Decreto Sicurezza: cosa prevede il pacchetto approvato dal Governo

Articolo del 05/02/2026

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Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 5 febbraio 2026, ha approvato un nuovo pacchetto sicurezza, inserito in un disegno organico che il Governo qualifica come strutturale e non emergenziale.

Le misure sono il risultato di un confronto tecnico-istituzionale che ha coinvolto anche il Quirinale e mirano, secondo l’esecutivo, a rafforzare la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa, a tutelare maggiormente le forze dell’ordine e a intervenire su fenomeni ritenuti di particolare allarme sociale, come la violenza giovanile, i disordini in occasione di manifestazioni pubbliche e le aggressioni nei contesti urbani.

Il pacchetto si articola in due provvedimenti distinti:

  • un decreto-legge, composto da 33 articoli e destinato a entrare in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (QUI LA BOZZA DEL DECRETO);
  • un disegno di legge collegato di 29 articoli, che seguirà l’ordinario iter parlamentare.

Il decreto-legge interviene in modo immediato su sicurezza pubblica, ordine pubblico, attività di indagine e funzionalità delle forze di polizia, mentre il disegno di legge contiene in larga parte disposizioni di carattere ordinamentale e organizzativo.

Armi, coltelli e responsabilità dei genitori

Uno dei capitoli centrali del decreto riguarda il contrasto al porto e all’uso di strumenti atti ad offendere, con un intervento puntuale sulla normativa in materia di armi improprie. Viene introdotto il divieto di porto, salvo giustificato motivo, di coltelli e strumenti con lama affilata o appuntita di lunghezza superiore a otto centimetri, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Accanto a tale fattispecie, è previsto un divieto assoluto per specifiche tipologie di coltelli particolarmente pericolosi (come quelli a scatto o a farfalla), con pene più severe.

Alle sanzioni penali si affiancano misure amministrative accessorie, applicabili dal prefetto, quali la sospensione o il divieto di conseguire la patente di guida e la licenza di porto d’armi, nonché la confisca degli strumenti sequestrati.

Particolare attenzione è dedicata ai minori. Se il porto illecito è commesso da un soggetto di età inferiore ai diciotto anni, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro a carico di chi esercita la responsabilità genitoriale, con una logica dichiaratamente preventiva ed educativa.

Sul piano commerciale, il decreto introduce il divieto di vendita ai minorenni di strumenti atti ad offendere, anche tramite siti web e piattaforme di e-commerce. Gli esercenti sono obbligati a verificare l’età dell’acquirente e, per determinate categorie di strumenti, a tenere un registro elettronico delle operazioni di vendita. La violazione del divieto comporta sanzioni amministrative elevate, fino alla revoca della licenza nei casi di reiterazione, con compiti di vigilanza e sanzione affidati alle autorità competenti.

Fermo preventivo fino a 12 ore

Tra le misure più rilevanti e dibattute figura l’introduzione del fermo di prevenzione, che consente agli ufficiali e agli agenti di polizia, in occasione di specifici servizi di ordine pubblico, di accompagnare e trattenere una persona per un tempo non superiore a 12 ore presso i propri uffici, al fine di svolgere accertamenti urgenti.

Il fermo è ammesso solo in presenza di specifiche e concrete circostanze di pericolo, desunte da elementi di fatto quali il possesso di armi o strumenti atti ad offendere, l’uso di oggetti idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, il lancio o l’utilizzo illegittimo di petardi, fumogeni o strumenti contenenti gas urticanti, nonché dalla rilevanza di precedenti penali o segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza in occasione di manifestazioni pubbliche negli ultimi cinque anni. La misura è configurata espressamente come strumento di prevenzione, e non come sanzione anticipata.

È previsto l’obbligo di comunicazione immediata al pubblico ministero, che mantiene il potere di valutare la sussistenza dei presupposti e di disporre senza ritardo il rilascio qualora ritenga il fermo non giustificato. Al pubblico ministero è altresì data notizia dell’ora del rilascio della persona accompagnata. Il Governo ha sottolineato che l’istituto si colloca nel solco dell’articolo 13 della Costituzione e delle analoghe misure presenti in altri ordinamenti europei, con l’obiettivo di prevenire gravi turbative dell’ordine pubblico.

