Diffamazione a mezzo stampa, presentata la riforma in Senato

Articolo del 01/03/2023

Il presidente della commissione Affari costituzionali del Senato italiano, Alberto Balboni, ha presentato un disegno di legge di riforma della disciplina vigente in materia di diffamazione, diffamazione tramite la stampa o altri mezzi di diffusione, condanna del querelante e segreto professionale. 

L'obiettivo del disegno di legge è garantire una tutela rapida per le persone offese dalle pubblicazioni diffamatorie, senza intaccare il diritto di cronaca dei giornalisti.

Il disegno di legge prevede modifiche importanti alla Legge sulla stampa (Legge 8 febbraio 1948, n. 47).

Queste le principali novità.

Pene. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali viene eliminata la pena della reclusione e sostituita con la multa da 5.000 euro a 10.000 euro. La pena sale da 10.000 a. 50.000 euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità.

Ambito di applicazione. La disciplina è estesa ai quotidiani online, telegiornali e giornali radio, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalla redazione degli stessi. 

Rettifiche e le smentite. Introdotte modificate per consentire alle persone offese di ottenere una tutela effettiva del loro onore e della loro dignità senza dover affrontare lunghe procedure legali. Le nuove norme prevedono che il giudice tenga conto della gravità dell'offesa e dell'effetto riparatorio della pubblicazione o della diffusione della rettifica o della smentita, nella determinazione del danno derivante dalla diffamazione commessa tramite la stampa o altri prodotti editoriali registrati.

Riparazione. Il disegno di legge abroga l'articolo 12 della Legge sulla stampa, che prevedeva la possibilità per la persona offesa di richiedere una somma a titolo di riparazione determinata in base alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato, oltre al risarcimento dei danni.

Competenza. Il tribunale competente per i reati di diffamazione tramite la stampa o altri prodotti editoriali registrati diventerà quello del luogo di residenza della persona offesa, modificando l'articolo 21 della Legge sulla stampa.

Diritto all'oblio. Il disegno di legge prevede anche misure a tutela del diritto all'oblio del diffamato, riconoscendo alla persona offesa il diritto di ottenere l'eliminazione dei contenuti diffamatori e dei dati personali trattati in violazione di legge.

Offese online. Il disegno di legge introduce anche una procedura di notifica e rimozione dei contenuti offensivi pubblicati da prestatori di servizi online, con l'attivazione di una procedura di conciliazione tra le parti in contraddittorio dinanzi ad un organo di autoregolamentazione indipendente istituito appositamente presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 

Segreto professionale. La disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti al rispettivo albo, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione.

Condanna del querelante. Al giudice è riconosciuta la facoltà di condannare il querelante al pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende.

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DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori BALBONI + ALTRI

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

Art. 1.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. – (Ambito di applicazione) – 1. Sono considerate stampe o stampati, ai fini della presente legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai seguenti prodotti editoriali registrati ai sensi dell'articolo 5:

a) quotidiani on line di cui all'articolo 1, comma 3-bis, della legge 7 marzo 2001, n. 62, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalla redazione degli stessi;

b) telegiornali e giornali radio di cui all'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, della presente legge »;

b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Art. 8. – (Rettifiche e smentite) – 1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con l'indicazione “Rettifica dell'interessato”, nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o in altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), le rettifiche o le smentite dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità, del loro onore o della loro reputazione o contrari a verità, purché le rettifiche o le smentite non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale o non siano documentalmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio della richiesta di rettifica o smentita, nonché il soggetto che le ha richieste nel caso in cui ritenga di non pubblicarle, con specifica indicazione delle ragioni per cui la pubblicazione è stata esclusa. Con le stesse modalità di cui al primo e al secondo periodo, l'autore dell'articolo o del servizio ha diritto di chiedere e ottenere la pubblicazione delle rettifiche o delle smentite consentite ai soggetti di cui ai medesimi primo e secondo periodo entro i termini previsti dai commi 3, 4, 5 e 6.

