Il reato di epidemia colposa può essere integrato anche con una condotta omissiva?
Le Sezioni Unite penali della Cassazione, con l'informazione provvisoria n. 4 del 2025, hanno dato una risposta affermativa, segnando una svolta nei procedimenti legati alla gestione della pandemia.
Il caso prende le mosse da una vicenda accaduta all'Ospedale Civico di Alghero, dove un dirigente sanitario è stato assolto per insussistenza del fatto, in quanto il Tribunale di Sassari ha ritenuto che l'art. 438 c.p. non fosse applicabile a condotte omissive. La Procura ha impugnato direttamente in Cassazione, sollevando la questione interpretativa.
L'art. 438 c.p. punisce chiunque cagioni un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni.
Secondo una parte della giurisprudenza, il reato sarebbe a forma vincolata e richiederebbe una condotta attiva. Tuttavia, in base all'art. 40, co. 2 c.p., l'omissione rileva penalmente quando vi è l'obbligo giuridico di impedire l'evento.
La giurisprudenza più recente ha riconosciuto che anche nei reati a struttura apparentemente vincolata, l'omissione può integrare l'illecito quando il soggetto ha un obbligo di garanzia e non impedisce l'evento che era nella sua disponibilità evitare.
Nel caso esaminato, il dirigente sanitario dell'ospedale è accusato di non aver fornito dispositivi di protezione e di non aver garantito una formazione adeguata sul rischio biologico da SARS-CoV2, favorendo così la nascita di un focolaio tra marzo e aprile 2020. Il Tribunale di Sassari ha assolto sulla base dell'impossibilità di configurare l'epidemia colposa in forma omissiva.
La Cassazione ha invece affermato che anche l'inerzia di chi ha il dovere di agire può essere causa dell'evento epidemico, e che l'omissione è giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 40, co. 2 c.p., anche per i reati apparentemente a forma vincolata. La Corte ha dunque superato l'orientamento restrittivo, riaprendo la possibilità di processi per la gestione omissiva della pandemia.
La Corte di Cassazione afferma che il reato di epidemia colposa può essere integrato anche da condotte omissive. Questa lettura amplia la responsabilità penale di chi, pur avendo un obbligo giuridico, omette di adottare misure idonee a contenere la diffusione del contagio.
Si riapre la strada a procedimenti penali finora archiviati, compresi quelli riguardanti la mancata istituzione di zone rosse e altri interventi durante la prima fase della pandemia.