Decreto fiscale convertito in legge: novità per partite IVA, imprese e Terzo Settore

Articolo del 04/08/2025

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Pubblicato in Gazzetta il testo del Decreto fiscale (Decreto-legge 17 giugno 2025 n. 84) coordinato con la Legge di conversione 30 luglio 2025 n. 108.

Il provvedimento introduce modifiche che riguardano il lavoro autonomo, le imprese, il regime IVA, i termini di versamento e il Terzo Settore.

Lavoro autonomo: spese deducibili e chiarimenti sui redditi

Tra le misure di semplificazione per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo, il decreto prevede che le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute all’estero, siano deducibili anche se effettuate con mezzi non tracciabili, ma solo se effettuate nel territorio dello Stato italiano, ai fini IRPEF, IRES e IRAP.

Diversamente, per le spese di rappresentanza, resta l’obbligo del pagamento con mezzi tracciabili, ovunque siano sostenute.

Vengono inoltre chiariti due aspetti legati alla dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2024:

  1. Le plusvalenze (o minusvalenze) derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, comprese le STP, sono qualificate come "redditi diversi";

  2. Gli interessi e altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni sono qualificati come "redditi di capitale" e non come reddito di lavoro autonomo.

È inoltre stabilito che le operazioni straordinarie relative all’esercizio associato di attività professionali e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute non costituiscono fattispecie rilevante ai fini dell’abuso del diritto.

Viene introdotta un’interpretazione autentica che qualifica come reddito diverso imponibile, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera h) del TUIR, il corrispettivo per la concessione o costituzione di diritti reali di godimento su immobili, solo se il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene. Se invece il disponente si spoglia integralmente di ogni diritto reale, e in presenza di determinati requisiti temporali, si applica la tassazione come plusvalenza (lettere b e b-bis dell’art. 67, comma 1, TUIR).

Reddito d'impresa: semplificazioni operative e nuove regole

Per quanto riguarda la determinazione del reddito d’impresa, sono previste:

  • semplificazioni nel calcolo del riporto delle perdite, estese anche ai conferimenti di azienda;

  • semplificazione dei criteri patrimoniali per il riporto in caso di trasferimento del pacchetto di controllo, cambi di attività, fusioni, scissioni e conferimenti fuori gruppo;

  • esclusione delle società collegate dal calcolo dell’incremento occupazionale richiesto per beneficiare della maggiorazione del costo del lavoro ai fini IRES e IRPEF;

  • modifiche all’art. 167 del TUIR sulle CFC (Controlled Foreign Companies): nuovo criterio per considerare l’imposta minima nazionale equivalente, ridefinizione del regime opzionale, corretta la tipologia di interpello e previsione della detrazione in capo al socio dell’imposta estera attribuita alla CFC.

Split payment e logistica: le novità IVA

Dal 1° luglio 2025, non si applica più lo split payment alle operazioni con società quotate FTSE-MIB (fatti salvi i comportamenti precedenti).

Si estende lo split payment al settore logistico e dei trasporti e si introduce l’inversione contabile anche per appalti di trasporto merci e agenzie per il lavoro, indipendentemente dalla prevalenza di manodopera o beni strumentali.

È inoltre possibile optare, bilateralmente lungo la catena dei subappalti, per il pagamento dell’IVA da parte del committente per conto del prestatore.

Nuove scadenze per i versamenti

Per i soggetti ISA e forfetari, i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 sono posticipati:

  • dal 30 giugno al 21 luglio 2025;

  • con maggiorazione dello 0,4%, versamento possibile fino al 20 agosto 2025.

Sono considerate tempestive le dichiarazioni IRPEF e IRAP presentate entro l’8 novembre 2024 (rileva ai fini del concordato preventivo biennale).

Terzo Settore e imprese sociali: dal 2026 senza autorizzazione UE

Viene eliminato il riferimento all'autorizzazione UE per le misure fiscali del Terzo Settore in base alla "comfort letter" della Commissione.

Il nuovo regime fiscale entra in vigore dal 1° gennaio 2026.

Altre novità

  • L’esenzione IMU per enti non commerciali che svolgono attività sportive senza fini di lucro sarà condizionata ai corrispettivi medi determinati dai comuni (con disciplina transitoria);

  • Estensione delle agevolazioni sulle accise al biodiesel tal quale;

  • Anticipata l’entrata in vigore delle norme su alcole da dealcolazione;

  • Proroga al 15 settembre 2025 per l’approvazione delle aliquote IMU;

  • Obbligo di motivazione per l’autorizzazione degli accessi fiscali agevolati;

  • Introduzione di una interpretazione autentica sulla definizione agevolata: l’estinzione dei giudizi avviene con la prima rata, su richiesta del contribuente, con inefficacia automatica delle sentenze non definitive;

  • Esteso il ravvedimento speciale ai soggetti ISA che aderiscono al concordato biennale 2025-2026, con imposta sostitutiva e riduzioni post-COVID per il 2020 e 2021;

  • Obbligo per il contribuente di presentare, entro la dichiarazione 2024, la documentazione sul disallineamento da ibridi ai fini della disapplicazione delle sanzioni.

 

Il nuovo regime fiscale entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2026.


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