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Danno biologico macropermanente: la Tabella Unica Nazionale si applica anche ai sinistri anteriori?

Scheda-problema del 09/04/2026

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La Cassazione (n. 8630/2026) chiarisce che la T.U.N. non si applica retroattivamente in via diretta ai sinistri anteriori al 5 marzo 2025, ma può operare in via indiretta come parametro della liquidazione equitativa del danno biologico macropermanente ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. Il giudice può discostarsene solo con motivazione puntuale, in presenza di circostanze del tutto peculiari.

Analizziamo la questione applicando il problem solving legale:

Problema giuridico

Se, nella liquidazione del danno biologico da lesioni macropermanenti conseguente a un sinistro verificatosi prima del 5 marzo 2025, il giudice debba attenersi alle tabelle pretorie già in uso oppure possa utilizzare la Tabella Unica Nazionale come parametro della liquidazione, e in quali limiti sia consentito discostarsi da tale criterio.

Soluzione adottata

La Cassazione, con la sentenza n. 8630 del 7 aprile 2026, afferma che la T.U.N., approvata con d.P.R. n. 12/2025, non si applica retroattivamente come disciplina diretta ai sinistri anteriori al 5 marzo 2025, poiché la normativa ne limita espressamente l’efficacia ai fatti successivi alla sua entrata in vigore. Tuttavia la T.U.N. può essere utilizzata in via indiretta come parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione della salute, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.. La Corte la qualifica quindi come parametro generale e privilegiato della liquidazione del danno biologico macropermanente, anche fuori dal suo ambito di applicazione diretta, con la conseguenza che il giudice può discostarsene solo in presenza di circostanze del tutto peculiari, da esplicitare con motivazione specifica e rafforzata.

Fatto

La causa trae origine da una domanda di risarcimento proposta in relazione a un sinistro stradale verificatosi nel 2021, dal quale derivano lesioni macropermanenti. Nel giudizio viene in discussione, oltre al profilo della responsabilità e alla misura dei postumi, il criterio da utilizzare per la liquidazione del danno non patrimoniale. Il giudice di merito rileva che, dopo l’entrata in vigore della T.U.N. nel 2025, l’applicazione della tabella nazionale porta a esiti economici diversi rispetto a quelli ottenibili con le tabelle milanesi. Ritenendo la questione nuova, rilevante e suscettibile di riproporsi in un numero elevato di controversie, il Tribunale di Milano solleva rinvio pregiudiziale alla Cassazione per l’enunciazione del principio di diritto.

Esito del giudizio

La Cassazione, pronunciando sul rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., enuncia il principio di diritto e dispone la restituzione degli atti al giudice rimettente, che dovrà decidere la controversia attenendosi al criterio indicato dalla Corte.

Struttura argomentativa

Il fondamento della liquidazione resta il giudizio equitativo

La Corte individua il baricentro della questione negli artt. 1226 e 2056 c.c.. In assenza di una disciplina direttamente applicabile al fatto storico da liquidare, la quantificazione del danno non patrimoniale da lesione della salute resta affidata al giudizio equitativo, che deve insieme garantire giustizia del caso concreto e parità di trattamento tra casi analoghi.

La T.U.N. non ha efficacia retroattiva diretta

La prima verifica riguarda la possibilità di applicare la T.U.N. come disciplina normativa direttamente operante anche per i sinistri anteriori al 5 marzo 2025. La risposta è negativa. La Corte valorizza il dato testuale dell’art. 1, comma 18, della legge n. 124/2017 e dell’art. 5 del d.P.R. n. 12/2025, che circoscrivono l’efficacia diretta della tabella ai soli sinistri successivi alla sua entrata in vigore. Ne deriva che la T.U.N. non può operare come regola retroattiva di diritto positivo.

L’estensione ai fatti anteriori non passa attraverso l’analogia

Esclusa la retroattività diretta, la Corte nega anche che la T.U.N. possa trovare ingresso per effetto di analogia iuris. Secondo la sentenza, non vi è alcuna lacuna normativa da colmare, perché la liquidazione del danno non patrimoniale è già regolata, quanto ai principi, dagli artt. 1226 e 2056 c.c. La T.U.N. non entra dunque nel sistema come disciplina analogicamente estesa, ma come parametro di riempimento del contenuto dell’equità.

La T.U.N. può operare in via indiretta come parametro generale

Una volta ricondotto il problema all’equità, la Corte ritiene che la T.U.N. possa trovare applicazione generalizzata in via indiretta. Ciò vale non solo per i sinistri anteriori al 5 marzo 2025, ma anche, sul piano teorico, per liquidazioni formalmente estranee al suo ambito materiale diretto. Il punto decisivo è che la T.U.N. viene considerata idonea a orientare il giudizio equitativo in modo uniforme e controllabile.

La preferenza per la T.U.N. dipende dalla sua funzione ordinante, non dal solo importo finale

La Corte chiarisce che la preferenza per la T.U.N. non dipende da un confronto aritmetico con le tabelle milanesi. Il criterio decisivo non è quale tabella produca, in astratto, importi più alti o più bassi, ma quale meccanismo liquidatorio sia più idoneo a garantire uniformità, generalità, aggiornamento e parità di trattamento. Sotto questo profilo la T.U.N., in quanto tabella di fonte normativa e di estensione nazionale, diventa il parametro privilegiato della liquidazione equitativa del danno biologico macropermanente.

Questo è il punto sul quale la sentenza si distingue dalle letture più semplificate: la Corte non afferma che la T.U.N. sia retroattiva in senso proprio, ma che, per i fatti anteriori, essa rappresenta il criterio oggi più idoneo a orientare l’equità liquidatoria.

