
Il decreto carburanti è stato convertito in legge: restano il taglio temporaneo delle accise, i crediti d’imposta per autotrasporto e pesca e il regime straordinario di controllo dei prezzi lungo la filiera.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, coordinato con la legge di conversione 13 maggio 2026, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali.
Il provvedimento risponde all’aumento dei prezzi dei carburanti legato alle tensioni sui mercati internazionali e si muove su tre piani: riduzione temporanea delle accise, sostegno ai settori più esposti e controlli rafforzati contro possibili fenomeni speculativi.
La misura più immediata è la riduzione temporanea delle accise su benzina, gasolio e GPL.
La riduzione ha operato per venti giorni, dal 19 marzo al 7 aprile 2026, con aliquote rideterminate in:
472,90 euro per 1.000 litri per benzina;
472,90 euro per 1.000 litri per gasolio;
167,77 euro per 1.000 chilogrammi per GPL.
La riduzione dell’accisa è stata pari a 20 centesimi al litro per benzina e gasolio e a 10 centesimi al chilo per il GPL.
L’effetto complessivo atteso sul prezzo finale, considerando anche la riduzione dell’IVA conseguente al minor importo dell’accisa, è stato stimato in circa 25 centesimi al litro per benzina e gasolio e 12 centesimi al chilo per il GPL.
Gli oneri della misura sono stati valutati in 417,4 milioni di euro per il 2026 e in 6,1 milioni di euro per il 2028.
Per le imprese di autotrasporto è previsto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, destinato a mitigare l’aumento del costo del gasolio.
Il beneficio spetta alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che operano nel settore dell’autotrasporto e utilizzano gasolio commerciale come carburante.
Il credito è commisurato alla maggiore spesa sostenuta nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 rispetto al prezzo di febbraio 2026, come rilevato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
La misura è finanziata nel limite massimo di 100 milioni di euro per il 2026.
Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni sugli stessi costi, purché il cumulo non superi la spesa sostenuta.
I criteri applicativi, le procedure di concessione, la documentazione richiesta, le condizioni di revoca e i controlli sono demandati a un successivo decreto attuativo.
Per tenere conto delle oscillazioni del prezzo dei carburanti, il decreto prevede inoltre che, fino al 30 giugno 2026, l’aggiornamento del prezzo medio del gasolio per autotrazione avvenga con cadenza mensile, limitatamente alla componente riferita al costo del gasolio.
Il decreto sostiene anche le imprese esercenti attività di pesca.
Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio e benzina nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, al netto dell’IVA e sulla base delle fatture di acquisto.
La dotazione complessiva è pari a 10 milioni di euro per il 2026.
Anche questo credito è utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2026, non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni entro il limite del costo effettivamente sostenuto.
La disciplina attuativa è rimessa a un decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
La parte più delicata del decreto riguarda il rafforzamento dei controlli sui prezzi.
Per tre mesi dall’entrata in vigore del decreto, le società petrolifere e i soggetti che assicurano l’approvvigionamento della rete di vendita devono comunicare ogni giorno i prezzi consigliati di vendita e pubblicarli sui propri siti internet.
I dati sono trasmessi al Garante per la sorveglianza dei prezzi e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per consentire il monitoraggio della filiera e le valutazioni sul corretto funzionamento del mercato.
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione è prevista una sanzione pari allo 0,1% del fatturato giornaliero.
Il prezzo comunicato dall’esercente, inoltre, non può essere aumentato nel corso della stessa giornata.
Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, il cosiddetto Mister Prezzi, è chiamato a istituire uno speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti.
Il monitoraggio si concentra sul rapporto tra:
andamento dei prezzi alla pompa;
quotazioni internazionali delle materie prime;
prezzi dei prodotti raffinati;
costi giornalieri di acquisto lungo la filiera.
Se emergono incrementi anomali e repentini rispetto alle quotazioni internazionali di riferimento, il Garante comunica i dati alla Guardia di finanza, che procede agli accertamenti sulla documentazione contabile degli operatori e delle compagnie coinvolte.
Le risultanze possono essere trasmesse anche all’Autorità giudiziaria, per verificare la possibile sussistenza del reato di manovre speculative su merci.
Il decreto punta sulla trasparenza dei prezzi. Ma proprio qui emerge il profilo più problematico.
Nel settore dei carburanti, la trasparenza può avere una doppia funzione.
Da un lato, consente alle autorità di controllo di verificare l’andamento dei prezzi e individuare possibili anomalie. Dall’altro, se riguarda informazioni sensibili come i prezzi consigliati delle compagnie, può aumentare la conoscibilità reciproca delle strategie commerciali degli operatori.
La questione non è nuova. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha più volte evidenziato che una trasparenza eccessiva sui prezzi di riferimento può ridurre l’incertezza concorrenziale e favorire forme di allineamento, soprattutto in mercati oligopolistici.
Il punto è delicato: la trasparenza utile al consumatore è quella che consente di confrontare i prezzi praticati dai singoli distributori; la trasparenza sui prezzi consigliati delle compagnie deve invece essere gestita con cautela, perché può diventare anche uno strumento di osservazione reciproca tra operatori.
La legge di conversione ha confermato l’impianto sostanziale del decreto: riduzione temporanea delle accise, crediti d’imposta settoriali e regime straordinario di controllo dei prezzi.
Le modifiche più rilevanti riguardano la parte finanziaria. In particolare, viene prevista una maggiore flessibilità nella rimodulazione delle riduzioni di spesa utilizzate per coprire gli oneri, anche tra programmi diversi, purché restino invariati gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
La conversione, quindi, non cambia la logica dell’intervento, ma ne stabilizza il quadro finanziario e conferma la natura emergenziale.
Il decreto carburanti resta una misura temporanea, costruita per fronteggiare una fase eccezionale dei mercati internazionali.
La riduzione delle accise produce un effetto immediato, ma limitato nel tempo. I crediti d’imposta aiutano settori particolarmente esposti, ma sono soggetti a limiti di spesa e a provvedimenti attuativi. I controlli rafforzati aumentano la pressione sugli operatori, ma non modificano in modo strutturale il funzionamento del mercato dei carburanti.
Il provvedimento, quindi, non introduce una riforma stabile del sistema dei prezzi. Interviene sull’emergenza, prova a contenere l’impatto sui consumatori e rafforza la vigilanza pubblica sulla filiera.
Il nodo resta distinguere gli aumenti giustificati dalle dinamiche internazionali da quelli eventualmente riconducibili a condotte speculative. Ed è su questa distinzione che si giocherà l’effettiva utilità del nuovo regime di controllo.
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