
Pubblicata in Gazzetta la Legge 2 dicembre 2025 n.181 che introduce nel codice penale il nuovo reato difemminicidio.
Il provvedimento si inserisce in un più ampio pacchetto di norme finalizzate al contrasto della violenza contro le donne e alla tutela delle vittime, in attuazione della Convenzione di Istanbul e della Direttiva UE 2024/1385.
Il cuore del provvedimento è l’introduzione dell’articolo 577-bis del codice penale, che disciplina in modo autonomo il delitto di femminicidio.
La norma prevede:
«Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575.»
Il nuovo reato si configura dunque come una fattispecie autonoma e speciale di omicidio, centrata non solo sull’evento (la morte della donna), ma anche sulle motivazioni discriminatorie, oppressive o possessive che ne costituiscono il movente.
La fattispecie del nuovo art. 577-bis c.p. è quindi integrata dall'uccisione di una donna quando tale fatto sia stato compiuto:
II nuovo articolo prevede l’ergastolo come pena base. Non si tratta di un aggravamento del comune omicidio (art. 575 c.p.), ma di una nuova ipotesi delittuosa autonoma, che si affianca alle altre già previste per particolari contesti (es. art. 576 e 577 c.p.). Il testo disciplina inoltre le conseguenze in caso di concorso di circostanze attenuanti, stabilendo soglie minime di pena in presenza di bilanciamento con quelle aggravanti.
Oltre al nuovo articolo 577-bis, la Legge include una serie di misure coordinate per rafforzare il contrasto alla violenza contro le donne. Tra le principali:
Modifiche all'art. 572 c.p.: estensione del reato di maltrattamenti contro familiari anche alle persone non più conviventi legate da vincoli di filiazione; prevista inoltre un’aggravante se il maltrattamento avviene con le modalità tipiche del femminicidio.
Introduzione dell’art. 572-bis c.p.: obbligo di confisca dei beni (compresi strumenti informatici) utilizzati per commettere il reato di maltrattamenti.
Aggravanti specifiche per altri reati commessi con finalità di dominio o discriminazione verso la donna (es. lesioni personali, violenza sessuale, atti persecutori, interruzione non consensuale di gravidanza, diffusione illecita di immagini sessuali).
Misure processuali e di protezione: obbligo per il pubblico ministero di sentire la vittima nei casi di codice rosso; diritto delle vittime di essere informate della scarcerazione del condannato; potenziamento delle tutele per gli orfani del femminicidio.
Campagne di prevenzione e formazione: previsione di campagne informative contro l’uso di sostanze stupefacenti nelle aggressioni sessuali; rafforzamento della formazione dei magistrati e accesso prioritario delle vittime minorenni ai centri antiviolenza.
Patrocinio a spese dello Stato: maggiori garanzie di accesso per le donne vittime di violenza.
Queste disposizioni si inseriscono in un quadro più ampio di riforme legislative e politiche pubbliche orientate alla prevenzione e al contrasto strutturale del fenomeno della violenza di genere.
Per alcuni operatori del diritto e l'Unione delle Camere Penali, il nuovo reato di femminicidio presenta possibili profili di incostituzionalità, in relazione a:
Principio di uguaglianza (art. 3 Cost.): la norma potrebbe generare una disparità di trattamento rispetto ad altre vittime di omicidio motivate da discriminazione, escludendo categorie protette per altri motivi (es. razza, orientamento sessuale, disabilità);
Principio di tassatività e determinatezza del reato (art. 25, co. 2 Cost.): alcune espressioni utilizzate (come “controllo”, “dominio” o “prevaricazione”) risultano concettualmente vaghe, lasciando ampi margini interpretativi che potrebbero compromettere la certezza del diritto.
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