
Convertito in legge il Decreto fiscale: il testo coordinato interviene su credito d’imposta per le imprese, PEX, investimenti agevolati, IVA, concordato preventivo biennale, carburanti, riscossione e altre misure fiscali ed economiche.
Pubblicato in Gazzetta il testo del Decreto fiscale (Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38), coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88.
Il provvedimento, nato come decreto correttivo della legge di bilancio 2026, è stato ampliato in sede parlamentare fino a diventare una mini-manovra fiscale ed economica. Alla disciplina originaria si sono aggiunte nuove misure su concordato preventivo biennale, carburanti, riscossione, pagamenti della PA, lavoratori marittimi, rottamazione, imprese agricole e settori produttivi specifici.
La conversione ha inoltre trasposto nel decreto alcune disposizioni del cosiddetto decreto carburanti-bis, che viene abrogato con salvezza degli effetti già prodotti.
Il nucleo più rilevante resta però fiscale: credito d’imposta per le imprese, ritorno al regime del 95% per dividendi e PEX, eliminazione del vincolo UE/SEE per gli investimenti agevolati, nuova disciplina IVA delle permute, rinvii fiscali e interventi sulla riscossione.
Una delle misure centrali riguarda le imprese che hanno presentato comunicazioni per investimenti agevolati e hanno ricevuto dal GSE la comunicazione di ammissibilità tecnica.
Il decreto riconosce un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 35% dell’ammontare del credito richiesto, aumentato delle spese sostenute per gli obblighi di certificazione, nel limite di spesa previsto per il 2026.
In sede di conversione il quadro viene rafforzato con interventi collegati al Piano Transizione 5.0, prevedendo un aumento degli importi spettanti alle imprese che hanno presentato le relative comunicazioni. Il credito resta utilizzabile in compensazione tramite modello F24, secondo le modalità previste.
La finalità è evitare che investimenti già avviati restino bloccati da incertezze applicative o da limiti finanziari troppo rigidi.
Il decreto ripristina il regime precedente in materia di dividendi e participation exemption.
Per le società torna l’esclusione dalla formazione del reddito del 95% degli utili distribuiti. Viene inoltre ripristinato, senza soluzione di continuità, il regime previgente rispetto alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2026.
La conversione conferma quindi una correzione rilevante: eliminare il requisito dimensionale che aveva inciso sul trattamento fiscale di dividendi e plusvalenze e tornare a una disciplina più stabile per società e operatori.
Tra le misure più rilevanti per le imprese vi è la rimozione del vincolo territoriale sugli investimenti in beni strumentali.
La disciplina agevolativa dell’iperammortamento viene estesa anche ai beni prodotti al di fuori degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.
La modifica si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 e amplia il perimetro dei beni agevolabili. In concreto, l’agevolazione non dipende più dalla provenienza europea del bene, ma resta collegata alla natura dell’investimento e agli altri requisiti previsti.
In sede di conversione viene inoltre chiarito che, nella determinazione del reddito d’impresa oggetto di concordato preventivo biennale, non rileva la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria eventualmente spettante.
La conversione introduce modifiche al concordato preventivo biennale.
Sono previste nuove soglie massime per la proposta di reddito concordato, collegate al livello di affidabilità fiscale del contribuente. L’obiettivo è evitare che la proposta possa discostarsi in modo eccessivo dal reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente.
Per il 2026 viene differito il termine di disponibilità dei programmi informatici necessari alla compilazione e trasmissione dei dati ISA. Viene inoltre spostato in avanti il termine per aderire alla proposta relativa al biennio 2026-2027.
È un intervento tecnico, ma con effetti pratici per professionisti, imprese e intermediari fiscali.
Il decreto interviene sulla disciplina IVA delle operazioni permutative, cioè delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni o prestazioni, oppure per estinguere precedenti obbligazioni.
La base imponibile IVA è collegata all’ammontare complessivo dei corrispettivi costituiti dal valore monetario dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione, come determinato dal contratto.
Il valore non può essere inferiore all’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti.
La nuova disciplina si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. Restano salvi i comportamenti pregressi conformi alla disciplina allora applicabile e non sono previsti rimborsi o rettifiche rispetto all’imposta già liquidata.
Il decreto differisce dal 1° marzo 2026 al 1° maggio 2026 la decorrenza della ritenuta sulle provvigioni per attività di intermediazione commerciale.