La T.U.N. non elimina la centralità della motivazione

Anche quando la T.U.N. viene utilizzata come criterio equitativo privilegiato, la liquidazione non può essere automatica. La Corte ribadisce che il giudice deve sempre dare conto, in motivazione, del percorso che conduce alla quantificazione del danno, valorizzando gli elementi concreti del caso e spiegando perché l’esito liquidatorio sia coerente con il principio di integralità del risarcimento.

Il discostamento dalla T.U.N. resta possibile, ma solo in casi peculiari

Il giudice conserva la possibilità di discostarsi dalla T.U.N. e di ritenere preferibile una tabella pretoria o altro criterio. Tuttavia, proprio perché la T.U.N. viene elevata a parametro privilegiato dell’equità, tale scostamento richiede una motivazione rafforzata, fondata su circostanze del tutto peculiari. La Corte aggiunge che, quando la controversia rientra anche ratione materiae nel perimetro tipico della T.U.N., come nei sinistri stradali o nella responsabilità sanitaria, il discostamento risulta ancora più difficile da giustificare e richiede una motivazione particolarmente rigorosa.

Nei giudizi di impugnazione conta anche il tema del giudicato interno sul criterio tabellare

La sentenza precisa inoltre che, nei giudizi di appello e di cassazione, la possibilità di invocare la T.U.N. dipende dall’ampiezza della censura proposta. Se l’impugnazione contesta solo il quantum o le modalità applicative di una tabella pretoria, sul criterio prescelto può formarsi giudicato interno. Se invece viene censurata proprio la correttezza del criterio equitativo adottato, la T.U.N. può entrare nel giudizio come parametro sopravvenuto rilevante.

Orientamenti giurisprudenziali

La sentenza si colloca nel quadro dell’elaborazione che riconduce la liquidazione del danno non patrimoniale alla funzione ordinante dell’equità e all’esigenza di uniformità.

La Corte richiama innanzitutto Cass. n. 12408/2011, che attribuisce alle tabelle un ruolo di parametro di conformità della liquidazione equitativa agli artt. 1226 e 2056 c.c., e Cass. n. 10579/2021, che ne ribadisce l’impostazione. Sul possibile utilizzo indiretto della T.U.N. viene valorizzata Cass. n. 11319/2025, nella quale la questione era stata già prospettata, sia pure in forma di obiter dictum.

Quanto al rapporto tra tabelle e potere equitativo del giudice, la Corte richiama Cass. n. 28990/2019, secondo cui il dato tabellare specifica e non deroga il potere equitativo, oltre a Cass. n. 4447/2014, Cass. n. 13982/2015, Cass. n. 9950/2017, Cass. n. 11754/2018 e Cass. n. 8532/2020, che riconoscono alle tabelle una funzione integrativa e orientativa del giudizio di equità.

In tema di personalizzazione e di scostamento dai parametri standard, la pronuncia si pone in continuità con Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 28988/2019, Cass. n. 5865/2021, Cass. n. 2614/2023 e Cass. n. 21573/2025, secondo cui il superamento della misura standard è giustificato solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e specificamente provate.

Per il principio secondo cui il giudice deve utilizzare, quando la questione sul criterio è ancora devoluta, il parametro tabellare più aggiornato al momento della decisione, la sentenza richiama Cass. n. 25485/2016, Cass. n. 22265/2018, Cass. n. 29320/2022, Cass. n. 21630/2023 e Cass. n. 22183/2025.

Nel complesso, l’arresto del 2026 non rompe con l’orientamento precedente, ma lo riorganizza: le tabelle pretorie non scompaiono, tuttavia, dopo l’emanazione della T.U.N., non rappresentano più il riferimento ordinario e cedono il passo a un parametro nazionale che la Corte considera oggi preferenziale per la liquidazione equitativa del danno biologico macropermanente.

Rispetto a molti contributi apparsi sul web nelle ore successive al deposito, la decisione impone però una precisazione essenziale: non si tratta di una vera retroattività normativa della T.U.N., ma della sua utilizzabilità come criterio equitativo privilegiato nei giudizi ancora aperti sul quantum.

Check-list operativa

  • verificare la data del sinistro, distinguendo tra fatti anteriori e successivi al 5 marzo 2025;

  • accertare che la controversia riguardi la liquidazione del danno biologico da lesioni macropermanenti;

  • escludere, per i fatti anteriori, che la T.U.N. possa essere applicata direttamente come regola retroattiva;

  • verificare se la questione riguardi il criterio di liquidazione in sé oppure solo il quantum risultante dalla sua applicazione;

  • ricondurre la liquidazione agli artt. 1226 e 2056 c.c., come esercizio del giudizio equitativo;

  • considerare la T.U.N. come parametro generale e privilegiato della liquidazione equitativa;

  • evitare di impostare l’argomentazione solo sul confronto tra importi T.U.N. e tabelle milanesi, perché la sentenza valorizza soprattutto il meccanismo liquidatorio e la parità di trattamento;

  • verificare se il caso presenti circostanze davvero peculiari idonee a giustificare l’abbandono della T.U.N.;

  • in caso di discostamento dalla T.U.N., motivare in modo specifico e rafforzato le ragioni della scelta;

  • valutare con particolare rigore il discostamento quando la controversia rientra nell’area tipica della T.U.N., come nella circolazione stradale;

  • controllare, nei giudizi di impugnazione, se sul criterio tabellare utilizzato si sia formato o meno giudicato interno;

  • utilizzare, quando la questione sul criterio di liquidazione è ancora aperta, il parametro tabellare più aggiornato al momento della decisione.

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