Esame avvocato 2025: i criteri per valutare la prova orale

Articolo del 17/03/2026

Come viene valutato davvero l’orale dell’esame da avvocato? Il nuovo verbale della Commissione centrale chiarisce struttura, criteri e tempi della prova.

La Commissione centrale per l’esame di avvocato – sessione 2025 – ha fissato i criteri di valutazione della prova orale con il verbale n. 3 del 12 marzo 2026.

Rispetto alle indicazioni dello scorso anno, non cambiano i criteri di fondo, ma viene chiarito come devono essere applicati nella pratica.

Si tratta di indicazioni operative che le sottocommissioni dovranno seguire e che, di fatto, definiscono cosa significa “superare l’orale”.

Vediamole in modo chiaro, anche alla luce del verbale integrale pubblicato in calce all’articolo.

Una prova unica, anche se divisa in tre fasi

L’orale resta articolato in tre momenti distinti, ma deve essere valutato unitariamente.

Questo è il primo punto chiave: non esistono tre esami separati, ma una sola prova complessiva.

Le tre fasi sono:

1) Caso pratico
Il candidato affronta una questione pratico-applicativa, scegliendo tra diritto civile, penale o amministrativo.

2) Questioni teorico-argomentative
Tre materie (di cui una processuale) per verificare capacità di analisi e ragionamento.

3) Ordinamento forense
Diritti, doveri e deontologia dell’avvocato.

Attenzione: le domande devono restare dentro le materie scelte dal candidato, senza sconfinamenti arbitrari.

Tuttavia, sono valorizzati i collegamenti interdisciplinari, se pertinenti.

Il cuore della valutazione: 5 criteri + 1

La Commissione conferma i criteri già previsti dalla normativa, ma li richiama in modo esplicito.

Il candidato deve dimostrare:

  • chiarezza, logicità e rigore metodologico;

  • capacità di risolvere problemi giuridici concreti;

  • conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti;

  • capacità di cogliere collegamenti interdisciplinari;

  • padronanza delle tecniche di argomentazione e persuasione.

A questi si aggiunge un elemento spesso decisivo:

  • capacità di sintesi.

Tradotto: non basta sapere. Occorre spiegare bene, convincere e arrivare al punto.

Il vero banco di prova: il caso pratico

Il verbale insiste su un aspetto preciso: la prima fase non è una domanda teorica travestita.

È un problema giuridico da risolvere.

Questo significa che il candidato deve:

  • qualificare i fatti;

  • individuare le norme rilevanti;

  • costruire un ragionamento;

  • proporre una soluzione.

In altre parole, non basta ricordare: bisogna ragionare come un avvocato.

Durata dell’esame: più flessibilità, ma con un limite

La durata è rimessa alla sottocommissione, secondo criteri di ragionevolezza ed equità.

Il verbale però indica una cornice molto chiara:

  • 30 minuti per esaminare il caso della prima fase;

  • 60–70 minuti per l’esposizione complessiva;

  • 90–100 minuti come durata massima dell’intero orale.

Quindi: non un esame infinito, ma nemmeno una prova lampo.

Quando si è idonei

Il giudizio viene espresso solo alla fine dell’intera prova.

Per superare l’esame serve:

  • almeno 18 punti in ciascuna materia orale.

Non basta quindi una buona performance complessiva: ogni materia deve raggiungere la soglia minima.

Cosa cambia davvero rispetto al passato

Più che una rivoluzione, il verbale 2025 conferma un trend già chiaro:

  • meno nozionismo;

  • più capacità di ragionamento;

  • maggiore attenzione alla struttura dell’esposizione;

  • valorizzazione della sintesi.

Ma c’è un messaggio ancora più netto.

L’esame orale non valuta quanto sai.

Valuta come utilizzi quello che sai.

Cosa portarsi all’orale

Se dovessimo tradurre il verbale in una strategia pratica:

  • studiare gli istituti, ma soprattutto capirli;

  • allenarsi sui casi pratici;

  • imparare a esporre in modo chiaro e sintetico;

  • costruire ragionamenti, non elenchi;

  • abituarsi a collegare le materie.

Perché alla fine la domanda vera è una sola:

sei già in grado di ragionare come un avvocato?

È questo, oggi, il vero criterio di valutazione.

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Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia    
      

Direzione Generale degli Affari Interni                                                     

Via Arenula, 70 – 00186 Roma 
 
Commissione presso il Ministero della Giustizia per esame avvocato - sessione 2025 - decreto legge 21 maggio 2003 n. 112 coordinato con legge di conversione 18 luglio 2003 n. 180 - nominata con D.M.  4 novembre 2025. 
      
VERBALE n. 3 
 
     L’anno 2026, addì 12 marzo 2026 alle ore 11.00 presso la sala Loris D’Ambrosio al piano terra del Ministero della Giustizia, si è riunita in seduta plenaria la Commissione Centrale per l’esame di Avvocato - Sessione per l’anno 2025.  
 
