poteva quindi verificarsi la situazione paradossale in cui proprio l'autore dell'omicidio – spesso coniuge o convivente della vittima – risultasse formalmente titolare dei diritti sulla sepoltura o sulla cremazione.

La norma nasce nel contesto delle politiche di contrasto alla violenza domestica e al femminicidio  e mira a evitare situazioni paradossali in cui l'autore del delitto, spesso legato alla vittima da rapporti familiari o affettivi, possa decidere su funerale, sepoltura o cremazione.

La nuova pena accessoria nel codice penale

Il nuovo art. 585-bis c.p. stabilisce che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), il coniuge, il partner dell'unione civile o il parente prossimo che abbia commesso determinati delitti contro la vittima perde automaticamente ogni diritto in tema di disposizione delle spoglie mortali.

La disposizione si applica quando i reati sono stati commessi in danno:

  • dell'altro coniuge;

  • della parte dell'unione civile;

  • di un parente prossimo.

La decadenza riguarda qualsiasi decisione relativa alle spoglie della vittima, come la scelta della sepoltura, della tumulazione o della cremazione.

I reati che fanno scattare la decadenza

La nuova disciplina opera quando la condanna riguarda alcuni specifici delitti previsti dal codice penale, tra cui:

  • maltrattamenti contro familiari o conviventi da cui deriva la morte della vittima (art. 572, terzo comma, c.p.);

  • omicidio volontario (art. 575 c.p.);

  • infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale (art. 578 c.p.);

  • omicidio del consenziente (art. 579 c.p.);

  • istigazione o aiuto al suicidio quando deriva la morte (art. 580 c.p.);

  • omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.);

  • abbandono di persone minori o incapaci da cui deriva la morte (art. 591, terzo comma, c.p.).

In tutte queste ipotesi la condanna comporta la perdita del potere di decidere sul destino delle spoglie della vittima.

La regola vale anche per conviventi e partner di fatto

La legge estende espressamente la disciplina anche a soggetti diversi dai parenti in senso stretto.

La decadenza può infatti riguardare:

  • il convivente di fatto;

  • il convivente non registrato ma autorizzato dalla vittima;

  • qualsiasi persona legata da relazione affettiva alla vittima e autorizzata a disporre delle spoglie.

L'obiettivo è evitare che il divieto possa essere aggirato facendo leva su designazioni o deleghe rilasciate dalla vittima in vita.

Il divieto scatta già durante le indagini

La riforma interviene anche sul regolamento di polizia mortuaria (d.P.R. n. 285/1990), prevedendo modifiche che dovranno essere adottate con regolamento entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Secondo i principi stabiliti dal legislatore, dal momento in cui una persona viene iscritta nel registro degli indagati per uno dei reati indicati:

  • non può esercitare alcun diritto sulla tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere;

  • il divieto resta fino al passaggio in giudicato di una eventuale sentenza di assoluzione.

Si tratta di una misura cautelativa che evita che l'indagato possa prendere decisioni irreversibili prima della conclusione del processo.

Cremazione vietata fino alla definizione del processo

La legge introduce anche una ulteriore garanzia: se è avviato un procedimento penale per uno dei delitti indicati, la cremazione del cadavere è vietata fino alla definizione del processo.

Il divieto dura:

  • fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna;

  • oppure fino alla pronuncia di una sentenza di proscioglimento.

Se il procedimento viene archiviato, la cremazione resta comunque vietata per tre anni, salvo diversa decisione motivata del giudice per le indagini preliminari.

Quando interviene il pubblico ministero

La riforma disciplina anche un caso particolare.

Se la persona indagata è l'unico soggetto titolare della facoltà di disporre della salma e nessun altro richiede la restituzione del corpo, sarà il pubblico ministero a disporre la destinazione della salma secondo la normativa vigente.

In questo modo si evita che la gestione delle spoglie rimanga bloccata dall'assenza di altri familiari legittimati.

