
La Cassazione (n. 2724/2026) affronta il tema della responsabilità del Comune per i danni causati da cani randagi su strada pubblica. La norma chiave è l’art. 2043 c.c., non l’art. 2052 c.c. Il principio applicato è che la colpa dell’ente non si presume dalla sola presenza dell’animale, ma richiede la prova di una concreta inefficienza del servizio di prevenzione del randagismo. Nel caso deciso, il ricorso del danneggiato viene rigettato per difetto di prova della condotta colposa e della natura randagia degli animali.
Analizziamo la questione applicando il problem solving legale:
Se un motociclista subisce un danno a causa dell’aggressione di cani su strada pubblica, il Comune risponde ai sensi dell’art. 2052 c.c. (responsabilità per danno cagionato da animali) oppure ai sensi dell’art. 2043 c.c., con onere per il danneggiato di provare la colpa dell’ente e il nesso causale?
Secondo la Cassazione (ordinanza n. 2724 del 7 febbraio 2026), risponde il Comune solo a titolo di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c..
La Corte esclude l’applicabilità dell’art. 2052 c.c., perché i cani randagi non rientrano tra la fauna selvatica protetta né nel patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi della legge n. 157/1992.
Il criterio decisivo è il seguente: la colpa dell’ente non può essere desunta dalla sola presenza del cane sulla pubblica via, ma richiede la prova di una specifica inefficienza organizzativa o omissione nel servizio di prevenzione del randagismo, nonché dell’evitabilità dell’evento con uno sforzo ragionevole.
Un motociclista perde il controllo del mezzo a seguito dell’aggressione di due cani su strada pubblica (sinistro dell’11 febbraio 2010) e agisce contro il Comune per il risarcimento dei danni.
Il Tribunale accoglie la domanda, ritenendo inefficace l’organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo.
La Corte d’Appello riforma integralmente la decisione e rigetta la domanda, affermando che si applica l’art. 2043 c.c. e che non è stata provata una condotta colposa specifica del Comune né la natura randagia dei cani.
Il danneggiato propone ricorso per cassazione. Nel giudizio vengono prodotti anche articoli di stampa relativi alla presenza di cani nella zona, ma tali documenti risultano successivi di molti anni rispetto al sinistro e non dimostrano che l’ente fosse stato previamente informato della situazione di pericolo.
La Cassazione:
rigetta il ricorso proposto dal danneggiato;
conferma la sentenza della Corte d’Appello;
dichiara inammissibile il secondo motivo perché volto a ottenere una nuova valutazione delle prove;
condanna il ricorrente alle spese.
Presupposto normativo
La Corte distingue tra fauna selvatica (art. 2052 c.c.) e cani randagi. Solo per la fauna selvatica opera un regime presuntivo; per i randagi si applica l’art. 2043 c.c.
Centro di imputazione dell’obbligo
Occorre individuare, secondo la normativa regionale, l’ente competente alla cattura e gestione dei cani vaganti.
Prova della natura randagia
Il danneggiato deve dimostrare che l’animale non appartiene a un privato ma è effettivamente randagio.
Violazione degli obblighi di prevenzione
Non basta l’evento dannoso. L’attività di prevenzione del randagismo svolta dalla pubblica amministrazione integra infatti una obbligazione di mezzi e non di risultato. È necessario provare una concreta insufficienza del servizio (ad esempio segnalazioni pregresse rimaste inevase, carenze organizzative o mancata attivazione degli interventi). Se l’ente dimostra l’esistenza di una struttura organizzativa formalmente predisposta, grava sul danneggiato la cosiddetta prova “a valle” dell’inefficienza, cioè la dimostrazione di specifiche omissioni operative nel caso concreto.
Nesso causale e concretizzazione del rischio**
Solo una volta accertata la colpa omissiva, il nesso causale può essere ricostruito anche in via presuntiva, verificando se si è concretizzato proprio il rischio che la norma di prevenzione mirava a evitare.
Nel caso concreto manca la prova della colpa specifica e dell’evitabilità dell’evento: la domanda viene quindi respinta.
La decisione si inserisce in un orientamento consolidato della Corte di cassazione che distingue tra fauna selvatica e cani randagi ai fini del regime di responsabilità.
Per i danni causati da fauna selvatica, la giurisprudenza applica l’art. 2052 c.c., riconducendo la responsabilità all’ente pubblico preposto alla gestione della fauna (Cass. n. 31342/2023; Cass. n. 16550/2022; Cass. n. 3023/2021; Cass. n. 20997/2020; Cass. n. 13848/2020; Cass. n. 12113/2020; Cass. n. 8385/2020; Cass. n. 8384/2020; Cass. n. 7969/2020).
Diversamente, per i danni provocati da cani randagi, la responsabilità della pubblica amministrazione è ricondotta all’art. 2043 c.c., con onere per il danneggiato di provare la concreta inefficienza del servizio di prevenzione del randagismo (Cass. n. 5339/2024; Cass. n. 32884/2021; Cass. n. 9671/2020; Cass. n. 19404/2019; Cass. n. 17060/2018). Un precedente risalente spesso richiamato nella ricostruzione della materia è inoltre Cass. n. 13898/2005.
Ai fini dell’imputazione della responsabilità occorre inoltre individuare l’ente competente secondo la normativa regionale in materia di randagismo (Cass. n. 9621/2022; Cass. n. 9671/2020; Cass. n. 17060/2018; Cass. n. 18954/2017).
La pronuncia si colloca infine nel solco più recente della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16788/2025), che ribadisce come la responsabilità dell’ente non possa desumersi dalla sola presenza dell’animale sulla pubblica via ma richieda la prova di una concreta inefficienza del servizio pubblico di prevenzione.
In caso di danno causato da cani randagi:
verificare la normativa regionale che individua l’ente competente;
provare la natura randagia dell’animale;
raccogliere elementi su eventuali segnalazioni pregresse nella zona;
verificare l’esistenza di segnalazioni formali alla ASL o al Comune antecedenti al sinistro;
documentare inefficienze organizzative o omissioni concrete del servizio;
dimostrare che l’evento era evitabile con uno sforzo ragionevole;
solo dopo, ricostruire il nesso causale in termini di concretizzazione del rischio.
La sentenza chiarisce che senza prova della colpa specifica dell’ente, la domanda risarcitoria è destinata al rigetto.
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