
La Cassazione (n. 1596/2026) affronta il tema del disconoscimento di paternità ex art. 244 c.c., chiarendo che non esiste una prevalenza automatica del favor veritatis sul favor minoris e che il giudice deve verificare in concreto l’interesse del figlio. Il giudice deve operare un bilanciamento in concreto tra verità biologica, certezza degli status e stabilità dei legami affettivi, alla luce anche dei principi costituzionali e sovranazionali di tutela del minore. In assenza di un rapporto familiare consolidato, il disconoscimento è legittimo.
Analizziamo la questione applicando il problem solving legale:
Nel giudizio di disconoscimento di paternità ex art. 244 c.c., il diritto del figlio alla identità personale, alla stabilità dei legami familiari e alla tutela del superiore interesse del minore può impedire l’accertamento della verità biologica oppure occorre verificare in concreto l’esistenza di un rapporto affettivo consolidato?
La Cassazione, sez. I, con l'ordinanza 24 gennaio 2026 n. 1596, afferma che:
non esiste una prevalenza automatica del favor veritatis;
il giudice applica l’art. 244 c.c. alla luce degli artt. 2 e 30 Cost., dell’art. 8 CEDU e dei principi sovranazionali sulla tutela del minore;
il criterio decisivo è il bilanciamento in concreto tra verità biologica, certezza dello status e stabilità dei legami affettivi.
Il disconoscimento incide sull’identità personale solo se è accertata l’esistenza di un rapporto familiare effettivamente vissuto e consolidato.
Il padre propone domanda di disconoscimento per impotentia generandi. Il Tribunale accoglie la domanda. In appello la decisione viene inizialmente impugnata e la Cassazione, con ordinanza n. 27140/2021, annulla con rinvio per omesso bilanciamento dell’interesse del minore. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale dispone CTU psicologica e procede all’ascolto del figlio. All’esito dell’istruttoria ritiene non provata l’esistenza di legami affettivi stabili tra il figlio e il padre legale: dai racconti del figlio emergono rapporti sporadici e conflittuali, privi di una reale dimensione familiare. In tale contesto la Corte territoriale accoglie nuovamente il disconoscimento.
La Cassazione:
dichiara inammissibile il ricorso proposto dal figlio e dalla madre;
conferma la decisione della Corte d’appello;
condanna i ricorrenti alle spese.
Presupposto normativo
L’azione di disconoscimento è disciplinata dall’art. 244 c.c., interpretato alla luce dei principi costituzionali e convenzionali sulla tutela del minore.
Natura del diritto all’identità personale
L’identità del figlio ha una duplice dimensione: biologica e relazionale. Non coincide necessariamente con la sola verità genetica.
Necessità del bilanciamento in concreto
Il giudice deve verificare caso per caso se esistano legami affettivi consolidati tali da rendere prevalente la stabilità dello status rispetto alla verità biologica.
Verifica dell’esistenza del rapporto familiare
Prima di valutare eventuali conseguenze psicologiche, il giudice accerta se sia realmente esistito un rapporto familiare stabile e significativo.
Valutazione della prova tecnica
La CTU psicologica non produce un automatismo decisorio. Il rischio di disagio psichico rileva solo se causalmente collegato alla recisione di un legame familiare effettivamente esistente.
La decisione si inserisce nel solco dell’orientamento giurisprudenziale che richiede, nel disconoscimento di paternità, un bilanciamento in concreto tra favor veritatis, interesse del minore e stabilità dei legami familiari.
In particolare:
Cass., sez. I, 6 ottobre 2021, n. 27140 – afferma che nel disconoscimento di paternità non esiste una prevalenza automatica della verità biologica e che il giudice deve operare un bilanciamento in concreto tra verità genetica, certezza dello status e stabilità dei rapporti familiari.
Cass., sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26767 – ribadisce che l’interesse del minore deve essere valutato caso per caso, verificando l’esistenza di un rapporto affettivo familiare consolidato.
La Corte richiama inoltre l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale che valorizza il ruolo dei legami affettivi nella costruzione dell’identità personale (Corte cost. n. 215/2025; n. 5/2024; n. 135/2023; n. 79/2022; n. 68/2025). Tali decisioni rafforzano l’idea che l’identità personale del figlio non coincide necessariamente con la sola verità biologica, ma si costruisce anche attraverso i rapporti affettivi e sociali sviluppati all’interno della famiglia.
In caso di disconoscimento di paternità occorre:
verificare la tempestività e i presupposti dell’azione ex art. 244 c.c.;
accertare l’esistenza di un rapporto affettivo stabile e socialmente riconosciuto;
verificare se il minore sia stato ascoltato o se ricorrano i presupposti per l’ascolto;
valutare la CTU senza attribuirle valore vincolante;
distinguere tra disagio psicologico generico e lesione dell’identità relazionale;
in sede di legittimità, formulare motivi specifici e coerenti con la ratio decidendi.
La decisione conferma che nel disconoscimento di paternità il centro dell’analisi non è solo il dato genetico, ma la concreta consistenza del legame familiare.
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