2. Le rettifiche o le smentite devono fare riferimento all'articolo o al servizio che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe e sessanta battute per riga, con le medesime caratteristiche tipografiche dell'articolo o del servizio cui si riferiscono, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

3. Per i quotidiani, le rettifiche o le smentite sono pubblicate entro due giorni dalla ricezione della richiesta e devono essere collocate nella stessa pagina nella quale è stato pubblicato l'articolo o il servizio cui si riferiscono.

4. Per i periodici, le rettifiche o le smentite sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina nella quale è stato pubblicato l'articolo o il servizio cui la richiesta si riferisce.

5. Per i quotidiani on line di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), le rettifiche o le smentite sono pubblicate entro due giorni dalla ricezione della richiesta in calce all'articolo o al servizio cui si riferiscono, con le stesse caratteristiche grafiche, per tutto il tempo in cui permanga la visibilità dell'articolo o del servizio, oppure nella pagina inziale del sito, per la durata di trenta giorni, ove l'articolo o il servizio non sia più visibile. Nel caso in cui il quotidiano on line di cui al primo periodo fornisca un servizio personalizzato, le smentite o le rettifiche sono inviate agli utenti che hanno ricevuto l'articolo o il servizio cui si riferiscono.

6. Per la stampa non periodica, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche o le smentite nell'edizione successiva della medesima pubblicazione. Nel caso di ristampa, l'editore è tenuto altresì a pubblicare le rettifiche o le smentite nelle copie ristampate in calce all'articolo o al servizio cui si riferiscono. Ove la rettifica o la smentita riguardi il contenuto di un libro, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche o le smentite nel proprio sito internet ufficiale, entro due giorni dalla ricezione della richiesta, in una pagina appositamente dedicata alle rettifiche il cui accesso deve essere visibile nella pagina iniziale del sito, fermo l'obbligo di inserire la rettifica o la smentita nel volume in caso di ristampa.

7. Qualora, trascorsi i termini di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, le rettifiche o le smentite non siano state pubblicate o lo siano state in violazione di quanto disposto nei commi da 1 a 6, oppure qualora sia stato comunicato all'autore della richiesta che esse non saranno pubblicate, quest'ultimo può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

8. Il giudice, qualora ritenga fondata la richiesta, ordina la pubblicazione e condanna la parte inadempiente al pagamento di una sanzione da 5.165 euro a 51.646 euro, destinata alla cassa delle ammende.

9. Il provvedimento di accoglimento deve essere pubblicato per estratto unitamente alla rettifica o alla smentita omessa, con le forme indicate nei commi da 1 a 6. In caso di inottemperanza il responsabile è punito ai sensi dell'articolo 388, secondo comma, del codice penale.

10. Per i telegiornali e i giornali radio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 si applicano nel caso di omessa rettifica nel termine o con le modalità di cui all'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, salvo che l'interessato abbia trasmesso la richiesta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 3 dello stesso articolo »;

c) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

« Art. 11-bis. – (Risarcimento del danno) – 1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica o della smentita »;

d) l'articolo 12 è abrogato;

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Art. 13. – (Pene per la diffamazione) – 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro.

2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

3. Alla condanna consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.

4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse rettifiche o smentite idonee a ripa-rare l'offesa. L'autore dell'offesa è altresì non punibile quando abbia chiesto, ai sensi del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 8, la pubblicazione della rettifica o della smentita richiesta dalla parte offesa e la pubblicazione sia stata rifiutata.

5. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

6. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale »;

f) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« Art. 21. – (Competenza) – 1Per i delitti di cui all'articolo 13 della presente legge e all'articolo 57 del codice penale commessi con il mezzo della stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa ».

Art. 2.

