
In sintesi – Decreto Bollette 2026
Nel 2026 previsto un contributo di 115 € ai titolari di bonus sociale e uno sconto sulla componente PE per ISEE ≤ 25.000 € (entro limiti di consumo).
Riduzione ASOS per imprese finanziata anche da IRAP +2 punti per i settori energia, oltre a misure su gas, PPA, reti FER e data center.
Pubblicato in Gazzetta il Decreto-legge 20 febbraio 2026 n. 21 (Decreto Bollette 2026) recante misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività del sistema produttivo e per la decarbonizzazione delle industrie. Il provvedimento interviene anche in materia di reti elettriche, mercato del gas, data center e regolazione energetica.
Il decreto è vigente dal 21 febbraio 2026 e dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per le famiglie vulnerabili già beneficiarie del bonus sociale elettrico è previsto un contributo aggiuntivo di 115 euro annui sulla bolletta elettrica, che si somma ai 200 euro già riconosciuti. Il beneficio complessivo sale così a 315 euro annui, importo corrispondente a circa la metà del costo medio annuale della bolletta elettrica. La platea stimata è di circa 2,7 milioni di nuclei.
Per i clienti domestici residenti con ISEE non superiore a 25.000 euro che non sono titolari del bonus sociale, il decreto prevede che, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, i venditori di energia elettrica possono riconoscere un contributo straordinario a copertura dei costi di acquisto dell’energia.
Il valore del contributo è parametrato alla componente PE (costi di acquisto dell’energia) applicata ai consumi del primo bimestre dell’anno (o del primo bimestre di fornitura per i clienti attivati successivamente), entro il 31 maggio di ciascun anno. Il contributo è riconosciuto a condizione che:
i consumi del bimestre considerato non superino 0,5 MWh;
i consumi registrati nei dodici mesi antecedenti al termine del medesimo bimestre risultino inferiori a 3 MWh.
Lo sconto è applicato dal venditore nelle fatturazioni relative ai consumi del quinto mese successivo al bimestre considerato. Con deliberazione da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma, ARERA definisce le modalità applicative, le forme di trasparenza informativa e tutela dei consumatori.
Per le utenze non domestiche, il decreto interviene sulla riduzione della componente ASOS (oneri generali legati al sostegno delle rinnovabili e alla cogenerazione), con un insieme di misure che incidono sia sul lato degli incentivi sia sui flussi finanziari del sistema.
In particolare, è prevista – su base volontaria – la possibilità per i soggetti responsabili di impianti fotovoltaici in Conto Energia (con potenza nominale incentivata superiore a 20 kW e con scadenze dal 2029) di aderire a schemi di rimodulazione della tariffa premio:
riconoscimento all’85% (riduzione del 15%) nel periodo tra il secondo semestre 2026 e il 31 dicembre 2027, con estensione della convenzione di 3 mesi;
riconoscimento al 70% (riduzione del 30%) nel medesimo periodo, con estensione della convenzione di 6 mesi.
È inoltre prevista una procedura, entro specifici limiti e condizioni, per la fuoriuscita dai meccanismi di incentivazione (con priorità per chi aderisce agli schemi di riduzione) e, a valle, l’impegno a interventi di rifacimento/repowering e a forme di contrattualizzazione a termine.
Sul versante dei flussi di sistema, ARERA adegua le tempistiche di versamento alla CSEA delle componenti ASOS e ARIM da parte delle imprese di distribuzione, allineandole alle tempistiche previste per gli esercenti l’attività di vendita. ARERA definisce poi le modalità di riconoscimento del beneficio ai fini della riduzione della componente ASOS applicata alle utenze non domestiche, con esclusioni e perimetri indicati dalla norma.
Il decreto promuove il ricorso ai Power Purchase Agreement (PPA) da parte delle PMI, favorendo la contrattazione a lungo termine di energia rinnovabile a prezzi inferiori. È incentivata l’aggregazione della domanda tramite associazioni di categoria, aggregatori territoriali e Acquirente Unico. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) svolge il ruolo di garante di ultima istanza per soggetti qualificati.
Sono previste misure per la contrattualizzazione degli impianti a fonti energetiche rinnovabili (FER) a fine incentivazione a prezzi calmierati nell’ambito del servizio di aggregazione, con una premialità pari al 15% della differenza tra la media annua ponderata dei prezzi spot nella zona di riferimento e il prezzo riconosciuto nel servizio.
È inoltre riconosciuta la facoltà per i titolari di impianti fotovoltaici beneficiari dei Conti Energia di aderire a un meccanismo che, a fronte di una riduzione dell’incentivo del 15% o del 30% nel secondo semestre 2026 e nel 2027, ne estende la durata di 3 o di 6 mesi. È prevista anche la possibilità di repowering con fuoriuscita dai Conti Energia e accesso a nuovi meccanismi di supporto per l’incremento di potenza.
Il decreto prevede la vendita del gas stoccato da parte del GSE e, secondo modalità definite da ARERA, anche del gas stoccato dall’impresa maggiore di trasporto (SNAM), con versamento delle risorse alla CSEA.
