Decreto Sicurezza pubblicato in Gazzetta: le nuove misure

Articolo del 25/02/2026

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Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 5 febbraio 2026, ha approvato un nuovo pacchetto sicurezza, inserito in un disegno organico che il Governo qualifica come strutturale e non emergenziale.

Le misure sono il risultato di un confronto tecnico-istituzionale che ha coinvolto anche il Quirinale e mirano, secondo l’esecutivo, a rafforzare la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa, a tutelare maggiormente le forze dell’ordine e a intervenire su fenomeni ritenuti di particolare allarme sociale, come la violenza giovanile, i disordini in occasione di manifestazioni pubbliche e le aggressioni nei contesti urbani.

Il pacchetto si articola in due provvedimenti distinti:

  • il Decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, composto da 33 articoli, in vigore dal 25 febbraio 2026;
     
  • un disegno di legge collegato di 29 articoli, che seguirà l’ordinario iter parlamentare.

Il decreto-legge interviene in modo immediato su sicurezza pubblica, ordine pubblico, attività di indagine e funzionalità delle forze di polizia, mentre il disegno di legge contiene in larga parte disposizioni di carattere ordinamentale e organizzativo.

Armi, coltelli e responsabilità dei genitori

Il decreto interviene in modo incisivo sul porto di strumenti atti ad offendere, ampliando il catalogo delle condotte penalmente rilevanti. È ora punito come delitto il porto, senza giustificato motivo, di strumenti con lama affilata o appuntita superiore a otto centimetri, con pene detentive fino a tre anni.

Il divieto è esteso anche a tipologie di coltelli e strumenti per i quali non è ammessa licenza, tra cui quelli apribili con una sola mano o dotati di meccanismi di blocco particolarmente pericolosi, nonché oggetti camuffati o occultati idonei all’offesa.

Accanto alla sanzione penale, il testo vigente prevede misure amministrative accessorie applicabili dal Prefetto, tra cui sospensione o divieto di conseguire la patente e la licenza di porto d’armi.

Particolare rilievo assume la disciplina relativa ai minori. Se il porto illecito è commesso da un soggetto infra diciottenne, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro a carico di chi esercita la responsabilità genitoriale.

È inoltre introdotto il divieto di vendita ai minorenni, anche tramite piattaforme di commercio elettronico, di strumenti da punta o da taglio idonei all’offesa. Gli esercenti devono verificare l’età dell’acquirente e, per alcune categorie di strumenti, è previsto l’obbligo di tenuta di un registro delle operazioni. In caso di violazione sono previste sanzioni pecuniarie aggravate e, nei casi più gravi o reiterati, la chiusura temporanea dell’esercizio.

Perquisizione in loco e fermo fino a 12 ore

Confermata la possibilità, per gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, di procedere a perquisizione immediata sul posto per accertare il possesso di armi, esplosivi o strumenti di effrazione.

È altresì introdotta la misura dell’accompagnamento presso gli uffici di polizia, con trattenimento per il tempo strettamente necessario agli accertamenti e comunque non oltre le 12 ore, quando sussistano specifiche e concrete circostanze di pericolo in occasione di manifestazioni pubbliche o servizi di ordine pubblico.

La misura è subordinata alla presenza di elementi oggettivi (possesso di armi o oggetti atti ad offendere, utilizzo di mezzi idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento, lancio di oggetti pericolosi, precedenti per reati violenti in contesti analoghi). È previsto l’obbligo di immediata comunicazione al pubblico ministero, che può disporre il rilascio qualora ritenga insussistenti i presupposti.

Manifestazioni pubbliche e arresto in flagranza differita

Il decreto rafforza il sistema di prevenzione e repressione dei disordini durante le manifestazioni.

Viene estesa la possibilità di arresto in flagranza differita a nuove ipotesi, tra cui il danneggiamento aggravato commesso in occasione di manifestazioni pubbliche, nonché ulteriori condotte violente documentate con materiale video-fotografico.

Sono inoltre inasprite le sanzioni per l’omesso preavviso delle manifestazioni e introdotte specifiche sanzioni per l’uso di caschi o altri mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento durante pubbliche riunioni.

Divieto giudiziario di partecipazione e DASPO urbano

Confermata la possibilità per il giudice di disporre il divieto di partecipazione a pubbliche riunioni nei confronti di soggetti condannati per reati gravi commessi anche in contesto di assembramento, con durata variabile in relazione alla pena inflitta.

Parallelamente, viene ampliato l’ambito del DASPO urbano, estendendolo anche alle aree interne e pertinenze di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti e mezzi di trasporto pubblico locale. Il divieto può riguardare anche minori sopra i 14 anni denunciati o condannati per reati inerenti all’ordine pubblico o commessi durante manifestazioni.

