Risoluzione o ritenzione della caparra? Due strade alternative

Articolo del 21/11/2025

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

Qual è il rimedio che stiamo esercitando quando chiediamo la risoluzione del contratto e, insieme, la ritenzione o il doppio della caparra confirmatoria?

La Seconda Sezione civile della Cassazione, con l'ordinanza n. 29482 del 7 novembre 2025, chiarisce che questa richiesta non è un dettaglio accessorio, ma orienta l’intera azione: quando la parte adempiente domanda lo scioglimento del contratto e, contestualmente, la caparra (o il suo doppio) come unica sanzione risarcitoria, sta esercitando il recesso ex art. 1385 c.c., anche se parla di “risoluzione”.

La questione

Un promissario acquirente chiede la risoluzione del preliminare di un box auto per inadempimento della venditrice e domanda anche la restituzione del doppio della caparra di 15.000 euro.

Le domande sono due azioni autonome? Oppure la richiesta di doppia caparra caratterizza tutta l’azione come recesso?

La Cassazione risponde: la domanda di ritenzione o doppia caparra dà natura di recesso all’azione, indipendentemente dall’etichetta formale usata.

Le norme rilevanti

I criteri richiamati dalla Corte sono semplici:

  • art. 1385 c.c. (caparra confirmatoria): consente alla parte non inadempiente di recedere, trattenendo la caparra o chiedendone il doppio; il danno è predeterminato.

  • art. 1453 c.c. (risoluzione per inadempimento): scioglimento giudiziale del contratto con risarcimento da provare.

Il punto decisivo è capire cosa chiede realmente l’attore:

  • se chiede solo la caparra (o il doppio) allora chiede il recesso ex art. 1385 c.c.;

  • se chiede caparra più ulteriori danni allora chiede la risoluzione ex art. 1453 c.c..

La Cassazione ricorda che il giudice ha il potere di qualificare correttamente la domanda in base al suo contenuto effettivo, non al nomen iuris.

La decisione della Corte

Nel processo:

  • l’attore aveva inizialmente chiesto il trasferimento del box;

  • poi aveva mutato la domanda, chiedendo risoluzione e doppio della caparra;

  • il Tribunale gli aveva riconosciuto entrambe le cose;

  • la Corte d’appello aveva limitato il rimedio alla sola restituzione della caparra, qualificando l’azione come risoluzione ex art. 1453 c.c..

La Cassazione ribalta la decisione: la domanda di doppia caparra, formulata come unica sanzione risarcitoria, rende l’azione recesso ex art. 1385 c.c..

Non serviva nominare esplicitamente il recesso: la richiesta del doppio della caparra lo implicava già.

Conseguenza: la Corte d’appello dovrà riesaminare il caso riconoscendo il corretto rimedio.

Conclusione

La lezione operativa è chiara:

  • chiedere la caparra (o il doppio) come unico rimedio significa optare per il recesso, con danno già quantificato;

  • chiedere la risoluzione e il risarcimento ulteriore porta invece sul terreno dell’art. 1453 c.c., con onere probatorio pieno.

In altre parole: la caparra non è solo una somma versata “a garanzia”, ma un vero bivio strategico. Prima di scegliere la strada, è utile chiedersi che cosa si vuole ottenere davvero.


Documenti correlati:

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472