
Quando il deposito telematico di un atto processuale può dirsi perfezionato?
E quando, invece, diventa realmente efficace ai fini processuali?
La Cassazione, Sez. II civile,ordinanza 3 dicembre 2025, n. 31493, torna a fare chiarezza su un tema centrale nella prassi del processo civile telematico, distinguendo con precisione tra perfezionamento provvisorio e perfezione rituale del deposito.
Nel giudizio deciso dalla Suprema Corte, l’Automobile Club d’Italia (ACI) aveva provveduto al deposito telematico dell’atto di appello nell’ultimo giorno utile per l’impugnazione. Il sistema aveva generato:
la prima PEC di accettazione;
la seconda PEC di avvenuta consegna (RdAC);
la terza PEC con esito dei controlli automatici, che segnalava la necessità di verifiche da parte della cancelleria.
Non era invece pervenuta la quarta PEC, ossia il messaggio di accettazione definitiva del deposito da parte della cancelleria.
A fronte di tale situazione, la parte aveva reiterato il deposito nei giorni successivi e presentato istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.. Il Tribunale di Castrovillari aveva però dichiarato l’appello improcedibile, ritenendo la decadenza imputabile alla parte.
La Cassazione ribalta l’impostazione del giudice di merito e ribadisce un principio ormai consolidato.
Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) – la cosiddetta seconda PEC – segna il momento di perfezionamento provvisorio del deposito telematico.
Questo momento è decisivo per la verifica della tempestività dell’atto: se la seconda PEC è generata entro il termine di legge, il deposito è tempestivo.
Tuttavia, chiarisce la Corte, tale perfezionamento è condizionato al buon esito delle fasi successive:
il controllo automatico del sistema (terza PEC);
l’accettazione da parte della cancelleria (quarta PEC).
Solo con la quarta PEC si realizza la perfezione rituale del deposito, da cui discendono la conoscibilità dell’atto e la sua efficacia processuale.
In mancanza di questa ultima fase, il deposito – pur perfezionato – resta inefficace e non produce effetti sostanziali.
La Corte precisa però un passaggio decisivo per la tutela del diritto di difesa.
Se la parte riceve solo le prime tre PEC, può legittimamente confidare nella tempestività del deposito. L’assenza o l’esito negativo della quarta PEC non comporta automaticamente la decadenza.
In questi casi, la parte è tenuta ad attivarsi tempestivamente, mediante:
un nuovo deposito;
oppure una istanza di rimessione in termini, valorizzando la continuità con il primo deposito effettuato nei termini.
Nel caso concreto, la Cassazione ritiene corretta la condotta dell’ACI: il secondo deposito, sebbene formalmente successivo alla scadenza, si pone in continuità funzionale con il primo, tempestivamente perfezionato con la seconda PEC.
La data da considerare rilevante, quindi, non è quella del secondo invio, ma quella della RdAC del primo deposito.
Un ulteriore chiarimento riguarda i messaggi di errore del sistema.
La Corte osserva che un messaggio di errore – anche definito come “errore fatale” nella quarta PEC – non è di per sé indice di colpa della parte. Esso segnala soltanto l’impossibilità del sistema di completare il caricamento dell’atto nel fascicolo telematico.
La valutazione sulla decadenza deve quindi tenere conto:
della natura dell’anomalia tecnica;
della necessità di verifiche presso la cancelleria;
della tempestività della reazione processuale della parte.
Nel caso esaminato, l’istanza di rimessione in termini era stata proposta alla prima udienza utile, in un lasso temporale ritenuto compatibile con il principio di ragionevole durata del processo.
La decisione n. 31493/2025 offre indicazioni operative chiare:
la seconda PEC rileva per la tempestività del deposito;
la quarta PEC è necessaria per la efficacia processuale;
in assenza della quarta PEC non scatta automaticamente la decadenza;
la parte deve però attivarsi senza indugio, utilizzando gli strumenti offerti dall’ordinamento.
In sintesi: nel processo telematico il deposito può essere tempestivo ma non ancora efficace. E quando il sistema inciampa, l’ordinamento non chiude la porta, ma chiede solo una cosa: diligenza e tempestività.
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