Distanze degli alberi: il vincolo paesaggistico non impedisce l’estirpazione

Articolo del 21/09/2026

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La presenza di un vincolo paesaggistico o la qualificazione dell’area come bosco non basta, da sola, a escludere l’applicazione delle distanze legali tra alberi e confine. Il giudice civile deve verificare se le piante rispettano le distanze previste dal codice civile e se eventuali norme speciali incidano sulla disciplina applicabile. L’autorizzazione amministrativa all’estirpazione rileva, semmai, nella fase esecutiva.

Un albero piantato troppo vicino al confine può essere mantenuto perché si trova in un bosco sottoposto a vincolo paesaggistico?

La risposta arriva dalla Cassazione, Seconda Sezione civile, con la sentenza n. 24714 del 19 agosto 2026: il vincolo posto a tutela del paesaggio e dell’ambiente non consente, di per sé, di sottrarsi alle regole civilistiche sulle distanze degli alberi dal confine.

Il caso

I proprietari di un terreno chiedono l’estirpazione di alcune piante collocate nel fondo confinante, sostenendo che non rispettino le distanze prescritte dall’art. 892 c.c.

I convenuti replicano che le essenze costituiscono un bosco ceduo e sarebbero quindi sottratte alla disciplina codicistica delle distanze. In via riconvenzionale chiedono inoltre l’accertamento dell’usucapione del diritto a mantenerle nella posizione esistente.

Il Giudice di pace respinge la domanda e il Tribunale di Vicenza conferma la decisione, qualificando l’area come bosco vincolato sulla base, tra l’altro, delle risultanze della CTU, della copertura arborea e della vicinanza a un sito tutelato.

Per la Cassazione, però, questo non basta.

Le distanze degli alberi dal confine

Il punto di partenza sono gli artt. 892, 893 e 894 c.c.

L’art. 892 c.c., facendo salvi regolamenti e usi locali, prevede in via generale:

  • tre metri per gli alberi di alto fusto;

  • un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto;

  • mezzo metro per viti, arbusti, siepi vive e piante da frutto di altezza non superiore a due metri e mezzo.

Se le distanze non sono rispettate, l’art. 894 c.c. consente al vicino di chiedere l’estirpazione.

Non occorre, inoltre, dimostrare un danno concreto.

Richiamando Cass. 15236/2008, la Corte ribadisce che la disciplina tutela il fondo in sé: il giudice deve quindi verificare il rispetto della distanza prescritta, senza accertare anche una specifica diminuzione di luce, aria o altra turbativa.

Il vincolo paesaggistico non esclude automaticamente l’estirpazione

Questo è il passaggio centrale della sentenza.

La presenza di un bosco o di un vincolo paesaggistico o ambientale non consente al giudice di arrestare l’esame della controversia.

Occorre invece verificare:

  • la tipologia delle essenze;

  • la loro effettiva posizione rispetto al confine;

  • la distanza applicabile;

  • l’eventuale esistenza di norme statali o regionali che, nel caso concreto, possano derogare alla disciplina codicistica.

La Cassazione, dunque, non afferma che ogni area qualificata come bosco sia sempre e comunque soggetta alle ordinarie distanze dell’art. 892 c.c. Stabilisce però che la sola qualificazione dell’area come bosco non è sufficiente per respingere la domanda del confinante.

Sul rapporto tra vincolo paesaggistico e distanze legali la Corte si pone in continuità con Cass. 14455/1999 e, soprattutto, con Cass. 15882/2005.

Quest’ultima ha chiarito che chi pianta alberi in violazione dell’art. 892 c.c. non può invocare le norme poste a tutela del paesaggio e dell’ambiente per impedirne l’estirpazione: il vincolo protegge infatti una determinata zona nel suo complesso, non attribuisce un diritto a mantenere specifiche piante nella posizione in cui sono state collocate.

E se serve un’autorizzazione?

Qui bisogna distinguere due piani.

Il giudice civile deve stabilire se le distanze sono state rispettate e se il confinante abbia diritto all’estirpazione.

L’eventuale necessità di un’autorizzazione paesaggistica o forestale riguarda invece la fase esecutiva.

Se il taglio, l’estirpazione o il trapianto richiedono un titolo amministrativo, la questione dovrà essere valutata dalla competente autorità amministrativa. Ma questo profilo non impedisce al giudice civile di accertare prima la violazione delle distanze.

La decisione della Cassazione

La Cassazione accoglie i primi due motivi di ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa al Tribunale di Vicenza in diversa composizione.

Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia verificando tipologia delle essenze, posizione rispetto al confine e disciplina concretamente applicabile.

Dovrà inoltre pronunciarsi sulla domanda subordinata di potatura, proposta per il caso in cui l’estirpazione non possa essere eseguita.

Cosa ci portiamo a casa?

Bosco e vincolo paesaggistico non fanno automaticamente venir meno le distanze previste dal codice civile.

Prima si accerta se gli alberi violano le distanze e se il vicino ha diritto all’estirpazione. Solo dopo, se l’intervento richiede autorizzazioni paesaggistiche o forestali, entra in gioco l’autorità amministrativa.

Il vincolo può incidere sul modo in cui l’albero viene rimosso, ma non basta, da solo, a lasciarlo dov’è.


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