
La Cassazione torna a mettere ordine sul recupero dei compensi professionali degli avvocati e lo fa con tre ordinanze ravvicinate – nn. 354, 356 e 363 del 2026 – che rafforzano la funzione acceleratoria del rito speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e ne delimitano con precisione i confini applicativi.
Il messaggio di fondo è chiaro: niente scorciatoie dilatorie e niente incertezze sul rito. Quando si discute di compensi per attività giudiziale civile, il procedimento è (e resta) quello speciale, salvo casi ben delimitati.
Con l’ordinanza n. 354 del 7 gennaio 2026, la Suprema Corte ribadisce un principio ormai consolidato ma spesso disatteso nella pratica: le contestazioni sull’an debeatur o l’eccezione di inadempimento del cliente non fanno “saltare” il rito ex art. 14.
Anche quando il cliente contesta l’esistenza del rapporto professionale o sostiene di aver già pagato, il giudice deve restare nel perimetro del procedimento speciale, decidendo sulla parcella in modo sommario. Il passaggio al rito ordinario è ammesso solo se il cliente propone vere e proprie domande autonome – riconvenzionali o di accertamento pregiudiziale – che richiedano un’istruttoria incompatibile con la cognizione sommaria. In tal caso, le domande vanno semmai separate, ma il credito dell’avvocato non perde la corsia preferenziale.
Il principio, già affermato dalle Sezioni Unite, viene così ulteriormente “blindato”, con l’obiettivo di evitare che eccezioni difensive generiche diventino strumenti di ritardo nel pagamento dei compensi.
Di segno complementare è l’ordinanza n. 356 del 7 gennaio 2026, che richiama con forza i limiti oggettivi dell’art. 14 d.lgs. 150/2011.
Il rito speciale si applica solo ai compensi per:
attività giudiziale civile;
prestazioni strettamente strumentali o complementari alla difesa in giudizio civile.
Ne restano fuori, invece:
le attività stragiudiziali autonome;
le prestazioni rese in ambito penale;
quelle svolte nel processo amministrativo o davanti a giudici speciali.
In questi casi, il recupero del credito deve seguire il rito ordinario, tipicamente attraverso l’opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. La Corte cassa così una decisione che aveva erroneamente applicato il rito speciale a compensi maturati in un giudizio amministrativo, ricordando che una scelta sbagliata del rito può incidere direttamente sul diritto di difesa.
L’ordinanza n. 363 del 7 gennaio 2026 interviene su un terreno più tecnico, ma cruciale nella pratica quotidiana: forma dell’atto e mutamento del rito.
La Cassazione chiarisce che, se l’opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito speciale viene introdotta con citazione anziché con ricorso, il rispetto del termine decadenziale va verificato con riferimento alla notifica della citazione, non al deposito. L’errore di forma, se la notifica è tempestiva, non rende l’opposizione inammissibile.
Diverso il discorso sul mutamento del rito: questo deve avvenire entro la prima udienza. Oltre tale momento, il passaggio è precluso, perché incide sul regime delle impugnazioni. Nel rito speciale l’ordinanza è ricorribile solo per cassazione; nel rito ordinario, invece, la decisione è appellabile. Un mutamento tardivo altera le regole del gioco e comporta la cassazione del provvedimento.
Le tre. decisioni, lette nel loro insieme, mandano un segnale netto agli operatori: il rito ex art. 14 d.lgs. 150/2011 è uno strumento di tutela effettiva e rapida dei compensi degli avvocati, non un’opzione da aggirare o applicare in modo disinvolto.
Contestazioni sì, ma senza paralizzare il procedimento. E, al tempo stesso, attenzione a non forzare il rito speciale oltre i suoi limiti naturali.
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