Sono presenti i Signori: 
Avv. MELILLO Antonio                Presidente 
Avv. LO MONACO Carlo               Componente titolare 
Dott. TEDESCHI Claudio               Componente titolare 
Avv. ARCORACE Alfredo Antonino     Componente titolare 
Prof. ROIATI Alessandro               Componente titolare 
Avv. ALBIERO Maria Giulia          Presidente supplente 
Avv. GIORDANO Salvatore           Componente supplente 

Si dà atto che sono assenti la dott.ssa COLLI Antonianna, componente supplente la prof. CORAPI Elisabetta, componente supplente e l’Avv. MASATO Sarah componente supplente, per pregressi impegni lavorativi   
 
Svolge le funzioni di Segretario la sig.ra Marta Allocca     
                
La Commissione Centrale per l’esame di Avvocato si riunisce per 
l’individuazione e la condivisione dei criteri di valutazione relativi alla prova orale dell’esame in corso. 
Prende la parola il Presidente della Commissione Centrale, avv. Antonio Melillo il quale procede ad illustrare il contesto normativo e il contributo giurisprudenziale in ordine ai criteri generali relativi alla valutazione della prova orale cui dovranno rifarsi le Commissioni d’esame territoriali. 
Nella seduta odierna vengono pertanto analizzati e discussi i criteri di seguito riportati che saranno inviati a tutte le Corti d’appello unitamente al presente verbale: 
 
- FONTI NORMATIVE: 
art. 4 quater del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, introdotto dalla legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87; decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito con modificazioni dalla legge 15 aprile 2021, n. 50; decreto del Ministro della Giustizia del 30 giugno 2025 (Bando); circolare del Direttore generale degli affari interni del Ministero della giustizia del 14 novembre 2025 trasmessa con protocollo DAG n.221166.U del 20.11.2025. 
 
Esame orale: 
 
Si ricorda che la prova orale è divisa in tre fasi ma che deve essere valutata nella sua unicità (art. 2 bando) e deve svolgersi in unico contesto. 
 
a.    Prima fase: esame e discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Ciascun candidato comunica la materia prescelta secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9; 

b.    Seconda fase: discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale; 
Come indicato nella nota del Ministero del 14 novembre 2025, si raccomanda alle sottocommissioni di attenersi nella formulazione delle questioni della prima e della seconda fase, alle materie scelte dal candidato, senza estendere l’oggetto a materie che, ancorché alle prime correlate, esulino da esse.  
Nondimeno, ogni sottocommissione potrà valutare anche le risposte con le quali i candidati abbiano formulato collegamenti interdisciplinari. 
Si richiamano, in ogni caso, le indicazioni contenute nella nota del Ministero della Giustizia del 14 novembre 2025, con particolare riferimento alla formulazione del quesito pratico-applicativo di cui alla prima fase della prova orale. 
A mero titolo esemplificativo, in materia di diritto amministrativo sarà possibile valutare l’esposizione del candidato anche su temi afferenti il processo amministrativo e in materia di diritto civile anche su nozioni base afferenti il diritto commerciale e il diritto del lavoro.   


c.    Terza fase: dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato. 
Quanto alla valutazione della prova orale, si confermano i criteri normativamente previsti: 

a)    chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione; 
b)    dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici; 
c)    dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; 
d)    dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; 
e)    dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione e argomentazione. 

A tali criteri può aggiungersi la capacità di sintesi dimostrata dal candidato. 


L’art. 9 del bando di esame 2025 riporta “fermo restando quanto stabilito dall’art. 2 comma 4 primo periodo del DL n. 31 del 2021 l’effettiva durata complessiva della prova orale, nella sua interezza, deve essere determinata dalla sottocommissione secondo criteri di ragionevolezza ed equità”. 
A tal fine, occorre tener conto che la prima fase attiene alla discussione di “una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso”, mentre la seconda prevede la discussione di “brevi questioni”, da cui sia possibile ricavare la dimostrazione delle “capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato”. Fermo il disposto dell’art. 9 del bando, che attribuisce alla sottocommissione il compito di determinare la durata complessiva della prova orale, può ritenersi ragionevole ed equo prevedere, oltre al termine di 30 minuti (dal momento della fine della dettatura del quesito) per l’esame preliminare del quesito della prima fase dell’orale, la previsione di un ulteriore termine per la esposizione di 60-70 minuti totali per tutte e tre le fasi. In altre parole, potrebbe dunque ritenersi equo e ragionevole che la durata totale dell’esame orale si attesti in non più di 90-100 minuti complessivi dalla fine della dettatura del quesito relativo alla prima fase.  
Il giudizio che contiene la dichiarazione di idoneità o di inidoneità alla professione di avvocato sarà espresso dopo l’ultima fase dell’orale.    
Ai fini dell’abilitazione è necessario il conseguimento del punteggio minimo di 18  punti in ciascuna delle materie orali.  

SCIOGLIMENTO DELLA SEDUTA 
 
Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta viene sciolta e il verbale letto confermato e sottoscritto viene chiuso alle ore 11.45. 

IL SEGRETARIO                                          
Marta Allocca                                              

IL PRESIDENTE
Antonio Melillo

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