
La Corte costituzionale (n. 66/2026) chiarisce che il giudice può rinviare l’esecuzione della pena senza fissare un termine finale quando il condannato si trova in condizioni di grave infermità fisica irreversibili o comunque di durata indeterminabile.
Può il giudice differire l’esecuzione della pena senza indicare una data di scadenza, quando il condannato si trova in condizioni di grave infermità fisica ex articolo 147, primo comma, numero 2), c.p. ritenute irreversibili?
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 66 del 30 aprile 2026, risponde di sì e dichiara non fondate le questioni sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Bologna sull’articolo 147 del codice penale.
Il punto è questo: se la malattia del condannato rende incompatibile l’esecuzione della pena e non ha una durata prevedibile, il giudice deve comunque fissare un termine e poi rivalutare periodicamente la situazione? Oppure può disporre un rinvio senza termine finale?
Per la Consulta, il termine finale non è sempre necessario. Quando la condizione clinica è grave, irreversibile e di durata indeterminabile, il giudice può non fissarlo, purché motivi la decisione sulla base di rigorosi accertamenti clinici e del bilanciamento tra salute, finalità della pena e sicurezza collettiva. Il vizio denunciato dal rimettente viene meno perché l’articolo 147 c.p., secondo la lettura già accolta dalla giurisprudenza di legittimità, non impone sempre la fissazione di una scadenza.
Il procedimento riguardava un soggetto condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione.
All’epoca dell’ordine di carcerazione, il condannato aveva chiesto la detenzione domiciliare presso il domicilio familiare. Nel corso del giudizio, però, il quadro era cambiato: era deceduta la moglie, che lo assisteva, e le condizioni di salute del condannato erano progressivamente peggiorate.
La persona era stata quindi inserita in una struttura privata per anziani, dove riceveva assistenza sanitaria continuativa e specialistica.
Secondo i difensori, le sue condizioni erano radicalmente incompatibili con qualsiasi forma di esecuzione della pena, anche extramuraria. Il condannato presentava deficit cognitivi e di deambulazione, non esprimeva una residua pericolosità sociale e non era in grado di seguire percorsi risocializzanti.
Il Tribunale di sorveglianza di Bologna riteneva applicabile non il differimento obbligatorio previsto dall’articolo 146 c.p., ma il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena previsto dall’articolo 147, primo comma, numero 2), c.p., per il condannato che si trovi in condizioni di grave infermità fisica.
Secondo il rimettente, però, quel rinvio avrebbe dovuto essere disposto con un termine finale. Alla scadenza, il giudice avrebbe dovuto rivalutare nuovamente le condizioni del condannato.
Da qui il problema: se la condizione di infermità è irreversibile, quelle verifiche rischiano di ripetersi ciclicamente fino alla morte del condannato.
Il Tribunale chiedeva quindi alla Corte costituzionale una pronuncia additiva: introdurre anche in fase esecutiva un meccanismo simile a quello previsto dagli articoli 70-72-bis c.p.p. per l’imputato incapace in modo irreversibile di partecipare al processo. In questa prospettiva il rimettente parlava di incapacità psicofisica irreversibile, mentre la norma penale applicabile al caso resta l’articolo 147, primo comma, numero 2), c.p., riferito alla grave infermità fisica.
In sostanza, il giudice rimettente chiedeva di poter dichiarare il non luogo a procedere all’esecuzione della pena, invece di disporre continui differimenti.
La Corte costituzionale non condivide il presupposto da cui parte il Tribunale di sorveglianza.
Secondo la Consulta, non è vero che il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica debba sempre avere un termine finale.
La giurisprudenza della Corte di cassazione ha già chiarito che l’apposizione di un termine è legittima solo se la durata del rinvio è motivata e collegata alla situazione che impedisce l’esecuzione della pena.
Se invece le condizioni cliniche sono riconosciute come irreversibili o comunque di durata indeterminabile, il giudice può spiegare perché non fissa alcuna scadenza. La questione di costituzionalità cade proprio perché la norma non obbliga il tribunale di sorveglianza a una scansione temporale artificiale.
La Corte costituzionale non introduce quindi un nuovo istituto di non luogo a procedere all’esecuzione. Ritiene, piuttosto, che l’articolo 147 c.p. possa già essere interpretato nel senso che il differimento non debba necessariamente essere “a tempo”.
Il differimento della pena non dipende solo dalla malattia.
Il giudice deve valutare la gravità dell’infermità, la compatibilità della detenzione con le condizioni di salute del condannato, la tutela della sua dignità, la finalità rieducativa della pena e le esigenze di sicurezza della collettività.
La Corte ricorda che, per concedere il rinvio ai sensi dell’articolo 147 c.p., deve mancare il concreto pericolo che il condannato commetta delitti. L’assenza di pericolosità sociale è quindi uno dei presupposti del differimento.
Se invece residua una situazione di pericolosità, può venire in rilievo il diverso istituto della detenzione domiciliare umanitaria previsto dall’articolo 47-ter, comma 1-ter, dell’ordinamento penitenziario.
La Corte costituzionale precisa anche un passaggio operativo.
L’affermazione dell’irreversibilità della patologia non può essere generica. Deve fondarsi su rigorosi accertamenti clinici, capaci di offrire, alla luce delle conoscenze scientifiche, una ragionevole base prognostica alla decisione del giudice.
Solo così il giudice può giustificare un differimento senza indicazione di un termine finale.
Il rinvio senza termine, quindi, non è una scorciatoia. È una decisione che richiede motivazione, documentazione sanitaria e valutazione concreta del caso.
Il fatto che il giudice non fissi una scadenza non significa che la pena sia estinta o che lo Stato rinunci definitivamente alla potestà punitiva.
La Corte lo chiarisce richiamando la giurisprudenza della Cassazione: il rinvio dell’esecuzione della pena senza durata predeterminata resta revocabile se, in seguito, si accerta che le condizioni di grave infermità sono cessate per miglioramento o guarigione.
Questo è il punto che distingue il differimento senza termine dal non luogo a procedere richiesto dal rimettente.
La pena non viene cancellata. L’esecuzione viene rinviata finché permane la condizione che la rende incompatibile con lo stato di salute del condannato.
La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 147 c.p., sollevate in riferimento agli articoli 3, secondo comma, 24, 27, terzo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 6 CEDU.
Per la Consulta, la disciplina vigente non è irragionevole, non viola il diritto di difesa, non contrasta con la funzione rieducativa della pena e non determina una lesione del principio di ragionevole durata del processo.
Il motivo è semplice: l’ordinamento non obbliga il giudice a fissare sempre un termine finale. Se la situazione clinica lo giustifica, il giudice può disporre un differimento della pena senza termine, restando ferma la possibilità di revoca se le condizioni mutano.
La sentenza n. 66 del 2026 chiarisce che, in caso di grave infermità fisica irreversibile del condannato, il giudice non deve necessariamente fissare una scadenza al differimento dell’esecuzione della pena.
Può disporre un rinvio senza termine finale, ma deve motivare la scelta sulla base di accertamenti clinici rigorosi e del bilanciamento tra diritto alla salute, finalità rieducativa della pena e sicurezza della collettività.
Non c’è, però, una dichiarazione di non luogo a procedere all’esecuzione. La pena resta. È la sua esecuzione che viene rinviata finché le condizioni del condannato la rendono incompatibile.
In sintesi: quando la malattia non ha una scadenza, non deve averla per forza nemmeno il differimento. Ma se la situazione cambia, anche la pena può tornare a bussare alla porta.
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