Diritto all’oblio: il danno per la rimozione tardiva da Google può essere provato per presunzioni

Articolo del 13/05/2026

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La Cassazione civile (n. 6433/2026) chiarisce che, in caso di tardiva deindicizzazione di risultati su Google, il giudice non può negare il risarcimento del danno con una formula generica: deve valutare le allegazioni della parte e può ricorrere alle presunzioni.

Una vecchia notizia penale resta visibile su Google anche dopo la definizione del processo. L’interessato chiede la deindicizzazione degli articoli. Google rimuove alcuni URL, ma altri restano raggiungibili per oltre un anno. Il Tribunale riconosce la violazione del diritto all’oblio, ma nega il risarcimento del danno perché il ricorrente non avrebbe provato il pregiudizio.

La domanda è semplice: se il motore di ricerca rimuove tardi risultati non più attuali, il danno deve essere provato in modo diretto oppure può essere desunto anche da elementi presuntivi?

La Corte di cassazione, sezione I civile, con l’ordinanza n. 6433 del 18 marzo 2026, risponde che il giudice non può fermarsi a una frase di stile. Se accerta la violazione del diritto all’oblio, deve verificare se la permanenza online della notizia sia concretamente idonea a ledere reputazione, riservatezza e identità personale, anche attraverso il ragionamento presuntivo.

Il caso: una vecchia vicenda penale ancora visibile online

La vicenda nasce da un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 110 e 648 c.p., concluso con dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione.

Dopo la definizione del procedimento, l’interessato invia a Google LLC due istanze di deindicizzazione relative ad articoli di quotidiani online che continuavano a collegare il suo nome alla vicenda penale. Alle istanze allega anche il provvedimento conclusivo del giudizio.

Google accoglie una richiesta, ma non l’altra. Secondo quanto rilevato dal Tribunale, la mancata rimozione dipende da una svista nel non rilevare il collegamento. Solo dopo la notifica del ricorso la società rimuove gli URL contestati.

Il Tribunale di Roma dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di deindicizzazione e afferma che Google ha violato il diritto all’oblio del ricorrente. Tuttavia respinge la domanda risarcitoria con una motivazione essenziale: il ricorrente non avrebbe offerto la prova del danno.

L’interessato ricorre in Cassazione, sostenendo che il danno avrebbe dovuto essere valutato anche tramite presunzioni semplici, tenendo conto della durata della permanenza online, della visibilità dei risultati sul motore di ricerca, del contenuto degli articoli e della natura della vicenda penale.

Il problema: il danno da diritto all’oblio è automatico?

La Cassazione non afferma che ogni violazione del diritto all’oblio produce automaticamente un danno risarcibile.

Il punto è diverso. Il danno non può essere dato per scontato, ma neppure può essere escluso con una formula generica, soprattutto quando il giudice ha già accertato l’illiceità della condotta del motore di ricerca.

In questi casi il giudice deve compiere un passaggio ulteriore: verificare se la permanenza online della notizia, ormai non più attuale, abbia avuto una concreta idoneità lesiva.

Per farlo deve valutare gli elementi allegati dalla parte, tra cui:

  • il tempo di permanenza degli URL dopo la richiesta di deindicizzazione;

  • la visibilità delle schermate nei risultati di Google;

  • il contenuto degli articoli;

  • l’attualità e la correttezza delle informazioni;

  • l’impatto sulla reputazione personale e professionale dell’interessato.

Il danno, quindi, va provato. Ma la prova può passare anche attraverso fatti noti dai quali ricavare, secondo un criterio di normalità, l’esistenza del pregiudizio.

La regola: il danno può essere provato per presunzioni

La Cassazione richiama il principio secondo cui, in materia di lesione della reputazione e della riservatezza, il danno non patrimoniale può essere accertato anche mediante presunzioni semplici, ai sensi dell’art. 2729 c.c.

Questo significa che il danneggiato non deve necessariamente produrre una prova diretta della sofferenza o del pregiudizio relazionale subito. Può allegare circostanze oggettive dalle quali il giudice può desumere l’esistenza del danno.

Nel caso del diritto all’oblio, assumono rilievo la diffusione della notizia, la sua reperibilità tramite motore di ricerca, la non attualità delle informazioni, il contenuto degli articoli e la posizione del soggetto coinvolto.

La Corte richiama, sul punto, Cass. n. 19551/2023 e Cass. n. 8861/2021, che valorizzano proprio il ricorso alle presunzioni nella valutazione del pregiudizio derivante dalla diffusione di informazioni lesive.

Perché la motivazione del Tribunale non basta

Secondo la Cassazione, la motivazione del Tribunale di Roma non raggiunge il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.

Il Tribunale aveva riconosciuto la violazione del diritto all’oblio, ma aveva respinto la domanda di risarcimento limitandosi ad affermare che non era stata offerta la prova del danno.

Per la Cassazione questa è una motivazione apparente. Esiste graficamente, ma non consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.

Il giudice avrebbe dovuto spiegare perché le circostanze dedotte dal ricorrente non erano sufficienti. Avrebbe dovuto valutare la permanenza online degli articoli, il loro contenuto, la visibilità dei risultati e la possibile lesione della reputazione, della riservatezza e dell’identità personale.

In assenza di questo esame, la decisione resta priva di una reale motivazione sul punto decisivo: la prova del danno non patrimoniale.

La decisione della Cassazione

La Cassazione accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per un nuovo esame.

La Corte non condanna direttamente Google al risarcimento, ma impone al giudice del rinvio di verificare se la tardiva deindicizzazione abbia prodotto un danno non patrimoniale, anche mediante presunzioni semplici.

Non si tratta, dunque, di riconoscere automaticamente il danno ogni volta che Google rimuove tardi un risultato. Si tratta di evitare l’errore opposto: negare il danno senza verificare se la permanenza online della notizia abbia inciso concretamente sulla persona.

Cosa ci portiamo a casa

L’ordinanza chiarisce un punto pratico: nel diritto all’oblio, la deindicizzazione tardiva non chiude sempre la questione.

Se la rimozione arriva dopo mesi, o dopo oltre un anno, resta da verificare se nel frattempo la persona abbia subito un pregiudizio alla reputazione, alla riservatezza o alla propria identità personale.

Quel danno deve essere allegato e provato, ma può essere dimostrato anche per presunzioni. Il giudice deve guardare al caso concreto: visibilità della notizia, contenuto degli articoli, durata della permanenza online, attualità dell’informazione, posizione della persona coinvolta.

La formula “manca la prova del danno” non basta, se prima non si spiega perché questi elementi non sono idonei a dimostrarlo.

In sintesi: il diritto all’oblio non è un tasto “cancella tutto”, ma neppure un diritto senza conseguenze quando la cancellazione arriva tardi. Anche online, il tempo passa. E quando una notizia non più attuale resta visibile troppo a lungo, il giudice deve verificare se quella permanenza abbia prodotto un danno.


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