Una tutela della dignità della vittima

Con l'introduzione dell'art. 585-bis c.p., il legislatore interviene su un aspetto simbolicamente rilevante delle vicende di violenza domestica e familiare.

La nuova disciplina impedisce che l'autore del delitto possa continuare a esercitare prerogative familiari sulla vittima anche dopo la morte.

La norma si inserisce così nel più ampio percorso di rafforzamento delle tutele delle vittime e dei loro familiari nel sistema penale.

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CAMERA DEI DEPUTATI

Disegno di legge C. 2304    

Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio

(Testo definitivamente approvato dalla Camera il 3 marzo 2026. In attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.)

Art. 1. (Introduzione dell’articolo 585-bis del codice penale)

1. Dopo l’articolo 585 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 585-bis. – (Pena accessoria) – La condanna del coniuge, della parte dell’unione civile o del parente prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile o l’applicazione nei loro confronti della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, 575, 578, primo comma, 579, 580, primo comma, primo periodo, 584 e 591, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, del presente codice commessi a danno dell’altro coniuge, dell’altra parte dell’unione civile o del parente prossimo, comporta la loro decadenza dall’esercizio di ogni diritto e facoltà in tema di disposizione delle spoglie mortali della vittima ».

2. La pena accessoria di cui all’articolo 585-bis del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica anche al convivente di fatto di cui all’articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76, se designato quale rappresentante con specifici poteri in caso di morte, ai sensi del comma 40, lettera b), e nelle forme di cui al comma 41 del medesimo articolo 1, al convivente di fatto che non ha reso la dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 1, comma 37, della medesima legge n. 76 del 2016, laddove lo stesso sia stato autorizzato a disporre delle spoglie mortali della vittima in virtù di una espressa manifestazione di volontà della medesima, nonché ad ogni persona legata da relazione affettiva alla vittima, autorizzata nelle medesime forme a disporre delle spoglie mortali della vittima stessa.

Art. 2. (Disposizioni in materia di polizia mortuaria)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti princìpi:

a) prevedere che, a decorrere dalla data di iscrizione nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, al coniuge, all’altra parte dell’unione civile, al convivente di fatto di cui all’articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76, se designato quale rappresentante con specifici poteri in caso di morte, ai sensi del comma 40, lettera b), e nelle forme di cui al comma 41 del medesimo articolo 1, al convivente di fatto che non ha reso la dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 1, comma 37, della medesima legge n. 76 del 2016, laddove lo stesso sia stato autorizzato a disporre delle spoglie mortali della vittima in virtù di una espressa manifestazione di volontà della medesima, a ogni persona legata da relazione affettiva alla vittima, autorizzata nelle medesime forme a disporre delle spoglie mortali della vittima stessa o al parente prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile, indagati o imputati per i reati di cui agli articoli 572, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, 575, 578, primo comma, 579, 580, primo comma, primo periodo, 584 e 591, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, del codice penale, commessi a danno dell’altro coniuge, dell’altra parte dell’unione civile, del convivente di fatto, di persona legata da relazione affettiva o del parente prossimo, sia precluso l’esercizio di qualsiasi diritto e facoltà in tema di tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere riconosciuto dal predetto regolamento;

b) prevedere che, nel caso in cui sia avviato un procedimento penale in relazione ai reati indicati nella lettera a), la cremazione del cadavere sia comunque vietata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna che abbia definito il suddetto procedimento ovvero sino alla pronuncia della sentenza di proscioglimento. In caso di archiviazione del procedimento, prevedere che la cremazione sia vietata sino a che non siano decorsi tre anni dal provvedimento, salvo che il giudice per le indagini preliminari disponga motivatamente altrimenti;

c) prevedere che, nel caso in cui l’indagato sia l’unico titolare della facoltà di disporre della destinazione della salma e qualora nessuno faccia richiesta di restituzione della salma medesima, il pubblico ministero ne disponga in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 3. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

IL PRESIDENTE

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