
Il DASPO antirissa può essere disposto dal questore senza passare dal giudice?
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 20 depositata il 24 febbraio 2026, risponde così: il divieto “mirato” di accesso a pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento previsti dall’art. 13-bis, comma 1, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14 (conv. in l. 18 aprile 2017, n. 48) non viola l’art. 13 Cost.; invece, la versione aggravata/provinciale prevista dal comma 1-bis diventa una misura così ampia e afflittiva da richiedere la convalida dell’autorità giudiziaria.
Nel caso concreto, il Tribunale di Firenze doveva giudicare un imputato accusato di aver violato il divieto impostogli dal Questore (violazione sanzionata dall’art. 13-bis, comma 6): un divieto valido per due anni e riferito a locali compresi in un’area del Comune, adottato ai sensi del comma 1-bis.
La misura nasce come strumento di prevenzione per ragioni di sicurezza pubblica.
Il comma 1 consente al questore di vietare l’accesso a locali specificamente individuati, collegati a fatti commessi in quei luoghi o a frequentazioni rilevanti.
Il comma 1-bis (introdotto nel 2020) prevede il cosiddetto DASPO antirissa aggravato o provinciale: il divieto può estendersi ai locali dell’intera provincia, e nel tempo il legislatore ha ampliato presupposti, durata e sanzioni in caso di violazione.
Il nodo costituzionale riguarda la linea di confine tra libertà personale (art. 13 Cost., con riserva di giurisdizione) e libertà di circolazione (art. 16 Cost., con riserva di legge “in via generale”).
La Corte richiama il proprio percorso giurisprudenziale: non basta dire che una misura incide sulla mobilità per farla rientrare automaticamente nell’art. 13 Cost.
Conta soprattutto il livello “quantitativo” di sacrificio imposto: la libertà personale è coinvolta quando la misura comporta un assoggettamento così intenso da equivalere, per effetti, a una restrizione tipica della sfera dell’habeas corpus.
Per valutare la soglia di afflittività, la Corte considera fattori come:
estensione territoriale del divieto;
durata minima e massima;
determinatezza dei luoghi interdetti;
impatto sulle abitudini di vita e sulla vita di relazione;
regime sanzionatorio in caso di violazione.
Per il comma 1, il divieto riguarda locali specificamente individuati e collegati a fatti o frequentazioni. Il destinatario resta libero di frequentare altri esercizi e altri luoghi sociali.
Secondo la Corte, questo non determina un sacrificio abbastanza intenso da trasformarsi in restrizione della libertà personale: la misura resta nel perimetro della libertà di circolazione e quindi può essere affidata all’autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto del principio di proporzionalità.
La valutazione cambia con il comma 1-bis.
Qui la misura, in astratto, può creare una “cortina” di isolamento: il divieto può estendersi a (quasi) tutti i pubblici esercizi e locali della provincia, coinvolgendo spesso proprio l’area in cui una persona vive e si relaziona.
La Corte sottolinea, in particolare:
la vastità del perimetro (intera provincia);
la possibile indeterminatezza pratica (divieto esteso anche agli spazi circostanti);
la durata oggi fino a tre anni;
il peso delle sanzioni per la violazione (pena detentiva che può arrivare, nel sistema complessivo, fino a tre anni).
Messi insieme, questi fattori fanno superare la “soglia minima” oltre la quale anche un divieto di accesso (pur senza obbligo di permanenza) diventa una restrizione della libertà personale.
Per questo la Corte:
dichiara non fondata la questione sul comma 1 (DASPO “mirato”);
dichiara l’illegittimità costituzionale del comma 1-bisnella parte in cui non prevede la convalida dell’autorità giudiziaria.
Il modello di convalida individuato è quello già previsto per misure analoghe: applicazione, “in quanto compatibili”, delle disposizioni dell’art. 6, commi 3 e 4, l. 13 dicembre 1989, n. 401 (trasmissione immediata al P.M., richiesta di convalida e decisione del GIP entro termini brevi).
Le ulteriori questioni sollevate dal Tribunale (retroattività, base legale, segnalazione ai servizi socio-sanitari) restano assorbite, perché la Corte qualifica il comma 1-bis come misura rientrante nell’art. 13 Cost. e risolve il problema imponendo la riserva di giurisdizione.
Il DASPO antirissa “mirato” (art. 13-bis, comma 1) resta un provvedimento del questore: non serve la convalida del giudice.
Il DASPO antirissa provinciale (art. 13-bis, comma 1-bis) richiede la convalida dell’autorità giudiziaria: senza, la disciplina è costituzionalmente incompleta.
Morale operativa: se il divieto ti impedisce di entrare in “quel locale”, il sistema lo tratta come limite alla circolazione; se ti impedisce di entrare (potenzialmente) in “tutti i locali della provincia”, entra in gioco la libertà personale e il giudice deve mettere la firma.