Epidemia colposa anche omissiva? Le Sezioni Unite riaprono la partita sui processi Covid. Le motivazioni

Articolo del 31/07/2025

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Il reato di epidemia colposa può essere integrato anche con una condotta omissiva?

Le Sezioni Unite penali della Cassazione, con la sentenza n. 27515 depositata il 28 luglio 2025 (già anticipata con l’informazione provvisoria n. 4/2025), hanno dato una risposta affermativa, segnando una svolta nei procedimenti legati alla gestione della pandemia.

La vicenda

Il caso prende le mosse da una vicenda accaduta all'Ospedale Civico di Alghero, dove un dirigente sanitario è stato assolto per insussistenza del fatto. Il Tribunale di Sassari aveva infatti ritenuto che l'art. 438 c.p. non fosse applicabile a condotte omissive, trattandosi di un reato a forma vincolata che presupporrebbe la diffusione attiva di germi patogeni. La Procura ha impugnato direttamente in Cassazione, censurando questa lettura restrittiva dell’art. 438 c.p.

I principi in materia

L'art. 438 c.p. punisce chiunque cagioni un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni. Secondo una parte della giurisprudenza, il reato sarebbe a forma vincolata e richiederebbe una condotta attiva. Tuttavia, in base all'art. 40, co. 2 c.p., l'omissione rileva penalmente quando vi è l'obbligo giuridico di impedire l'evento.

Il ricorrente ha sostenuto che:

  • l’art. 40, co. 2, c.p. si applica anche ai reati a forma vincolata,

  • l’epidemia non è un reato a modalità esclusivamente attiva,

  • l’omissione consiste nel non porre un ostacolo dovuto alla diffusione, come accaduto nel caso di specie.

La giurisprudenza più recente ha infatti riconosciuto che anche nei reati a struttura apparentemente vincolata, l'omissione può integrare l'illecito quando il soggetto ha un obbligo di garanzia e non impedisce l'evento che era nella sua disponibilità evitare.

La decisione della Cassazione

Nel caso esaminato, il dirigente sanitario dell'ospedale è accusato di non aver fornito dispositivi di protezione individuale e di non aver garantito una formazione adeguata sul rischio biologico da SARS-CoV2, favorendo così la nascita di un focolaio tra marzo e aprile 2020. Il Tribunale di Sassari lo ha assolto ritenendo che il reato di epidemia, in quanto a forma vincolata, non potesse configurarsi per condotta omissiva.

La Cassazione ha invece affermato che anche l'inerzia di chi ha il dovere di agire può essere causa dell'evento epidemico, e che l'omissione è giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 40, co. 2 c.p., anche per i reati apparentemente a forma vincolata. La Corte ha ritenuto infondato il presupposto interpretativo della sentenza di primo grado, affermando che il delitto di epidemia colposa può essere integrato da condotte omissive quando sussista una posizione di garanzia.

Conclusione

La Corte di Cassazione afferma che il reato di epidemia colposa può essere integrato anche da condotte omissive. Questa lettura amplia la responsabilità penale di chi, pur avendo un obbligo giuridico, omette di adottare misure idonee a contenere la diffusione del contagio.

Si riapre così la strada a procedimenti penali finora archiviati, compresi quelli riguardanti la mancata istituzione di zone rosse e altri interventi durante la prima fase della pandemia.


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