
Quando la Corte d’appello respinge la richiesta di concordato sui motivi (il cd. concordato ex art. 599-bis c.p.p.) e dispone di andare avanti con il giudizio, è possibile impugnare in Cassazione il provvedimento di diniego insieme alla sentenza d’appello?
Le Sezioni Unite penali della Cassazione, con la sentenza n. 2647 depositata il 22 gennaio 2026, rispondono di no.
La Suprema Corte chiarisce che il provvedimento di rigetto con cui si dispone la prosecuzione del giudizio ha natura meramente ordinatoria e non è suscettibile di ricorso per cassazione.
Un imputato, condannato in primo grado per ricettazione (con continuazione), propone appello. Nel corso del secondo grado, la difesa trasmette una proposta di concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., con rinuncia ai restanti motivi, ottenendo il consenso del Procuratore generale.
All’udienza di trattazione, la Corte d’appello respinge la proposta, ritenendo la pena non congrua ai sensi dell’art. 133 c.p., e dispone di procedere oltre, decidendo poi nel merito con sentenza che conferma la condanna.
La difesa ricorre in Cassazione, contestando, tra l’altro, proprio il rigetto del concordato e sostenendo che quel diniego, essendo pregiudizievole, debba essere sindacabile.
La questione arriva alle Sezioni Unite perché nella giurisprudenza di legittimità si erano formati due orientamenti:
uno che esclude l’impugnabilità, valorizzando la tassatività dei mezzi di impugnazione e l’assenza, nell’art. 599-bis c.p.p., di una disciplina simile a quella del patteggiamento (artt. 444 ss. c.p.p. e art. 448 c.p.p.);
un altro che ammette il controllo in Cassazione, ritenendo che altrimenti si creerebbe un vulnus al diritto di difesa, dato l’effetto “incentivante” dell’istituto.
Le Sezioni Unite partono da un’idea semplice: per capire se un atto si impugna, bisogna prima capire che natura ha e che cosa produce nel processo:
Natura dell’istituto: il concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. non è un rito premiale come il patteggiamento, ma uno strumento di deflazione e accelerazione del giudizio.
Effetti del rigetto: se il concordato non viene accolto, la rinuncia ai motivi perde efficacia e il processo prosegue secondo le regole ordinarie dell’appello.
Tipo di provvedimento: il diniego ha natura meramente ordinatoria, perché regola solo la progressione del procedimento e non decide sul merito.
Tutela difensiva: nessuna lesione del diritto di difesa, poiché l’imputato può far valere tutti i motivi in appello e poi ricorrere in Cassazione contro la sentenza.
Le Sezioni Unite chiariscono, in sostanza, che quando la Corte d’appello respinge il concordato sui motivi previsto dall’art. 599-bis c.p.p. e decide di proseguire il giudizio, quel provvedimento non può essere oggetto di ricorso per cassazione, perché non ha natura decisoria ma serve solo a regolare l’ulteriore svolgimento del processo.
Il rigetto del concordato non apre un autonomo giudizio di legittimità.
Il processo prosegue nel secondo grado secondo le regole ordinarie.
Il ricorso per cassazione resta possibile solo contro la sentenza d’appello.
Il concordato mantiene la sua funzione deflattiva, senza generare contenzioso aggiuntivo.
Se il concordato in appello non viene accolto, non nasce un “processo nel processo”. Si torna semplicemente al giudizio ordinario. Il concordato è una strada veloce, ma se non convince il giudice, si riparte dal percorso normale.
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