Decreto Sicurezza e immigrazione: il testo coordinato in Gazzetta

Articolo del 27/04/2026

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Pubblicato in Gazzetta il testo del Decreto Sicurezza (D.L. 24 febbraio 2026, n. 23) coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2026 n. 54.

Nella stessa Gazzetta è stato pubblicato il decreto correttivo (D.L. 24 aprile 2026 n. 55) che interviene sul meccanismo del compenso riconosciuto per l’assistenza prestata al cittadino straniero nella presentazione della domanda di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito (vedi l'articolo di approfondimento).

Il quadro risultante dalla conversione amplia e rafforza l’impianto originario, incidendo su quattro direttrici: contrasto ai reati in materia di armi e violenza giovanile, sicurezza urbana e manifestazioni, attività di indagine in presenza di cause di giustificazione, funzionalità delle Forze di polizia e disciplina dell’immigrazione.

Vediamo di seguito le principali novità.

Armi, coltelli e responsabilità dei genitori

Il decreto interviene in modo incisivo sul porto di strumenti atti ad offendere, ampliando il catalogo delle condotte penalmente rilevanti. È ora punito come delitto il porto, senza giustificato motivo, di strumenti con lama affilata o appuntita superiore a otto centimetri, con pene detentive fino a tre anni.

Il divieto è esteso anche a tipologie di coltelli e strumenti particolarmente insidiosi, come quelli dotati di meccanismi di apertura rapida o di blocco della lama, nonché oggetti camuffati o occultati idonei all’offesa, assimilati alle armi per cui non è ammessa licenza.

L’inasprimento riguarda anche il porto di armi o strumenti atti ad offendere all’interno di mezzi di trasporto pubblico o convogli, a tutela della sicurezza dei passeggeri.

Accanto alla sanzione penale, il testo vigente prevede misure amministrative accessorie applicabili dal Prefetto, tra cui sospensione o divieto di conseguire la patente e la licenza di porto d’armi.

Particolare rilievo assume la disciplina relativa ai minori. Se il porto illecito è commesso da un soggetto infra diciottenne, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro a carico di chi esercita la responsabilità genitoriale.

È inoltre introdotto il divieto di vendita ai minorenni, anche tramite piattaforme di commercio elettronico, di strumenti da punta o da taglio idonei all’offesa. Gli esercenti devono verificare l’età dell’acquirente e, per alcune categorie di strumenti, è previsto l’obbligo di tenuta di un registro delle operazioni. In caso di violazione sono previste sanzioni pecuniarie aggravate e, nei casi più gravi o reiterati, la chiusura temporanea dell’esercizio.

Minori, ammonimento e prevenzione del disagio giovanile

La legge di conversione rafforza gli strumenti di prevenzione nei confronti dei minori, ampliando l’ambito dell’ammonimento del questore e introducendo conseguenze anche sul piano amministrativo.

In caso di reiterazione di condotte violente o minacciose dopo l’ammonimento, è prevista una sanzione a carico dei genitori, con l’obiettivo di responsabilizzare il contesto familiare.

Sono inoltre estese le ipotesi in cui può essere adottata la misura nei confronti di minori, includendo ulteriori reati contro la persona e il patrimonio.

Perquisizione in loco e fermo fino a 12 ore

Il testo pubblicato conferma la possibilità, per gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, di procedere a perquisizione immediata sul posto per accertare il possesso di armi, esplosivi o strumenti di effrazione.

È altresì introdotta la misura dell’accompagnamento presso gli uffici di polizia, con trattenimento per il tempo strettamente necessario agli accertamenti e comunque non oltre le 12 ore, quando sussistano specifiche e concrete circostanze di pericolo in occasione di manifestazioni pubbliche o servizi di ordine pubblico.

La misura è subordinata alla presenza di elementi oggettivi (possesso di armi o oggetti atti ad offendere, utilizzo di mezzi idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento, lancio di oggetti pericolosi, precedenti per reati violenti in contesti analoghi) ed è disciplinata anche con riferimento ai minori, con specifiche garanzie.

È previsto l’obbligo di immediata comunicazione al pubblico ministero, che può disporre il rilascio qualora ritenga insussistenti i presupposti.

Manifestazioni pubbliche, fuga all’alt e arresto differito

Il decreto, nel testo vigente, rafforza il sistema di prevenzione e repressione dei disordini durante le manifestazioni.

Viene estesa la possibilità di arresto in flagranza differita a nuove ipotesi, tra cui il danneggiamento aggravato commesso in occasione di manifestazioni pubbliche e la fuga pericolosa all’alt delle forze di polizia, elevata a fattispecie penalmente rilevante quando mette a rischio l’incolumità pubblica.

