
Il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione contrattuale bancaria incontra limiti precisi nel Testo unico bancario. L’art. 119, comma 4, T.U.B. riguarda solo la documentazione relativa alle singole operazioni degli ultimi dieci anni e non si estende al contratto. Per la Cassazione (ord. n. 251/2026), il diritto alla consegna del contratto discende invece dall’art. 117 T.U.B., che impone la consegna di un esemplare al momento della stipula; tuttavia, se la copia è già stata consegnata al cliente, la banca non è tenuta a rilasciare ulteriori copie nel tempo.
Analizziamo la questione applicando il problem solving legale:
Il cliente può pretendere dalla banca, ai sensi dell’art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), la copia della documentazione contrattuale bancaria?
Oppure tale disposizione riguarda esclusivamente la documentazione relativa alle operazioni bancarie, mentre la consegna del contratto resta disciplinata dall’art. 117 T.U.B.?
In altri termini: il cliente ha diritto a ottenere dalla banca ulteriori copie del contratto nel corso del rapporto, anche molti anni dopo la stipula?
La Corte, con l'ordinanza n. 251 del 5 gennaio 2026, afferma che:
l’art. 119, comma 4, T.U.B. riconosce al cliente il diritto di ottenere copia della documentazione relativa alle singole operazioni degli ultimi dieci anni, ma non comprende la documentazione contrattuale;
il diritto alla consegna del contratto trova fondamento nell’art. 117, comma 1, T.U.B., che impone la consegna di un esemplare al momento della stipula;
una volta adempiuto tale obbligo, non esiste un diritto sostanziale generalizzato a ottenere ulteriori copie;
se la copia non è mai stata consegnata, il cliente può ottenerla anche mediante decreto ingiuntivo, nel rispetto della prescrizione ordinaria ex art. 2935 c.c., che decorre dal perfezionamento del contratto.
Il criterio decisivo è la distinzione tra documentazione delle operazioni e documentazione contrattuale.
Una cliente ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti della Banca Agricola Popolare di Ragusa per la consegna di documentazione bancaria, tra cui il contratto originario del 1998. La banca propone opposizione. Il Tribunale rigetta l’opposizione. La Corte d’appello conferma la decisione. La banca ricorre per cassazione contestando l’estensione dell’obbligo di consegna e la decorrenza del termine.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla banca, con condanna alle spese.
Ambito oggettivo dell’art. 119 T.U.B.
La norma riguarda esclusivamente la documentazione inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Distinzione tra contratto e operazioni
Il contratto costituisce l’atto genetico del rapporto e non si identifica con le operazioni esecutive. Il riferimento alle “operazioni” non include la scrittura contrattuale.
Coerenza sistematica
Il limite decennale dell’art. 119 T.U.B. si coordina con l’obbligo di conservazione delle scritture contabili ex art. 2220 c.c., riferibile alle operazioni e non al contratto.
Fonte del diritto alla copia del contratto
L’art. 117 T.U.B. impone la consegna di un esemplare al cliente. La norma non prevede il diritto a ottenere ulteriori copie dopo l’adempimento.
Decorrenza della prescrizione
Se il contratto non è stato consegnato, il diritto alla consegna si prescrive secondo il termine ordinario decorrente dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dal perfezionamento del negozio.
Profili processuali
Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi ex art. 366, n. 6, c.p.c.
Secondo la giurisprudenza costante, il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione contrattuale bancaria, previsto dall’art. 119, comma 4, T.U.B. va qualificato come diritto sostanziale del cliente limitato alla documentazione relativa alle singole operazioni bancarie (Cfr. Cass. 19 ottobre 1999, n. 11733; Cass. 27 settembre 2001, n. 12093; Cass. 13 luglio 2007, n. 15669; Cass. 29 novembre 2022, n. 35039).
Tale diritto riguarda esclusivamente le operazioni compiute negli ultimi dieci anni e trova fondamento nella disciplina della trasparenza bancaria, mentre al di fuori di tale limite opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 251 del 2026, precisa ulteriormente che tale disciplina non può essere estesa alla documentazione contrattuale, la cui consegna trova invece la propria fonte nell’art. 117 T.U.B..
verificare se la richiesta riguarda operazioni o contratto;
controllare se la copia del contratto è già stata consegnata al momento della stipula;
accertare l’eventuale prescrizione del diritto alla consegna;
distinguere tra diritto sostanziale alla copia e rimedio processuale dell’esibizione ex art. 210 c.p.c.;
valutare la specificità dei motivi in caso di ricorso per cassazione.
Documenti correlati:
Diritto alle copie delle operazioni bancarie esercitabile con decreto ingiuntivo - Nota di Carmine Lattarulo a Cass. civ., sez. I, civile, ord. n. 8173/2025