
È incostituzionale precludere l’accesso alle procedure di emersione dei rapporti di lavoro irregolari ai cittadini stranieri segnalati nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) per il solo fatto di un ingresso o soggiorno irregolari.
Lo afferma la Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 22 gennaio 2026, che dichiara l’illegittimità dell’art. 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020, nella parte in cui introduceva un automatismo ostativo all’accesso alle procedure di regolarizzazione.
La norma censurata escludeva in modo generalizzato dalle procedure di emersione i cittadini stranieri segnalati nel SIS, anche quando la segnalazione era fondata esclusivamente sulla violazione delle norme nazionali in materia di ingresso o soggiorno, senza consentire all’amministrazione alcuna valutazione in concreto della posizione individuale.
La questione è stata sollevata dal Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi su un diniego opposto da una Questura a un’istanza di regolarizzazione, motivato unicamente dalla presenza di una segnalazione Schengen inserita da un altro Stato membro.
Secondo la Corte, la previsione dell’automatismo ostativo viola l’art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo della ragionevolezza, sia sotto quello della eguaglianza.
La disciplina dell’emersione mira infatti a consentire la regolarizzazione di cittadini stranieri già presenti sul territorio nazionale, privi di un valido titolo di soggiorno ma inseriti in un rapporto di lavoro conforme ai requisiti di legge. Precludere l’accesso proprio a chi si trova in una condizione di irregolarità amministrativa determina una contraddizione interna alla ratio dell’istituto.
La norma produce inoltre una disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche: da un lato, consente la regolarizzazione a chi sia entrato irregolarmente direttamente in Italia; dall’altro, la nega a chi, presente sul territorio nazionale senza titolo, sia transitato da un altro Stato dell’area Schengen e per questo segnalato nel SIS.
La Corte valorizza l’attuale disciplina europea del Sistema d’informazione Schengen, come ridefinita dal regolamento (UE) 2018/1861. Tale normativa esclude che la segnalazione abbia natura vincolante o automaticamente ostativa e impone agli Stati membri una valutazione individuale dei casi.
Lo Stato cui è richiesto il rilascio o la proroga di un titolo di soggiorno deve infatti consultarsi con lo Stato segnalante e verificare, in concreto, se la presenza dello straniero costituisca una effettiva minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica. Solo all’esito di tale verifica può essere adottata la decisione finale.
Alla luce della pronuncia, l’accesso alle procedure di emersione non può essere negato sulla base della sola segnalazione Schengen per ingresso o soggiorno irregolari. Restano ferme le altre cause ostative previste dalla legge, in particolare quelle legate a profili di pericolosità sostanziale, che richiedono però una motivazione puntuale e individualizzata.
La sentenza impone quindi alle Questure e alle amministrazioni competenti di superare prassi fondate su automatismi e di fondare i dinieghi su una valutazione concreta della posizione dello straniero.
Cosa ci portiamo a casa? La segnalazione nel SIS, da sola, non basta più: senza un accertamento reale della pericolosità, l’esclusione dall’emersione non regge al vaglio costituzionale.
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