Confisca per equivalente, come si ripartisce fra i concorrenti

Articolo del 01/10/2024

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La confisca per equivalente del profitto nel caso di concorso di persone nel reato può essere disposta per l'intero nei confronti di ciascun concorrente, indipendentemente da quanto da ognuno percepito, oppure può essere disposta solo quando non è possibile determinare con certezza la porzione di profitto attribuibile a ciascuno?

Oppure ancora: la confisca deve essere ripartita tra i concorrenti in base al grado di responsabilità di ciascuno o in parti eguali secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali?

Questi i dubbi sollevati dalla Sesta Sezione Penale della Cassazione, con l'ordinanza n. 22935 depositata il 6 giugno 2024, innanzi alle Sezioni Unite.

Le Suprema Corte, con l'informazione provvisoria n. 12/2024, ha così risolto la questione:

  • La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale.
  • In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali.
  • I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti.

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