Entro il 31 marzo 2026, ARERA definisce le modalità per ridurre, nel periodo 1° aprile – 31 dicembre 2026, alcune componenti tariffarie di trasporto e distribuzione del gas naturale applicate:
ai clienti finali direttamente connessi alla rete di trasporto;
ai clienti gasivori connessi alla rete di distribuzione;
agli altri clienti finali limitatamente ai consumi superiori a 80.000 smc/anno.
La riduzione non si applica ai volumi di gas utilizzati dai produttori termoelettrici per la produzione di energia elettrica immessa in rete, né ai consumi dei clienti civili e dei condomini.
Sempre in ottica di concorrenza e integrazione dei mercati all’ingrosso, ARERA introduce un servizio di liquidità (con procedure competitive e un limite massimo di spesa di 200 milioni di euro) finalizzato a contenere gli effetti di cumulo dei costi di trasporto sull’importazione del gas e a favorire la piena integrazione del mercato nazionale con quello europeo.
Sono previste misure di tutela dei settori industriali ad alta intensità energetica per favorire l’approvvigionamento di biometano e ridurre i costi ETS (Emission Trading System). Ad ARERA è attribuito il compito di definire un quadro preliminare di principi e criteri per l’accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio del biossido di carbonio.
È prevista la riduzione del costo di produzione dell’energia elettrica da parte degli impianti termoelettrici mediante il rimborso del valore del costo del gas per la produzione elettrica, nei limiti della quotazione dei diritti ETS, misura sottoposta a notifica alla Commissione europea. È inoltre previsto un rimborso degli oneri di trasporto del gas utilizzato per la generazione elettrica.
Il decreto rafforza la concorrenza sui mercati elettrici, anche in applicazione della disciplina REMIT, per limitare comportamenti speculativi. È prevista la riduzione degli oneri generali per impianti rinnovabili alimentati da bioliquidi, biomasse e biogas.
Il provvedimento introduce un procedimento unico per l’autorizzazione alla realizzazione e all’ampliamento dei centri dati (data center) – e delle relative opere di connessione – rilasciato dall’autorità competente per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
Il proponente presenta un’istanza che cumula la documentazione prevista per i vari atti di assenso (inclusi VIA, autorizzazioni paesaggistiche/culturali, emissioni, acque, ecc.). Il procedimento si conclude entro un termine massimo di 10 mesi dalla verifica di completezza della documentazione, con termini dimezzati per la VIA; è possibile una sola proroga, per circostanze eccezionali, fino a 3 mesi.
Se un progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità viene assoggettato a VIA, la relativa istanza deve essere depositata entro 90 giorni (termine perentorio), pena l’archiviazione del procedimento. L’autorizzazione unica è rilasciata all’esito di una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990.
Sono introdotte norme per affrontare la saturazione virtuale della rete elettrica, garantendo priorità alle richieste di connessione relative a impianti già autorizzati o abilitati e prevedendo procedure periodiche per l’assegnazione della capacità residua disponibile.
Il decreto rafforza gli strumenti di sostegno diretto in bolletta per famiglie e imprese, amplia la platea dei beneficiari rispetto al solo bonus sociale e introduce un meccanismo di contribuzione volontaria da parte dei venditori. Sul versante delle imprese, combina sconti immediati con interventi strutturali sul mercato dell’energia e del gas, incidendo anche sulla fiscalità di settore tramite l’incremento selettivo dell’IRAP. Vengono inoltre introdotti strumenti di lungo periodo – PPA, repowering, interventi sullo spread TTF-PSV, gestione della rete – con l’obiettivo di rendere meno volatile e più prevedibile il costo dell’energia.
L’obiettivo dichiarato è duplice: nel breve periodo, ridurre l’impatto del costo dell’energia su famiglie e imprese; nel medio-lungo periodo, rafforzare la competitività del sistema produttivo e favorire la decarbonizzazione, intervenendo sui meccanismi di formazione del prezzo, sulla liquidità del mercato del gas e sull’integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico.
L’effettiva incidenza sulle bollette dipenderà tuttavia dall’andamento dei prezzi all’ingrosso dell’energia e del gas, dalla concreta operatività dei meccanismi regolatori affidati alle autorità competenti e dal comportamento degli operatori di mercato, elementi che possono attenuare o amplificare l’impatto delle misure previste.
Il decreto interviene con una combinazione di sconti diretti, meccanismi volontari e strumenti strutturali di mercato. L’effettiva portata delle misure dipenderà, in parte, dai provvedimenti attuativi e dall’adesione degli operatori economici.
Restano aperti alcuni profili applicativi, tra cui la concreta operatività degli sconti volontari, l’impatto dell’incremento IRAP sugli operatori del settore, la compatibilità europea delle misure soggette a notifica e l’effettiva efficacia del disaccoppiamento tra prezzo dell’energia elettrica e prezzo del gas.
La fase di conversione in legge potrà incidere su soglie ISEE, modalità di attuazione e coperture finanziarie.
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