
Il diritto del cliente ad ottenere le copie delle operazioni bancarie è esercitabile con decreto ingiuntivo: si tratta di una posizione giuridica “finale” e non meramente strumentale; inoltre non è subordinato all’anticipazione dei costi.
Lo ha ribadito la Cassazione, sezione I civile, con l’ordinanza n. 8173 del 28 marzo 2025.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui il diritto del cliente di ottenere dall’istituto bancario copia della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio (art. 119, comma 4, TUB) è un vero e proprio diritto sostanziale autonomo. Si tratta di una posizione giuridica “finale” e non meramente strumentale: non è solo un mezzo per esercitare altri diritti (ad esempio domande restitutorie o azioni di accertamento), ma è esso stesso oggetto di tutela giurisdizionale.
Il diritto trova il proprio fondamento sistematico negli obblighi di correttezza e buona fede e nell’integrazione del contratto di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c., nonché negli obblighi di solidarietà di cui all’art. 2 Cost.
Il diritto si applica anche quando il rapporto è già cessato, ma continua a produrre effetti, ad esempio in relazione ad azioni di ripetizione, a profili di prescrizione o ad altre iniziative giudiziarie collegate al rapporto.
Conseguenza pratica di tale qualificazione è che il cliente può proporre una domanda giudiziale autonoma per la condanna della banca alla consegna della documentazione, anche a prescindere dalla proposizione di una contestuale azione di merito sul rapporto (ripetizione, nullità di clausole, accertamento, ecc.).
La Corte chiarisce che il diritto alla consegna della documentazione bancaria si configura come un’obbligazione di dare (consegna della copia o del dato/documento) e non come un facere.
La formazione materiale della copia (stampa, estrazione dai sistemi informatici, ecc.) costituisce infatti:
un’attività meramente strumentale rispetto all’obbligo principale di consegna;
un’attività accessoria ed eventuale;
un’attività che non è idonea a mutare la natura dell’obbligazione, che resta una prestazione di dare un bene, rappresentato dal documento o dal dato.
Ne consegue che l’obbligazione ex art. 119 TUB è ingiungibile e può essere fatta valere mediante ricorso per decreto ingiuntivo.
La Corte sottolinea la progressiva smaterializzazione dei documenti bancari:
i dati relativi alle operazioni sono ormai normalmente memorizzati in forma informatica, su supporti digitali;
talvolta anche il cosiddetto “originale” esiste solo in formato digitale, e non cartaceo.
Per tale ragione, un’interpretazione adeguata alla realtà dei tempi impone di leggere l’art. 119 TUB come espressione di un diritto al dato, indipendentemente dal supporto (cartaceo o digitale) sul quale quel dato viene reso disponibile al cliente.
La circostanza che, dal punto di vista tecnico, la banca debba “formare la copia” non trasforma la prestazione principale in un facere non ingiungibile: il fulcro resta la consegna del dato o del documento.
L’art. 119, comma 4, TUB stabilisce che al cliente possono essere addebitati esclusivamente i costi di produzione della documentazione.
La norma non subordina in alcun modo il diritto alla consegna alla previa rifusione dei costi, né pone un rapporto di sinallagmaticità tra pagamento e consegna.
Ne consegue che:
l’esercizio del diritto alla consegna opera indipendentemente dall’anticipazione dei costi;
tali costi costituiscono meri oneri accessori;
la banca può recuperarli (ad esempio mediante addebito in conto, se il rapporto è ancora in essere), ma non può utilizzarli come condizione sospensiva dell’esercizio del diritto.
Una diversa interpretazione esporrebbe il diritto del cliente alla quantificazione discrezionale dei costi da parte dell’istituto di credito e potrebbe rendere l’esercizio del diritto gravoso o, di fatto, impossibile, con una compressione incompatibile con gli obblighi di correttezza, buona fede e solidarietà.
La Cassazione afferma che il diritto alla consegna di copia della documentazione bancaria ex art. 119 TUB, in quanto diritto sostanziale autonomo, può essere esercitato anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo, avendo ad oggetto la consegna della documentazione, indipendentemente dalle modalità tecniche necessarie per la sua formazione.
La facoltà della banca di addebitare i costi di produzione non costituisce una condizione per l’esercizio pieno del diritto, né può renderlo inesigibile ai fini dell’azione, anche in sede monitoria.
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