La conversione introduce anche un’esenzione specifica per le agenzie di viaggio e turismo, limitata ai compensi percepiti per la vendita, emissione, prenotazione o intermediazione di documenti di viaggio relativi al trasporto di persone.
La misura evita che l’estensione dell’obbligo colpisca in modo indistinto attività con caratteristiche operative particolari.
Il contributo amministrativo sulle importazioni di pacchi di valore inferiore a 150 euro viene rinviato.
La misura non si applica alle spedizioni effettuate prima del 1° luglio 2026. Il rinvio serve a consentire l’adeguamento dei sistemi informativi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Il decreto aggiorna la disciplina fiscale dei lavoratori impatriati, coordinandola con il nuovo regime agevolativo previsto per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia.
La conversione chiarisce anche il divieto di cumulo con la cosiddetta flat tax per neo-residenti, estendendolo al nuovo regime agevolativo per gli impatriati. Le nuove regole si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal periodo d’imposta 2027.
Tra le novità introdotte in sede parlamentare vi è anche una misura per i lavoratori marittimi residenti in Italia. Sono esclusi dalla base imponibile IRPEF i redditi da lavoro dipendente prestato per più di 183 giorni nell’arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera, diverse da quelle che beneficiano del regime agevolato per le navi iscritte nel registro internazionale.
La misura sostituisce il precedente quadro interpretativo e precisa che tali redditi devono comunque essere considerati ai fini di deduzioni, detrazioni o altri benefici.
La conversione introduce una novità pratica nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e professionisti.
Le PA non sono tenute a verificare l’adempimento degli obblighi fiscali degli esercenti arti e professioni prima di pagare i compensi dovuti, quando l’ammontare delle cartelle di pagamento è pari o inferiore a 5.000 euro.
La misura alleggerisce un passaggio amministrativo che poteva rallentare i pagamenti di importo contenuto.
Con la conversione vengono trasposte nel Decreto fiscale alcune misure già contenute nel cosiddetto carburanti-bis.
Viene prorogata temporaneamente la riduzione delle accise su benzina, gasolio e GPL impiegati come carburanti. Per lo stesso periodo è previsto anche l’azzeramento dell’accisa sul gas naturale usato come carburante e l’equiparazione dell’aliquota ridotta per biocarburante e biodiesel.
È inoltre riconosciuto alle imprese agricole un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel mese di marzo 2026, nel limite massimo previsto.
La conversione introduce anche un meccanismo di controllo sui prezzi dei carburanti: se il Garante per la sorveglianza dei prezzi rileva possibili aumenti anomali legati a eventi straordinari, può essere attivato uno speciale controllo sulla filiera.
Tra le misure inserite in sede di conversione vi è un incentivo per le imprese che hanno subito un impatto negativo a causa dell’aumento dei costi energetici, della diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell’area del Golfo Persico.
La misura si collega alla disciplina dei finanziamenti agevolati del Fondo 394 e può assumere la forma di un contributo a fondo perduto, più elevato per le PMI.
L’intervento guarda alle imprese italiane che operano sui mercati esteri, anche al di fuori dell’Unione europea.
Resta confermata la disciplina sulla rateizzazione dell’avviamento negativo nelle operazioni di cessione d’azienda o di ramo d’azienda con prosecuzione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali.
Per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, la differenza negativa tra corrispettivo e valore dei beni e dei rapporti giuridici che compongono l’azienda concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione netta in cinque quote costanti. La misura si applica dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
Il decreto prevede inoltre, fino al 31 dicembre 2028, un’esenzione temporanea dall’imposta sostitutiva sugli interessi e sugli altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti.
Il decreto interviene sulla riscossione e sulla riconsegna anticipata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Per alcune fattispecie, quando sia decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata deve essere effettuata entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto ministeriale attuativo.
La conversione interviene anche sulla perdita dei benefici della definizione agevolata, prevedendo una tolleranza per il pagamento tardivo dell’unica rata o dell’ultima rata, purché il ritardo non superi cinque giorni.
Viene inoltre toccata la disciplina IMU, con riferimento alla possibilità di modificare le fattispecie rispetto alle quali i comuni possono differenziare le aliquote.
La conversione consente agli enti territoriali di estendere la definizione agevolata delle cartelle esattoriali, la cosiddetta rottamazione quinquies, ai propri carichi.
La scelta resta rimessa all’autonomia degli enti, che possono disciplinare modalità e termini di applicazione.
Per gli estratti conto e i rendiconti dei conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche, l’imposta di bollo aumenta da 110 euro a 118 euro.