(Modifiche al codice penale)

1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 57. – (Reati commessi con il mezzo della stampa o di altri prodotti editoriali registrati) – Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, risponde a titolo di colpa se omette di esercitare sul contenuto del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, da lui diretto, il controllo necessario a impedire che con la pubblicazione, la trasmissione o la messa in rete siano commessi reati. La pena è ridotta di un terzo rispetto a quella prevista per il delitto commesso.

Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista.

Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo comma, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di controllo di cui al primo comma.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al direttore o al vicedirettore responsabile di cui al primo comma in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite ».

2. All'articolo 595 del codice penale i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000.

Se l'offesa è arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità diverso dalle ipotesi di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà ».

Art. 3.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso dal trattamento illegittimo di dati personali)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei contenuti o dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei medesimi contenuti e dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione. Il giudice, con il provvedimento di cui al periodo precedente, può, su istanza dell'interessato, condannare l'inadempiente al pagamento di una somma determinata in via equitativa.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, è inserito il seguente:

« Art. 17-bis. – (Adozione di procedure di notifica e rimozione) – 1. Il prestatore ha l'obbligo di individuare, tra i soggetti iscritti nell'albo dei giornalisti pubblicisti, un soggetto preposto alla ricezione dei reclami da parte di coloro che si ritengano offesi nella propria reputazione dai contenuti pubblicati.

2. Coloro che si ritengano offesi nella propria reputazione dai contenuti pubblicati possono, con dichiarazione scritta notificata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), contestare la veridicità di tali contenuti o la non continenza formale delle espressioni utilizzate e, sulla scorta di una congrua motivazione, chiederne la rimozione o la disabilitazione.

3. Il prestatore, ricevuta la notificazione, provvede entro le successive ventiquattro ore alla rimozione o alla disabilitazione dei contenuti manifestamente offensivi o, in alternativa, ove non condivida le ragioni della richiesta, entro i successivi sette giorni attiva una procedura di conciliazione in contraddittorio tra le parti dinnanzi ad un organo di autoregolamentazione indipendente istituito appositamente presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) con delibera della medesima Autorità. L'organismo è finanziato dai diversi gestori delle piattaforme sottoposti agli obblighi del presente decreto ed è dotato di una struttura organizzativa idonea a ricevere le istanze, applicando criteri procedurali e di discrezionalità predeterminati che contemplino altresì il possibile riesame delle decisioni sulla base di un apposito atto di regolamentazione definito, con proprio regolamento, dall'AGCOM.

4. Qualora, all'esito della decisione dell'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3, i contenuti siano giudicati offensivi, il prestatore rimuove entro ventiquattro ore tali contenuti.

5. Il prestatore deve informare l'utente che ha pubblicato i contenuti giudicati offensivi della decisione adottata e delle motivazioni su cui essa si fonda. In caso di rimozione del contenuto, il prestatore è tenuto a documentare e conservare tutti gli atti relativi al procedimento di segnalazione ai sensi delle direttive 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, e 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, per un periodo di dieci settimane.

6. Il soggetto che si reputa leso dai contenuti non rimossi o non disabilitati a seguito della procedura di segnalazione può rivolgersi al giudice al fine della revisione della decisione adottata dall'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3. La giurisdizione sui provvedimenti adottati dall'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3 è attribuita al giudice ordinario.

7. Il prestatore che abbia in buona fede rimosso o disabilitato i contenuti a seguito della ricezione di una notifica ai sensi del comma 2 non è responsabile nei confronti dei terzi.

8. Il prestatore deve informare gli utenti del servizio, all'atto della conclusione del contratto, della obbligatorietà della procedura di conciliazione dinnanzi all'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3.

9. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 20.000 euro.

10. La violazione dell'obbligo di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 40.000 euro.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestatori di servizi di comunicazione telematica con almeno 500.000 utenti registrati ».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale)

1. Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni ».

Art. 6.

(Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale)

1. Al comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende ».

Art. 7.

(Modifica all'articolo 321 del codice di procedura penale)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il giudice può ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati ».

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