Deposito cartaceo oltre l’orario d’ufficio? È sempre tardivo

Articolo del 19/12/2025

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Il deposito cartaceo presentato oltre l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio giudiziario è tardivo, anche se avviene nello stesso giorno e anche se l’atto viene materialmente ricevuto.

Lo chiarisce la Cassazione penale, sez. III, sentenza n. 37783 del 20 novembre 2025, intervenendo su un caso di riesame cautelare.

La questione riguarda il rispetto dei termini per la trasmissione degli atti richiesti dal Tribunale del riesame alla Procura e le conseguenze della loro inosservanza, con effetti diretti sulla efficacia delle misure cautelari personali.

Le regole sui termini di deposito e gli orientamenti giurisprudenziali

Il punto di partenza è l’art. 172, comma 6, c.p.p., che stabilisce una regola chiara: il termine per il deposito degli atti presso un ufficio giudiziario scade nel momento in cui, secondo i regolamenti, l’ufficio è chiuso al pubblico. Non rileva l’orario di servizio del personale amministrativo né il fatto che l’atto venga comunque materialmente ricevuto.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il riferimento temporale è l’orario ufficiale di apertura al pubblico, con esclusione di qualsiasi rilievo della presenza del personale o della chiusura “di fatto” dell’ufficio. In questa prospettiva, le prassi interne non possono incidere sulla disciplina dei termini processuali, pena l’introduzione di margini di incertezza incompatibili con un sistema che collega allo spirare del termine effetti processuali particolarmente incisivi.

Una parte della giurisprudenza aveva in passato valorizzato una presunta flessibilità fisiologica dell’orario d’ufficio, ammettendo la tempestività di depositi effettuati con ritardi minimi e in presenza di prassi consolidate. Si tratta tuttavia di un orientamento che la Corte considera non condivisibile, perché finisce per legittimare consuetudini contra legem e per compromettere l’esigenza di certezza dei termini.

Va inoltre considerato il comma 6-bis dell’art. 172 c.p.p., introdotto dalla Riforma Cartabia, che consente il deposito fino alle ore 24 dell’ultimo giorno utile. Questa previsione, però, riguarda esclusivamente gli atti depositati con modalità telematiche e non è estensibile al deposito cartaceo.

La decisione della Corte

Applicando questi principi al caso esaminato, la Cassazione rileva che la documentazione richiesta alla Procura era stata consegnata oltre l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio ricevente. Il deposito, pur avvenuto entro il quinto giorno previsto dall’art. 309, comma 5, c.p.p., doveva quindi considerarsi tardivo, con la conseguente inefficacia delle misure cautelari disposta dal Tribunale del riesame.

La Corte esclude la possibilità di invocare sia le prassi interne dell’ufficio sia la disciplina del deposito telematico, trattandosi di consegna materiale degli atti.

La sentenza affronta poi il tema della restituzione nel termine. La Procura aveva infatti dedotto un caso fortuito o di forza maggiore, rappresentato da un’interruzione dell’energia elettrica che aveva reso impossibile il deposito telematico tramite il sistema TIAP e aveva imposto la consegna cartacea.

Su questo punto il Tribunale del riesame aveva omesso di pronunciarsi. La Cassazione ritiene tale omissione non consentita e, per questa ragione, annulla l’ordinanza impugnata limitamente alla mancata decisione sull’istanza di rimessione in termini, con rinvio al Tribunale di Torino, in diversa composizione, affinché valuti se il disservizio tecnico integri un evento idoneo a giustificare la restituzione nel termine e, solo in caso di accoglimento, riesamini il merito delle misure cautelari.

Cosa ci portiamo a casa

Il principio affermato è netto: il deposito cartaceo oltre l’orario d’ufficio è sempre tardivo, senza eccezioni fondate su prassi o consuetudini locali. La sola valvola di sicurezza resta la rimessione in termini, ammessa esclusivamente in presenza di un evento imprevedibile e inevitabile, adeguatamente documentato e tempestivamente dedotto.

In pratica, quando il deposito non è telematico, il termine non guarda alle ore 24 ma all’orario di chiusura al pubblico dell’ufficio giudiziario.


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