Manifestazioni, divieti e sanzioni

Il decreto interviene in modo incisivo sulla disciplina dell’ordine pubblico e delle manifestazioni, rafforzando sia gli strumenti preventivi sia il sistema sanzionatorio.

È prevista la possibilità per il giudice di disporre il divieto di partecipare a pubbliche riunioni o assembramenti nei confronti di soggetti condannati per reati di particolare gravità, tra cui terrorismo, devastazione e saccheggio, strage, incendio aggravato e gravi lesioni commesse anche ai danni delle forze dell’ordine. Il divieto può avere durata da uno a tre anni, estendibile fino a dieci anni nei casi più gravi, ed è assistito da sanzioni penali in caso di violazione.

Accanto a tali misure, il decreto depenalizza alcune violazioni formali legate alle manifestazioni pubbliche, come il mancato preavviso o l’inosservanza delle prescrizioni dell’autorità di pubblica sicurezza, sostituendo le pene detentive con sanzioni amministrative pecuniarie particolarmente elevate, fino a 20.000 euro. È inoltre introdotta una specifica fattispecie penale per l’utilizzo, durante le pubbliche riunioni, di caschi protettivi o altri mezzi idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento dei partecipanti, per la quale è previsto l’arresto in flagranza. L’intento dichiarato è rendere le sanzioni più rapide ed effettive, rafforzando la responsabilizzazione degli organizzatori senza incidere direttamente sul diritto di manifestare.

È inoltre introdotta la possibilità di arresto in flagranza differita, entro quarantotto ore sulla base di documentazione video-fotografica certa, per il reato di danneggiamento commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché per la fuga pericolosa all’alt delle forze di polizia e per i reati di violenza, lesioni o resistenza commessi ai danni di docenti, dirigenti scolastici e personale addetto alla rete ferroviaria nell’esercizio delle loro funzioni.

Furti, rapine e criminalità organizzata

Sul versante repressivo, il pacchetto sicurezza incide su alcune scelte introdotte dalla riforma Cartabia. In particolare, il furto con destrezza torna ad essere procedibile d’ufficio in una serie di ipotesi qualificate, come la sottrazione di mezzi di pagamento, documenti di identità, telefoni cellulari o beni di rilevante valore economico, con l’obiettivo di rafforzare la tutela delle vittime, spesso soggetti vulnerabili.

Viene inoltre introdotta una specifica fattispecie di rapina aggravata commessa da un gruppo armato organizzato, quando il fatto è diretto contro banche, uffici postali, sportelli automatici o trasporti di valori ed è realizzato con modalità particolarmente violente, anche mediante l’uso di esplosivi o armi. In tali casi, la pena prevista è estremamente elevata, fino a 25 anni di reclusione, a conferma dell’intento di colpire forme di criminalità strutturata e ad alto impatto sociale.

Zone a vigilanza rafforzata e DASPO urbano

Il decreto stabilizza e rende strutturali le zone a vigilanza rafforzata, comunemente note come “zone rosse”, istituzionalizzando un’esperienza maturata attraverso ordinanze prefettizie adottate negli ultimi anni. Il prefetto può individuare specifiche aree urbane caratterizzate da gravi e ripetuti episodi di illegalità, per periodi fino a sei mesi, rinnovabili fino a un limite massimo complessivo di diciotto mesi.

In tali zone è possibile disporre l’allontanamento di soggetti ritenuti pericolosi, in base a comportamenti violenti o molesti e a precedenti per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, reati in materia di stupefacenti o porto di armi.

Parallelamente, viene ampliato l’ambito applicativo del divieto di accesso ai centri urbani (DASPO urbano), estendendolo anche a soggetti denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione di manifestazioni pubbliche per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. La misura può applicarsi anche ai minori di età superiore ai 14 anni denunciati o condannati negli ultimi cinque anni per reati in materia di ordine pubblico o armi.

Legittima difesa e registro alternativo

Sul piano procedurale, il decreto introduce una rilevante innovazione in materia di attività di indagine in presenza di cause di giustificazione. Quando appare evidente che un fatto è stato commesso in condizioni di legittima difesa, uso legittimo delle armi, adempimento di un dovere o altra causa di giustificazione, il pubblico ministero procede a un’annotazione preliminare in un registro separato, distinto da quello degli indagati.

