Diffamazione in TV: foro della persona offesa anche per conduttore e intervistato

Articolo del 02/10/2026

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Se durante una trasmissione televisiva viene attribuito un fatto determinato, la competenza territoriale spetta al giudice del luogo di residenza della persona offesa. La regola vale anche quando a rispondere siano il conduttore o l’intervistato.

Nella diffamazione commessa in televisione, qual è il giudice territorialmente competente: quello del luogo da cui parte il segnale oppure quello del luogo in cui risiede la persona offesa?

La risposta arriva dalla Cassazione penale, Prima Sezione, con la sentenza n. 33124 dell’8 settembre 2026: se la diffamazione consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa.

E il criterio vale anche quando gli imputati sono il conduttore televisivo e l’intervistato.

Il caso: il conflitto tra Ancona e Monza

Il procedimento riguarda alcune dichiarazioni rese nel corso della trasmissione televisiva Fuori dal coro. Per diffamazione aggravata vengono chiamati a rispondere sia l’intervistato sia il conduttore.

Il Tribunale di Ancona, inizialmente individuato in ragione della residenza delle persone offese, dichiara però la propria incompetenza.

Secondo il giudice, non sarebbe applicabile il criterio speciale previsto dall’art. 30, comma 5, legge n. 223/1990. La competenza andrebbe quindi individuata nel luogo in cui è stato emesso il segnale televisivo, con conseguente competenza del Tribunale di Monza.

Quest’ultimo non condivide la soluzione e solleva conflitto negativo di competenza.

Diffamazione in TV: la regola speciale sulla competenza

La Cassazione richiama l’art. 30, comma 5, legge n. 223/1990.

Per la diffamazione commessa attraverso una trasmissione radiotelevisiva con attribuzione di un fatto determinato, il foro competente è quello del luogo di residenza della persona offesa.

Per fatto determinato è sufficiente che l’episodio sia descritto nelle sue linee essenziali, così da risultare maggiormente credibile, e che le espressioni utilizzate evochino azioni concrete dalla chiara valenza negativa.

Ma il punto centrale della sentenza è un altro: questa regola sulla competenza opera chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere del reato.

Non è necessario, quindi, che l’imputato sia il concessionario dell’emittente o il soggetto delegato al controllo della trasmissione.

Il criterio si applica anche agli autori “comuni” della diffamazione, come appunto il conduttore e l’intervistato.

La sentenza si inserisce così in un orientamento già espresso dalla Cassazione, tra le altre, con le sentenze n. 26919/2024 e n. 34507/2024, e ribadito anche da Cass. n. 27750/2025.

Corte costituzionale n. 150/2021: il foro speciale resta in vigore

Resta da chiarire un passaggio.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 150/2021, è intervenuta sull’art. 30 della legge n. 223/1990, incidendo sul trattamento sanzionatorio previsto dal comma 4.

Questo intervento ha fatto venir meno anche la regola sulla competenza contenuta nel successivo comma 5?

Per la Cassazione, no.

La disposizione sulla competenza territoriale resta in vigore e continua ad applicarsi alla diffamazione prevista dall’art. 595 c.p. quando viene commessa attraverso una trasmissione radiotelevisiva con attribuzione di un fatto determinato.

Non si tratta quindi di una regola valida per qualsiasi diffamazione televisiva: occorre che ricorra proprio questo presupposto.

Nel caso concreto è competente Ancona

Le persone offese risiedono a Osimo, Comune compreso nel circondario del Tribunale di Ancona.

Applicando il criterio dell’art. 30, comma 5, la Cassazione dichiara quindi la competenza del Tribunale di Ancona e dispone la trasmissione degli atti.

Cosa ci portiamo a casa?

Nella diffamazione televisiva con attribuzione di un fatto determinato, per individuare il giudice competente non conta il luogo da cui viene trasmesso il segnale.

Conta la residenza della persona offesa.

E la regola vale anche se a rispondere del reato sono il conduttore, l’intervistato o altri soggetti diversi dal concessionario dell’emittente.

In questo caso, per trovare il giudice competente, più che guardare dove si trova lo studio televisivo bisogna guardare dove abita la persona offesa.


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