La conversione modifica anche la disciplina dell’imposta provinciale di trascrizione, applicata alle formalità relative ai veicoli richieste al pubblico registro automobilistico. Sono previste novità anche per il settore del noleggio e per l’accesso di Province e Città metropolitane alle banche dati del PRA e della motorizzazione civile.
Viene inoltre modificata la disciplina sulla riscossione della tariffa del servizio idrico integrato, eliminando la possibilità di utilizzare il sistema F24 previa convenzione con l’Agenzia delle entrate.
Per i premi erogati agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, dal 28 marzo 2026 al 31 dicembre 2026, non si applicano le ritenute alla fonte se l’importo complessivo attribuito allo stesso soggetto non supera 300 euro.
Se la soglia viene superata, le somme sono assoggettate interamente a ritenuta.
In sede di conversione viene aggiornata anche la denominazione dei soggetti ai quali si applica la detassazione degli eventi sportivi organizzati da associazioni e società sportive dilettantistiche.
La conversione amplia il provvedimento con misure settoriali.
Sono stanziate risorse per il potenziamento delle infrastrutture del Porto di Piombino e viene istituito un fondo per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane.
Viene inoltre introdotto un regime fiscale agevolato per i soggetti coinvolti nello svolgimento dell’America’s Cup – Napoli 2027, con misure relative sia alle persone giuridiche sia ai lavoratori non residenti o trasferiti in Italia per l’evento.
Accanto alle novità fiscali principali, il decreto contiene ulteriori interventi settoriali.
Per le fondazioni lirico-sinfoniche e per i teatri nazionali e di rilevante interesse culturale viene posticipata l’applicazione della disciplina sui limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Sono aggiornati anche i criteri di riparto del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo e viene prorogata l’operatività di CONSAP nella gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato sui finanziamenti in favore di imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2012 e del 2016.
In materia contributiva, viene ridotta la maggiorazione applicata al tasso di interesse di differimento e dilazione per il versamento rateale dei debiti contributivi.
Sono poi previste misure per le rappresentanze italiane in Tunisia, per il personale non dirigente di Regioni e Province autonome coinvolto nel recupero dei tributi, per il florovivaismo, per il trasferimento di immobili all’Automobile Club d’Italia e per il disavanzo sanitario della Regione Molise.
Il decreto rafforza la disciplina dell’educazione finanziaria.
Il Comitato nazionale per l’educazione economica e finanziaria passa da undici a dodici membri e viene integrato con un rappresentante del Corpo della guardia di finanza. Sono inoltre previsti standard qualitativi degli interventi, il coinvolgimento delle associazioni rappresentative di operatori e utenti bancari, finanziari e assicurativi, e la possibilità di avvalersi di consulenti o esperti esterni.
Viene aggiornata anche la disciplina dei pagamenti elettronici, sostituendo il riferimento alle carte prepagate con quello alla moneta elettronica.
La conversione chiarisce inoltre il perimetro del personale destinatario del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola.
Per garantire la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità, il decreto autorizza una spesa di 1,6 milioni di euro per il 2026.
La misura opera nelle more del recepimento della direttiva europea sulla carta europea della disabilità e sul contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.
A decorrere dal 2026 è inoltre autorizzata la spesa di 500.000 euro annui in favore dell’Avvocatura dello Stato per il pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, per conto delle parti patrocinate.
La conversione proroga al 31 maggio 2026 il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione 2025 per gli enti locali situati nelle Regioni colpite da eccezionali eventi meteorologici nel 2026, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Il Decreto fiscale convertito non è più soltanto un intervento correttivo della legge di bilancio 2026.
La conversione lo trasforma in un provvedimento più ampio, nel quale confluiscono misure fiscali, agevolazioni per imprese, interventi sui carburanti, norme su riscossione e concordato preventivo biennale, misure settoriali e stanziamenti per specifiche amministrazioni.
Il nucleo essenziale resta quello fiscale: credito d’imposta, PEX, investimenti agevolati, IVA, provvigioni, concordato preventivo biennale e riscossione. Attorno a questo nucleo si aggiunge però una serie di interventi che rendono il decreto anche uno strumento di coordinamento economico e amministrativo.
Per imprese, professionisti e operatori, il punto non è soltanto sapere che il decreto è stato convertito. È capire quali misure producono effetti immediati e quali richiederanno ancora provvedimenti attuativi, scelte degli enti o verifiche operative.
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