
Se un padre abbandona il figlio in tenera età e poi muore, quel figlio ha diritto allo stesso risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto ai fratelli che avevano mantenuto un rapporto con lui?
La questione è affrontata dalla Terza sezione civile della Cassazione con l’ordinanza n. 2183 del 2 febbraio 2026.
Il caso riguarda il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale chiesto da un figlio per l’uccisione del padre da parte di agenti della Polfer, con il Ministero dell’interno quale responsabile civile.
Per lo stesso fatto, in sede penale la Corte d’assise d’appello di Milano aveva già condannato gli agenti riconoscendo a due altri figli 150.000 euro ciascuno.
Il ricorrente, figlio abbandonato in tenera età, aveva chiesto in sede civile una somma analoga, ma il Tribunale di Bologna gli aveva liquidato 53.000 euro, decisione confermata in appello e ora dalla Cassazione.
La Corte di cassazione rigetta quindi il ricorso del figlio che chiedeva di allineare il proprio risarcimento a quello dei fratelli.
Il padre del ricorrente era senza fissa dimora; aveva abbandonato il figlio quando questi aveva circa tre anni.
Il figlio è venuto a conoscenza del decesso solo oltre due anni dopo, tramite la sorella che lo contatta via social network.
Il ricorrente rappresenta di aver provato sofferenza per la notizia, ma ammette anche di nutrire “rabbia e rancore” per l’abbandono subito.
Il Ministero non contesta né l’illecito né il legame biologico, ma ritiene incongrua la richiesta di una somma pari a quella dei fratelli, offrendo 30.000 euro.
La Cassazione dà rilievo ad alcuni passaggi della sentenza bolognese: il ricorrente ha saputo della morte del padre oltre due anni dopo e solo grazie a una sorella di cui ignorava l’esistenza; da maggiorenne non ha cercato di rintracciare il padre “per riallacciare quel rapporto spezzatosi anni prima”; ha confessato di provare ancora rabbia e rancore per l’abbandono.
Per stessa ammissione dell’appellante, il padre manteneva invece un rapporto, seppur sporadico, con gli altri due figli.
Ne consegue che la richiesta di un importo pari a quello accordato ai fratelli è ritenuta non accoglibile, poiché questi ultimi avevano subìto una sofferenza “di gran lunga superiore” per la perdita di un padre con cui conservavano contatti.
I fratelli avevano spontaneamente mantenuto rapporti senza la rabbia e il rancore presenti nell’appellante, anche dopo la maggiore età.
La Cassazione colloca il caso nel quadro della propria giurisprudenza più recente: in tema di perdita del rapporto parentale da reato, il fatto stesso del decesso ingiusto fa presumere, ai sensi dell’art. 2727 c.c., una sofferenza morale:
Non è decisiva, di per sé, l’assenza di convivenza o la distanza geografica; tali elementi incidono sul quantum, che dipende dalla prova (anche per presunzioni gravi, precise e concordanti) dell’effettiva intensità e stabilità del rapporto, da valutarsi in concreto (convivenza, frequenza dei contatti, qualità della relazione, progetti di vita comuni, ecc.).
Grava, però, sul convenuto l’onere di provare che vittima e superstite fossero indifferenti o in odio, così da escludere il danno non patrimoniale.
La Corte ricorda anche il principio, ribadito di recente, secondo cui il danno non patrimoniale da lesione di interessi costituzionalmente protetti ha due componenti:
La presunzione iuris tantum riguarda la sofferenza morale; non si estende automaticamente al danno dinamico–relazionale, che richiede prova della consistenza e intensità della relazione (anche tramite convivenza, frequenza di rapporti, ecc.).
Pertanto:
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