Le zone a vigilanza rafforzata possono essere individuate dal Prefetto per periodi determinati e rinnovabili, con possibilità di allontanamento dei soggetti ritenuti pericolosi sulla base di condotte concrete.

Furto con destrezza e rapina organizzata

Il decreto reintroduce la procedibilità d’ufficio per il furto con destrezza in ipotesi qualificate, in particolare quando il reato riguarda mezzi di pagamento, documenti di identità, dispositivi elettronici o beni di rilevante valore.

È prevista una specifica aggravante per la rapina commessa da un gruppo organizzato armato contro istituti di credito, uffici postali o trasporti di valori, con pene particolarmente elevate.

Registro separato in presenza di cause di giustificazione

Il decreto introduce una modifica alla disciplina delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato. Quando appare evidente che il fatto sia stato commesso in presenza di una causa di giustificazione (come legittima difesa, uso legittimo delle armi, adempimento di un dovere o stato di necessità), il pubblico ministero procede a una annotazione preliminare in un modello separato, distinto dal registro ordinario degli indagati.

La persona interessata conserva le garanzie difensive, potendo nominare legali e consulenti e partecipare agli accertamenti, senza essere immediatamente iscritta nel registro degli indagati. L’iscrizione ordinaria interviene solo ove emergano elementi che impongano il compimento di atti tipici dell’indagine formale.

Funzionalità delle Forze di polizia e misure organizzative

Il provvdimento contiene anche disposizioni per il rafforzamento operativo delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, attraverso semplificazione delle procedure concorsuali, valorizzazione dei titoli e potenziamento degli organici.

Sono inoltre previste misure di sostegno alla sicurezza urbana, al rafforzamento dei presìdi territoriali e al miglioramento delle dotazioni strumentali e tecnologiche.

Il Disegno di legge collegato al Decreto Sicurezza

Accanto al decreto-legge, il Consiglio dei ministri ha approvato un Disegno di legge collegato, composto da 29 articoli, che costituisce la seconda gamba del pacchetto sicurezza e che seguirà l’ordinario iter parlamentare. A differenza del decreto-legge, destinato a produrre effetti immediati, il disegno di legge contiene in larga parte disposizioni di carattere strutturale, ordinamentale e organizzativo, con un impatto di medio-lungo periodo sul sistema della sicurezza.

Il Ddl interviene innanzitutto sul rafforzamento dell’organizzazione e degli organici delle Forze di polizia, prevedendo procedure concorsuali semplificate, canali di reclutamento straordinari e valorizzazione di specifici titoli di studio e competenze professionali. Le misure riguardano la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di finanza e la Polizia penitenziaria, con l’obiettivo dichiarato di colmare le carenze di personale e accelerare le progressioni di carriera nei ruoli più scoperti.

Il disegno di legge contiene inoltre misure di tutela rafforzata per categorie particolarmente esposte, come i giornalisti e il personale scolastico, attraverso l’introduzione o l’estensione di aggravanti per i delitti commessi nei loro confronti in ragione dell’attività svolta. Si tratta di un intervento che affianca la dimensione repressiva a una funzione simbolica di riconoscimento della rilevanza pubblica delle funzioni esercitate.

Ulteriori disposizioni riguardano la funzionalità del sistema della sicurezza nel suo complesso, con norme sull’utilizzo di strumenti tecnologici, sul potenziamento delle attività investigative in ambito penitenziario e sulla razionalizzazione delle risorse amministrative del Ministero dell’interno. Nel Ddl trovano spazio anche misure di coordinamento con le politiche in materia di immigrazione e protezione internazionale, destinate a essere ulteriormente sviluppate in successivi provvedimenti.

Nel complesso, il Disegno di legge si configura come il livello di consolidamento e sistematizzazione del pacchetto sicurezza, destinato a incidere in modo meno immediato ma più stabile sull’assetto normativo e organizzativo del settore.

Un equilibrio ancora da verificare

Il decreto-legge è in vigore dal 25 febbraio 2026, mentre il disegno di legge collegato sarà oggetto del confronto parlamentare, nel corso del quale non si escludono modifiche o integrazioni.

Il nuovo pacchetto sicurezza si inserisce in un quadro ampio e articolato di interventi che incidono su ordine pubblico, prevenzione, repressione e organizzazione amministrativa. Sarà l’applicazione concreta delle singole misure, e il successivo vaglio parlamentare e giurisprudenziale, a chiarire se l’equilibrio tra sicurezza, libertà individuali e garanzie costituzionali delineato dal legislatore sarà effettivamente sostenibile.


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