
I rilievi segnaletici non possono essere automatici: servono necessità concreta, finalità specifiche e motivazione. La Corte di giustizia (C-371/24) chiarisce in modo puntuale i limiti alla raccolta di dati biometrici nelle indagini penali.
Può la polizia giudiziaria raccogliere dati biometrici (impronte digitali, fotografie) in modo automatico su ogni sospettato? Oppure serve una valutazione caso per caso?
La risposta arriva dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 19 marzo 2026 (C-371/24), che interviene sul rapporto tra indagini penali e protezione dei dati personali, precisando cosa significhi davvero il requisito della “stretta necessità”.
I dati biometrici rientrano tra i dati personali sensibili e sono soggetti a una tutela rafforzata nel diritto dell’Unione (direttiva 2016/680).
Il loro trattamento è ammesso solo quando ricorrono congiuntamente:
stretta necessità rispetto a finalità determinate;
garanzie adeguate per i diritti dell’interessato.
La Corte chiarisce che la “stretta necessità”:
va valutata in modo particolarmente rigoroso;
richiede finalità specifiche e concrete (non generiche);
impone il rispetto del principio di minimizzazione (niente dati eccedenti);
richiede di verificare se esistono misure meno invasive.
Il riferimento resta agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
Il caso nasce in Francia.
Un soggetto (HW), fermato nel 2020 durante una manifestazione, rifiuta di sottoporsi ai rilievi segnaletici.
Viene poi:
assolto dal reato principale;
ma condannato per il rifiuto dei rilievi.
La questione è centrale: si può essere puniti per il rifiuto anche se il reato originario non viene accertato?
La Corte è netta:
la raccolta di dati biometrici non può essere sistematica né generalizzata.
Non basta la presenza di “ragioni plausibili di sospetto”.
Una normativa che consente rilievi automatici su tutti i sospettati viola il diritto UE, perché porta a una raccolta indifferenziata.
È invece necessario che:
le finalità siano precise e concrete;
l’autorità valuti caso per caso la necessità;
la raccolta sia limitata ai casi in cui è realmente indispensabile.
La Corte introduce un punto decisivo:
l’autorità deve motivare il carattere “strettamente necessario” del rilievo.
Questa motivazione:
può essere anche sintetica;
ma deve essere comprensibile;
deve consentire all’interessato di:
contestare la misura;
esercitare il diritto di ricorso;
è indispensabile per permettere al giudice di controllare la legittimità.
Il controllo giurisdizionale non sostituisce la motivazione: viene dopo.
La Corte indica criteri concreti.
La valutazione deve tenere conto, tra l’altro, di:
gravità e natura del reato;
circostanze del caso;
eventuali collegamenti con altri procedimenti;
profilo e precedenti dell’interessato;
possibilità di usare strumenti meno invasivi.
Conclusione: i rilievi biometrici sono legittimi solo in un numero limitato di casi.
La Corte chiarisce un punto molto delicato.
È possibile punire penalmente il rifiuto di sottoporsi ai rilievi anche se il reato principale non porta a condanna.
Ma solo a due condizioni:
la raccolta dei dati era effettivamente strettamente necessaria;
la sanzione rispetta il principio di proporzionalità.
Se manca la necessità (o la motivazione), la sanzione non è legittima.
La sentenza incide direttamente sulle prassi investigative:
stop a rilievi automatici basati sul solo sospetto;
obbligo di valutazione individuale;
obbligo di motivazione esplicita;
rafforzamento del principio di minimizzazione;
le sanzioni per il rifiuto diventano condizionate alla legittimità della misura.
Il principio è chiaro:
i dati biometrici non sono un passaggio standard dell’indagine.
Servono:
finalità concrete;
necessità effettiva;
motivazione.
Senza questi elementi, non solo si violano i diritti fondamentali, ma si mette a rischio anche la tenuta della sanzione penale.
La domanda corretta, quindi, non è più “si può fare il rilievo?”, ma:
è davvero indispensabile, in questo caso specifico?