Confisca, giudice può confermarla anche dopo la prescrizione

Articolo del 10/04/2026

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Per la Corte costituzionale, l’art. 578-bis c.p.p. non viola la presunzione di innocenza: il giudice dell’impugnazione può decidere sulla confisca anche dopo la prescrizione del reato, ma senza attribuire al prosciolto una responsabilità penale.

Il giudice può confermare la confisca anche quando il reato è estinto per prescrizione?

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 9 aprile 2026, risponde di sì.

La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578-bis c.p.p., sollevate dalla Corte d’appello di Lecce in un procedimento relativo a una confisca urbanistica conseguente a lottizzazione abusiva.

Nel caso esaminato, gli imputati erano stati condannati in primo grado, con ordine di demolizione e confisca dell’area e delle opere abusive. In appello, però, il reato risultava ormai prescritto. Da qui il dubbio: il giudice può ancora pronunciarsi sulla confisca oppure la prescrizione travolge tutto?

Cosa dice la Corte costituzionale

La Consulta chiarisce che la decisione sull’impugnazione ai soli effetti della confisca non equivale a una nuova affermazione di responsabilità penale.

L’art. 578-bis c.p.p. consente infatti al giudice d’appello o alla Cassazione, quando dichiarano il reato estinto per prescrizione, di decidere comunque sulla misura ablatoria. Per farlo, il giudice deve accertare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, ma questo accertamento serve solo a verificare se la confisca possa essere mantenuta.

Secondo la Corte, il punto decisivo è proprio questo: una cosa è l’accertamento necessario per giustificare la confisca; altra cosa è attribuire al prosciolto una vera e propria colpevolezza penale.

Il limite: nessuna condanna mascherata

La sentenza pone però un confine netto. Il giudice dell’impugnazione non può motivare la decisione in modo da far intendere che il processo penale, chiuso per prescrizione, avrebbe dovuto concludersi con una condanna.

In altre parole, la confisca può essere confermata anche dopo la prescrizione, ma la motivazione non può trasformarsi in una condanna implicita.

Il rapporto con la CEDU

La Corte affronta anche la giurisprudenza della Corte EDU, in particolare la sentenza Episcopo e Bassani contro Italia. Secondo la Consulta, quella decisione non dimostra l’illegittimità dell’art. 578-bis c.p.p. in sé, ma segnala piuttosto il rischio di una sua applicazione scorretta, quando il giudice usa un linguaggio che attribuisce al prosciolto una responsabilità penale non più affermabile.

Il problema, quindi, non è la norma, ma il modo in cui viene applicata.

La linea confermata dalla Consulta

La sentenza n. 49 del 2026 si inserisce in continuità con precedenti già noti. La Corte ribadisce che, quando si discute di confisca dopo la prescrizione, il giudice può accertare il fatto nei suoi elementi essenziali, purché questo non si traduca in una riaffermazione della colpevolezza.

Richiama inoltre la sentenza n. 2 del 2026, con cui aveva già escluso il contrasto con la presunzione di innocenza dell’art. 578 c.p.p. in materia di effetti civili dopo la prescrizione.

Cosa cambia nella pratica

La pronuncia conferma che la prescrizione non fa venir meno automaticamente la confisca, soprattutto nei procedimenti in materia urbanistica.

Il giudice dell’impugnazione può quindi confermare la misura reale anche dopo l’estinzione del reato, ma deve farlo restando entro un limite preciso: accertare il fatto ai fini della confisca, senza presentare il prosciolto come penalmente colpevole.

Conclusione

Con la sentenza n. 49 del 2026, la Corte costituzionale conferma che tra prescrizione e confisca non c’è incompatibilità automatica. La misura può sopravvivere, ma solo se resta distinta da qualsiasi giudizio di responsabilità penale.

Cosa ci portiamo a casa? Che la confisca può restare in piedi anche dopo la prescrizione, ma il confine con la presunzione di innocenza passa tutto dalla motivazione del giudice.

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