Famiglia nel bosco, la madre allontanata dalla casa-famiglia: la nuova ordinanza

Articolo del 13/03/2026

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Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila dispone il trasferimento dei tre figli in un’altra comunità educativa e interrompe la convivenza con la madre. Al centro della decisione il superiore interesse del minore, il diritto all’istruzione e le difficoltà nell’attuazione degli interventi dei servizi sociali.

Il caso della cosiddetta famiglia nel bosco torna davanti al Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Con una nuova ordinanza del 5 marzo 2026 il collegio ha disposto il trasferimento dei tre minori in una diversa comunità educativa e l’interruzione della convivenza con la madre, ritenendo che la sua presenza fosse diventata un ostacolo agli interventi di tutela e sostegno predisposti per i figli.

La decisione interviene nel quadro del procedimento già avviato nel 2025 e conferma la linea già tracciata con la precedente ordinanza cautelare con cui era stata sospesa la responsabilità genitoriale e disposto il collocamento dei minori in comunità.

Il contesto del procedimento

Il Tribunale ricostruisce le vicende successive al collocamento dei minori nella casa-famiglia, deciso dopo che i genitori avevano ripetutamente rifiutato la collaborazione con i servizi sociali e con le strutture di sostegno attivate.

In particolare, secondo quanto emerge dalle relazioni del servizio sociale e del curatore speciale, i genitori avevano impedito gli accertamenti sulle condizioni psico-fisiche dei figli e avevano rifiutato l’accesso a un centro socio-psico-educativo comunale destinato a favorire la socializzazione dei bambini e il supporto alla genitorialità.

Questa mancanza di cooperazione aveva reso inevitabile, secondo il Tribunale, il collocamento dei minori in una comunità educativa, così da consentire un’osservazione diretta della loro situazione e l’avvio degli interventi di tutela.

Le condizioni dei minori e il diritto all’istruzione

Dopo il collocamento in comunità è stato possibile valutare in modo più approfondito la situazione dei bambini.

Le relazioni della casa-famiglia e del servizio di neuropsichiatria infantile hanno evidenziato gravi carenze nel percorso educativo. In particolare la primogenita, pur avendo l’età per frequentare la scuola primaria, si trovava ancora in una fase di alfabetizzazione molto elementare e non aveva acquisito competenze di base nella lettura, nella scrittura e nel calcolo.

Il Tribunale sottolinea che tali difficoltà hanno reso necessario predisporre un programma didattico di recupero con il supporto di una maestra incaricata di svolgere lezioni per alcune ore alla settimana, al fine di colmare le lacune e preparare i minori a un percorso scolastico ordinario.

Secondo i giudici, il livello di istruzione rilevato lasciava inoltre dubitare che i genitori fossero in grado di garantire autonomamente un adeguato percorso di istruzione parentale, come richiesto dalla normativa sull’obbligo scolastico.

Il conflitto con i servizi sociali

Le relazioni depositate nel procedimento descrivono una crescente opposizione della madre rispetto agli interventi educativi programmati.

Durante una delle lezioni organizzate per i bambini, la donna sarebbe intervenuta rimproverando l’educatrice e ostacolando l’attività didattica. Gli operatori della comunità hanno inoltre segnalato atteggiamenti ostili e svalutanti che avrebbero influenzato negativamente i minori.

La madre ha anche manifestato contrarietà rispetto alle vaccinazioni, che sono state effettuate solo grazie alla collaborazione del padre.

Secondo il Tribunale, tali comportamenti hanno progressivamente reso più difficile l’attuazione del progetto educativo predisposto dai servizi sociali e dalla casa-famiglia.

La decisione del Tribunale

Alla luce delle relazioni degli operatori e delle difficoltà emerse nella gestione della convivenza nella comunità, il Tribunale ha ritenuto che la presenza costante materna fosse divenuta gravemente ostativa agli interventi programmati e potenzialmente pregiudizievole per l’equilibrio emotivo e lo sviluppo educativo dei minori.

Per questa ragione il collegio ha disposto:

  • l’allontanamento dei minori dalla comunità in cui erano collocati;

  • il trasferimento in una diversa struttura educativa;

  • l’interruzione della convivenza con la madre.

L’ordinanza autorizza inoltre l’esecuzione del provvedimento con l’assistenza della forza pubblica, ove necessario.

La tutela della riservatezza dei minori

Nel provvedimento il Tribunale richiama anche l’attenzione sulla forte esposizione mediatica del caso e incarica tutore e curatore speciale di attivare ogni iniziativa necessaria per proteggere la riservatezza dei minori.

La decisione ribadisce il ruolo centrale del superiore interesse del minore. Quando emergono carenze educative rilevanti o ostacoli all’attuazione degli interventi di tutela, il giudice minorile può adottare misure incisive sull’organizzazione della vita familiare, fino alla separazione temporanea tra genitori e figli, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire la loro protezione e il loro sviluppo.


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