La persona cui è attribuito il fatto può così partecipare agli accertamenti e alle attività investigative con tutte le garanzie difensive, senza essere automaticamente iscritta nel registro degli indagati. Il pubblico ministero dispone di 120 giorni per svolgere gli accertamenti necessari, prorogabili di ulteriori 30 giorni per l’eventuale richiesta di archiviazione; l’iscrizione nel registro degli indagati diviene obbligatoria solo qualora si renda necessario procedere a un incidente probatorio. La soluzione, che non introduce alcuna forma di impunità, mira a evitare effetti pregiudizievoli e meramente formali, preservando al contempo il controllo dell’autorità giudiziaria e la possibilità di successive determinazioni processuali.

Ulteriori misure e funzionalità delle forze di polizia

Il decreto-legge contiene inoltre numerose disposizioni volte a rafforzare la funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, attraverso procedure concorsuali semplificate, scorrimenti di graduatorie, valorizzazione dei titoli di studio e accelerazione delle progressioni di carriera per Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria.

Sono previsti finanziamenti dedicati alla sicurezza urbana, con il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, il rifinanziamento del Fondo sicurezza urbana e la possibilità per i comuni di destinare risorse anche al pagamento del lavoro straordinario delle polizie locali. Ulteriori misure riguardano la sicurezza delle infrastrutture strategiche, come le stazioni ferroviarie, e il rafforzamento delle attività investigative in ambito penitenziario.

Il Disegno di legge collegato al Decreto Sicurezza

Accanto al decreto-legge, il Consiglio dei ministri ha approvato un Disegno di legge collegato, composto da 29 articoli, che costituisce la seconda gamba del pacchetto sicurezza e che seguirà l’ordinario iter parlamentare. A differenza del decreto-legge, destinato a produrre effetti immediati, il disegno di legge contiene in larga parte disposizioni di carattere strutturale, ordinamentale e organizzativo, con un impatto di medio-lungo periodo sul sistema della sicurezza.

Il Ddl interviene innanzitutto sul rafforzamento dell’organizzazione e degli organici delle Forze di polizia, prevedendo procedure concorsuali semplificate, canali di reclutamento straordinari e valorizzazione di specifici titoli di studio e competenze professionali. Le misure riguardano la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di finanza e la Polizia penitenziaria, con l’obiettivo dichiarato di colmare le carenze di personale e accelerare le progressioni di carriera nei ruoli più scoperti.

Il disegno di legge contiene inoltre misure di tutela rafforzata per categorie particolarmente esposte, come i giornalisti e il personale scolastico, attraverso l’introduzione o l’estensione di aggravanti per i delitti commessi nei loro confronti in ragione dell’attività svolta. Si tratta di un intervento che affianca la dimensione repressiva a una funzione simbolica di riconoscimento della rilevanza pubblica delle funzioni esercitate.

Ulteriori disposizioni riguardano la funzionalità del sistema della sicurezza nel suo complesso, con norme sull’utilizzo di strumenti tecnologici, sul potenziamento delle attività investigative in ambito penitenziario e sulla razionalizzazione delle risorse amministrative del Ministero dell’interno. Nel Ddl trovano spazio anche misure di coordinamento con le politiche in materia di immigrazione e protezione internazionale, destinate a essere ulteriormente sviluppate in successivi provvedimenti.

Nel complesso, il Disegno di legge si configura come il livello di consolidamento e sistematizzazione del pacchetto sicurezza, destinato a incidere in modo meno immediato ma più stabile sull’assetto normativo e organizzativo del settore.

Un equilibrio ancora da verificare

Il decreto-legge entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mentre il disegno di legge collegato sarà oggetto del confronto parlamentare, nel corso del quale non si escludono modifiche o integrazioni.

Il nuovo pacchetto sicurezza si inserisce in un quadro ampio e articolato di interventi che incidono su ordine pubblico, prevenzione, repressione e organizzazione amministrativa. Sarà l’applicazione concreta delle singole misure, e il successivo vaglio parlamentare e giurisprudenziale, a chiarire se l’equilibrio tra sicurezza, libertà individuali e garanzie costituzionali delineato dal legislatore sarà effettivamente sostenibile.


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