Sono inoltre inasprite le sanzioni per l’omesso preavviso delle manifestazioni, ora configurato come illecito amministrativo di rilevante entità anche quando la convocazione avvenga tramite piattaforme digitali o gruppi online.

Divieto giudiziario di partecipazione e DASPO urbano

Il testo pubblicato conferma la possibilità per il giudice di disporre il divieto di partecipazione a pubbliche riunioni nei confronti di soggetti condannati per reati gravi, ampliando il novero delle fattispecie rilevanti.

Parallelamente, viene rafforzato il sistema del DASPO urbano, con estensione delle misure di allontanamento anche a nuove aree sensibili e a soggetti considerati pericolosi o recidivi, incluse alcune categorie di minori.

Le zone a vigilanza rafforzata possono essere individuate dal Prefetto per periodi determinati e rinnovabili, con strumenti più incisivi di controllo e prevenzione.

Furto, rapina e confisca

Il decreto reintroduce la procedibilità d’ufficio per il furto con destrezza in ipotesi qualificate e amplia il perimetro delle condotte rilevanti, includendo sottrazioni di strumenti di pagamento, documenti e dispositivi elettronici.

È rafforzato il contrasto alla rapina organizzata, con aggravanti specifiche per i reati commessi da gruppi e con estensione degli strumenti patrimoniali, tra cui la confisca allargata.

In materia di stupefacenti, è prevista la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per la commissione del reato, mentre viene esclusa la lieve entità nei casi di attività abituale e continuativa.

Sicurezza urbana e videosorveglianza

La legge di conversione rafforza le politiche di sicurezza urbana attraverso:

  • rifinanziamento degli interventi per la videosorveglianza;

  • incremento delle risorse per la sicurezza urbana;

  • incentivi per il potenziamento della polizia locale.

Sono inoltre ridefinite le sanzioni per alcune attività abusive, come l’esercizio non autorizzato di parcheggiatore.

Registro separato in presenza di cause di giustificazione

Il testo vigente introduce una modifica alla disciplina delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato. Quando appare evidente che il fatto sia stato commesso in presenza di una causa di giustificazione (come legittima difesa, uso legittimo delle armi, adempimento di un dovere o stato di necessità), il pubblico ministero procede a una annotazione preliminare in un modello separato, distinto dal registro ordinario degli indagati.

La disciplina è completata dalla previsione di un registro dedicato, da istituire con decreto ministeriale, e dalla possibilità di svolgere attività di indagine preliminare in questo ambito.

La persona interessata conserva le garanzie difensive, potendo nominare legali e consulenti e partecipare agli accertamenti, senza essere immediatamente iscritta nel registro degli indagati.

Funzionalità delle Forze di polizia e organizzazione

Il decreto-legge, come risultante dalla conversione, contiene numerose disposizioni volte a rafforzare la funzionalità e l’organizzazione delle Forze di polizia, attraverso semplificazioni concorsuali, nuove procedure di reclutamento e valorizzazione delle professionalità.

Sono previste misure a favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, anche in termini di accesso al lavoro e riconoscimento di diritti specifici.

Immigrazione, espulsioni e cooperazione

Il decreto interviene anche sulla disciplina dell’immigrazione e della protezione internazionale, prevedendo:

  • obblighi di cooperazione per l’accertamento dell’identità dei detenuti stranieri;

  • rafforzamento delle procedure di espulsione e trattenimento;

  • misure per la gestione dei centri di accoglienza e permanenza per i rimpatri;

  • possibilità di utilizzo di strumenti digitali per le notifiche.

Sono inoltre previste forme di collaborazione istituzionale per i programmi di rimpatrio volontario assistito.

Un equilibrio ancora da verificare

Il nuovo assetto normativo, ampliato dalla legge di conversione, incide in modo significativo su ordine pubblico, prevenzione, repressione e organizzazione amministrativa.

Sarà l’applicazione concreta delle misure e il successivo vaglio parlamentare e giurisprudenziale a chiarire se l’equilibrio tra sicurezza, libertà individuali e garanzie costituzionali delineato dal legislatore risulterà effettivamente sostenibile.


Documenti correlati:

  • TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2026, n. 23 
    Testo del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2026, n. 54, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attivita' di indagine dell'autorita' giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalita' delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonchè di immigrazione e protezione internazionale.» (GU n.95 del 24-4-2026)
     
  • Consiglio dei Ministri n. 159 del 05/02/2026

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