
La legge n. 120/2026 introduce nuovi obblighi di trasparenza per prodotti collegati a finalità benefiche: beneficiario, scopo della donazione, quota devoluta, comunicazione all’AGCM e sanzioni fino a 50.000 euro.
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 19 giugno 2026, n. 120, sulla destinazione dei proventi derivanti dalla vendita di prodotti.
La norma, in vigore dal 21 luglio 2026, arriva dopo il dibattito acceso dal caso Ferragni-Balocco e prova a rispondere a una domanda molto semplice: quando un’impresa vende un prodotto dicendo che parte del ricavato andrà “in beneficenza”, cosa deve sapere il consumatore?
Fino ad oggi, spesso, troppo poco.
Un claim solidale, una confezione rassicurante, una campagna social ben costruita. Ma poi: a chi vanno i soldi? Per quale finalità? In quale misura? E quando vengono versati?
La nuova legge prova a trasformare la promessa generica in un’informazione chiara e verificabile.
La disciplina riguarda la promozione, vendita o fornitura ai consumatori di prodotti i cui proventi siano, in parte, destinati a soggetti che perseguono finalità di interesse generale o utilità sociale.
Rientrano, tra gli altri, enti del Terzo settore, fondazioni, associazioni, enti pubblici, istituzioni culturali, università, enti di ricerca e soggetti attivi nell’assistenza sociale, sanitaria, culturale, ambientale o nella cooperazione internazionale.
Non siamo davanti a una disciplina generale della raccolta fondi.
Restano escluse le attività svolte da enti non commerciali non partecipati, direttamente o indirettamente, da produttori o professionisti. Restano inoltre ferme le regole sulle raccolte fondi del Codice del Terzo settore e quelle relative agli enti appartenenti a confessioni religiose con patti, accordi o intese con lo Stato.
Quando una parte del ricavato è destinata a finalità solidaristiche, il consumatore deve conoscere tre elementi:
chi riceverà parte dei proventi;
per quale finalità saranno utilizzate le somme;
quanto sarà devoluto, indicando la quota percentuale del prezzo di vendita oppure l’importo destinato per ogni unità di prodotto.
In pratica, la formula “una parte del ricavato sarà devoluta in beneficenza” non basta più.
Serve un dato concreto.
Le informazioni devono essere riportate sulle confezioni dei prodotti oppure rese con modalità alternative.
La legge consente infatti l’uso di targhette cartacee, etichette adesive o materiali informativi presenti nei punti vendita, purché le indicazioni siano fornite con chiarezza, semplicità e adeguata evidenza grafica.
La scelta rende l’obbligo meno rigido rispetto a una etichettatura impressa su ogni confezione, ma non abbassa il livello di trasparenza richiesto.
Il consumatore deve capire subito qual è il collegamento tra acquisto e finalità benefica.
La novità più interessante riguarda il marketing digitale.
Le stesse informazioni devono comparire anche nelle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità del prodotto, e l’obbligo vale anche per chi pubblicizza il prodotto in forma tradizionale o tramite influencer marketing.
Se un creator promuove un prodotto collegato a una finalità benefica, non basta raccontare l’iniziativa in modo emotivo o solidaristico. Il contenuto deve consentire di capire a chi andranno i proventi, per quale scopo e in quale misura.
Insomma, anche il post deve essere trasparente quanto l’etichetta.
Resta però un dato curioso: la legge richiama espressamente l’influencer marketing, ma non introduce una definizione legislativa autonoma del fenomeno. Il riferimento dovrà quindi essere coordinato con il Codice del consumo, le regole sulle pratiche commerciali scorrette e il quadro già costruito da AGCOM e autodisciplina pubblicitaria.
La legge introduce anche un obbligo di comunicazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Almeno quindici giorni prima della messa in vendita, il produttore o il professionista deve comunicare all’AGCM:
il soggetto beneficiario;
le finalità dell’iniziativa;
la quota percentuale o l’importo devoluto per unità di prodotto;
il termine entro cui sarà effettuato il versamento.
Entro tre mesi dalla scadenza di quel termine, deve poi essere comunicata all’Autorità l’effettiva esecuzione del versamento.
La trasparenza, quindi, non si ferma alla promessa pubblicitaria. Arriva fino alla verifica del pagamento.
In caso di violazione degli obblighi informativi e di comunicazione, l’AGCM può applicare una sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato o integri una pratica commerciale scorretta.
L’Autorità può inoltre imporre la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, a spese del produttore o del professionista, sul sito internet, sulle pagine social, su quotidiani o attraverso altri mezzi idonei a informare i consumatori.
Anche il mancato rispetto di questo obbligo di pubblicazione può comportare una sanzione da 5.000 a 50.000 euro.
Il 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni sarà destinato a iniziative solidaristiche, da individuare con decreto interministeriale.
La legge non si applica alle attività di promozione, vendita e fornitura di prodotti già in corso alla data della sua entrata in vigore.
Le iniziative già avviate prima del 21 luglio 2026 restano quindi fuori dal nuovo regime.
La legge n. 120/2026 non vieta il marketing solidale.
Lo rende più controllabile.
Per le imprese significa rivedere confezioni, materiali promozionali, contratti con agenzie e creator, procedure interne e comunicazioni all’AGCM.
Per gli enti beneficiari significa maggiore tracciabilità delle iniziative e più tutela reputazionale.
Per gli influencer significa assumersi una responsabilità informativa diretta quando partecipano a campagne commerciali collegate a finalità benefiche.
La beneficenza può ancora vendere.
Ma da ora dovrà spiegare meglio dove vanno i soldi.
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