
La P.A. può chiedere il risarcimento davanti al giudice civile anche quando, per gli stessi fatti, si procede davanti alla Corte dei conti. Le Sezioni Unite ribadiscono l’autonomia delle due azioni. Un principio che assume nuovo rilievo dopo la Legge Foti e l’introduzione di limiti alla condanna per danno erariale.
Se un amministratore o un dipendente provoca un danno alla Pubblica Amministrazione, l’ente può agire davanti al giudice civile anche se per gli stessi fatti è in corso un giudizio davanti alla Corte dei conti?
La risposta arriva dalle Sezioni Unite della Cassazione con l’ordinanza 25 agosto 2026, n. 24765: sì, i due giudizi possono convivere perché hanno natura e finalità diverse.
Il principio non è nuovo, ma acquista un significato particolare dopo la Legge 7 gennaio 2026, n. 1, la cosiddetta Legge Foti, che ha modificato la disciplina della responsabilità amministrativa.
La vicenda riguarda il presidente del Cda di una società in house, interamente partecipata da un Comune e incaricata dell’accertamento e della riscossione dei tributi.
All’amministratore viene contestato di aver sospeso l’invio di alcuni avvisi alla società incaricata della riscossione, nonostante l’avvicinarsi del termine di decadenza. Il credito non viene recuperato e si determina così un danno per l’ente.
Per gli stessi fatti si aprono due strade: il giudizio per danno erariale davanti alla Corte dei conti e l’azione civile di responsabilità promossa dal Comune davanti al giudice ordinario.
Può accadere?
Per le Sezioni Unite, azione contabile e azione civile sono reciprocamente indipendenti, anche quando riguardano gli stessi fatti.
La ragione sta nella diversa funzione.
L’azione davanti alla Corte dei conti tutela l’interesse pubblico generale, il buon andamento della P.A. e il corretto impiego delle risorse pubbliche, con funzione prevalentemente sanzionatoria.
L’azione davanti al giudice civile, invece, mira al pieno ristoro del danno subito dall’amministrazione, con funzione riparatoria e compensativa.
La giurisdizione contabile, quindi, non sostituisce i normali rimedi derivanti dai rapporti tra la P.A. e il soggetto che ha provocato il danno.
Il doppio binario non significa però che la P.A. possa ottenere due volte il risarcimento dello stesso danno.
Le eventuali interferenze tra i giudizi non pongono una questione di giurisdizione, ma di proponibilità dell’azione.
Il giudice che decide successivamente deve quindi tenere conto di quanto già ottenuto nell’altro procedimento. Se la prima condanna ha integralmente reintegrato il danno, il secondo giudizio può essere dichiarato improponibile.
Per la Cassazione non vi è neppure violazione del ne bis in idem, proprio perché le due azioni perseguono finalità diverse.
In sintesi: le azioni possono essere due, il ristoro del danno no.
È qui che il principio del doppio binario diventa particolarmente attuale.
La Legge Foti interviene anzitutto sulla colpa grave, specificando quando ricorre: violazione manifesta delle norme di diritto, travisamento del fatto, affermazione di un fatto incontrovertibilmente escluso dagli atti o negazione di un fatto incontrovertibilmente risultante dagli stessi.
Non costituisce invece colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
Ma la riforma introduce anche un altro elemento destinato a incidere sul problema del risarcimento.
Salvo il dolo e l’illecito arricchimento, il nuovo art. 1, comma 1-octies, della legge n. 20/1994 prevede che la Corte dei conti ponga a carico del responsabile un importo non superiore al 30% del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda, del corrispettivo o dell’indennità individuati dalla norma.
Si crea così la possibilità che il danno effettivamente subito dalla P.A. sia superiore a quello recuperabile nel giudizio contabile.
Le Sezioni Unite non affermano che la Legge Foti determinerà automaticamente un aumento delle azioni civili.
Ma ribadendo proprio adesso l’autonomia tra responsabilità civile e responsabilità contabile, chiariscono che la P.A. conserva, quando ne ricorrono i presupposti, la possibilità di utilizzare gli ordinari strumenti civilistici per ottenere il risarcimento.
Il tema è già emerso anche nel dibattito successivo alla riforma: la Corte dei conti, sollevando questione di legittimità costituzionale sul nuovo limite quantitativo, ha prospettato il possibile ricorso dell’amministrazione al giudice ordinario per recuperare la parte di danno non ottenuta in sede contabile.
Attenzione, però: responsabilità civile e responsabilità erariale non sono sovrapponibili. Cambiano presupposti, disciplina e funzione. Non basta quindi che una pretesa non possa essere accolta davanti alla Corte dei conti perché possa automaticamente essere trasferita davanti al giudice civile.
Nel caso esaminato il ricorrente chiedeva alla Cassazione di applicare direttamente la disciplina più favorevole introdotta dalla Legge Foti.
Le Sezioni Unite escludono questa possibilità.
Il sindacato della Cassazione sulle decisioni della Corte dei conti è limitato ai motivi inerenti alla giurisdizione e non può estendersi al merito della responsabilità.
Stabilire se una determinata condotta integri la nuova nozione di colpa grave spetta quindi al giudice contabile.
La Cassazione conferma il doppio binario: per lo stesso fatto possono coesistere l’azione per danno erariale davanti alla Corte dei conti e l’azione risarcitoria davanti al giudice civile.
La Legge Foti rende il tema ancora più concreto perché, oltre a ridefinire la colpa grave, introduce un limite quantitativo alla condanna contabile.
Resta fermo un principio: la P.A. può percorrere strade diverse, ma non può essere risarcita due volte per lo stesso danno.
Due giudici, dunque. Ma il conto resta uno.
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Testo integrale di Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, Ordinanza del 25/08/2026