Il Senato, nella seduta del 23 luglio 2025, ha approvato all’unanimità, in prima lettura, il disegno di legge che introduce nel codice penale il nuovo reato difemminicidio (Vedi il testo del Ddl in calce alla nota).
Il provvedimento si inserisce in un più ampio pacchetto di norme finalizzate al contrasto della violenza contro le donne e alla tutela delle vittime, in attuazione della Convenzione di Istanbul e della Direttiva UE 2024/1385.
Il cuore del provvedimento è l’introduzione dell’articolo 577-bis del codice penale, che disciplina in modo autonomo il delitto di femminicidio.
La norma prevede:
«Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575.»
Il nuovo reato si configura dunque come una fattispecie autonoma e speciale di omicidio, centrata non solo sull’evento (la morte della donna), ma anche sulle motivazioni discriminatorie, oppressive o possessive che ne costituiscono il movente.
La formulazione della fattispecie si è arricchita rispetto alla versione iniziale del Disegno di legge, includendo anche gli atti di prevaricazione, controllo, possesso e dominio in quanto donna, nonché l’omicidio commesso in conseguenza del rifiuto di una relazione affettiva o per limitare le libertà individuali della vittima.
Il nuovo articolo prevede l’ergastolo come pena base. Non si tratta di un aggravamento del comune omicidio (art. 575 c.p.), ma di una nuova ipotesi delittuosa autonoma, che si affianca alle altre già previste per particolari contesti (es. art. 576 e 577 c.p.). Il testo disciplina inoltre le conseguenze in caso di concorso di circostanze attenuanti, stabilendo soglie minime di pena in presenza di bilanciamento con quelle aggravanti.
Oltre al nuovo articolo 577-bis, il disegno di legge approvato dal Senato include una serie di misure coordinate per rafforzare il contrasto alla violenza contro le donne. Tra le principali:
Modifiche all'art. 572 c.p.: estensione del reato di maltrattamenti contro familiari anche alle persone non più conviventi legate da vincoli di filiazione; prevista inoltre un’aggravante se il maltrattamento avviene con le modalità tipiche del femminicidio.
Introduzione dell’art. 572-bis c.p.: obbligo di confisca dei beni (compresi strumenti informatici) utilizzati per commettere il reato di maltrattamenti.
Aggravanti specifiche per altri reati commessi con finalità di dominio o discriminazione verso la donna (es. lesioni personali, violenza sessuale, atti persecutori, interruzione non consensuale di gravidanza, diffusione illecita di immagini sessuali).
Misure processuali e di protezione: obbligo per il pubblico ministero di sentire la vittima nei casi di codice rosso; diritto delle vittime di essere informate della scarcerazione del condannato; potenziamento delle tutele per gli orfani del femminicidio.
Campagne di prevenzione e formazione: previsione di campagne informative contro l’uso di sostanze stupefacenti nelle aggressioni sessuali; rafforzamento della formazione dei magistrati e accesso prioritario delle vittime minorenni ai centri antiviolenza.
Patrocinio a spese dello Stato: maggiori garanzie di accesso per le donne vittime di violenza.
Queste disposizioni si inseriscono in un quadro più ampio di riforme legislative e politiche pubbliche orientate alla prevenzione e al contrasto strutturale del fenomeno della violenza di genere.
La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto: "L’Italia è tra le prime Nazioni a percorrere questa strada, che siamo convinti possa contribuire a combattere una piaga intollerabile. Ringrazio tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, per aver sostenuto compattamente questa proposta e per aver contribuito a migliorarla".
Secondo alcuni operatori del diritto e l'Unione delle Camere Penali, il nuovo reato di femminicidio presenta possibili profili di incostituzionalità, in relazione a:
Principio di uguaglianza (art. 3 Cost.): la norma potrebbe generare una disparità di trattamento rispetto ad altre vittime di omicidio motivate da discriminazione, escludendo categorie protette per altri motivi (es. razza, orientamento sessuale, disabilità);
Principio di tassatività e determinatezza del reato (art. 25, co. 2 Cost.): alcune espressioni utilizzate (come “controllo”, “dominio” o “prevaricazione”) risultano concettualmente vaghe, lasciando ampi margini interpretativi che potrebbero compromettere la certezza del diritto.
Il disegno di legge passa ora all’esame della Camera dei deputati per la prosecuzione dell’iter parlamentare.
Documenti correlati:
Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 1433
Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime
(Testo approvato dal Senato della Repubblica il 23 luglio 2025. Il testo passa alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva)
Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 577 è inserito il seguente:
« Art. 577-bis. – (Femminicidio) – Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575.
Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.
Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.
Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici »;
b) all'articolo 572:
1) al primo comma, dopo le parole: « o comunque convivente » sono inserite le seguenti: « ovvero non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione »;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali »;
c) dopo l'articolo 572 è inserito il seguente:
« Art. 572-bis. – (Confisca) – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572 è sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato »;
d) all'articolo 585 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali, la pena è aumentata da un terzo alla metà »;
e) all'articolo 593-ter è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali »;
f) all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-ter) è inserito il seguente:
« 5-ter.1) come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali »;
g) all'articolo 612-bis, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
« La pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali »;
h) all'articolo 612-ter, dopo il quarto comma è inserito il seguente:
« La pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali ».
Art. 2.
(Relazione annuale sullo stato di applicazione delle norme in materia di femminicidio e di contrasto alla violenza nei confronti delle donne)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della giustizia presenta alle Camere una relazione sullo stato di applicazione delle misure contenute nella presente legge, con particolare riguardo al reato di femminicidio e agli altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne, con l'indicazione specifica dei dati delle condanne e delle assoluzioni per il reato di femminicidio nonché di quelli per il reato di omicidio, disaggregati in base al sesso della persona offesa e alle circostanze aggravanti.
Art. 3.
(Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 33-ter, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Sono altresì attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dagli articoli 572, secondo e quinto comma, e 612-ter del codice penale »;
b) all'articolo 90-bis, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
« d-bis) al diritto di essere avvisata, quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-quater, della presentazione fuori udienza della richiesta di applicazione della pena di cui all'articolo 444 e della facoltà di presentare memorie e deduzioni in relazione alla richiesta medesima nonché a quella formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2, e 554-ter, comma 2 »;
c) dopo l'articolo 90-bis.1 è inserito in seguente:
« Art. 90-bis.2 – (Ulteriori informazioni alla persona offesa) – 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 90-bis, la persona offesa del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e del delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, è informata, in una lingua a lei comprensibile, della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 362, comma 1-ter, nonché della facoltà di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata ai sensi degli articoli 299, comma 4-bis, e 444, comma 1-quater »;
d) all'articolo 90-ter, comma 1-bis:
1) dopo le parole: « nella forma tentata, » sono inserite le seguenti: « aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, » e, dopo le parole: « articoli 572 » sono inserite le seguenti: « , 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, »;
2) le parole: « e 612-bis » sono sostituite dalle seguenti: « , 612-bis e 612-ter »;
3) le parole: « e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, » sono sostituite dalle seguenti: « 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, »;
4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di delitti consumati di cui agli articoli 575, con le aggravanti di cui al periodo precedente, e 577-bis del codice penale, nonché negli altri casi in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le medesime comunicazioni sono effettuate ai prossimi congiunti della persona offesa, che ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione »;
e) all'articolo 91, comma 1, dopo le parole: « senza scopo di lucro » sono inserite le seguenti: « , ivi inclusi i centri antiviolenza e le case rifugio pubblici e privati, »;
f) all'articolo 267, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Oltre che nei casi specificamente previsti dalla legge, la disposizione di cui al terzo periodo non si applica quando si procede per i delitti di cui agli articoli 577-bis del codice penale o per i delitti aggravati di cui agli articoli 572, quinto comma, 585, quarto comma, 593-ter, sesto comma, 609-ter, primo comma, numero 5-ter.1), 612-bis, quarto comma, e 612-ter, quinto comma, del codice penale »;
g) all'articolo 275:
1) al comma 2-bis, al secondo periodo, le parole: « Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando » sono sostituite dalla seguente: « Ferma », al terzo periodo le parole: « di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis, 612-ter » sono sostituite dalle seguenti: « indicati ai commi 3 e 3.1 del presente articolo e nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis, 423-bis, 612-bis, primo comma, 612-ter, primo e secondo comma, » e l'ultimo periodo è soppresso;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3.1. Fermo quanto previsto dal comma 2-bis, primo periodo, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e al delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, ovvero ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 612-bis, secondo, terzo e quarto comma, e 612-ter, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale, sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ovvero nei casi in cui le stesse, anche in relazione al pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa, possano essere soddisfatte da altre misure cautelari »;
h) all'articolo 282-bis, comma 6, la parola: « cinquecento » è sostituita dalla seguente: « mille »;
i) all'articolo 282-ter, commi 1 e 2, la parola: « cinquecento » è sostituita dalla seguente: « mille »;
l) all'articolo 299, comma 2-bis, dopo le parole: « di cui ai commi 1 e 2 » sono inserite le seguenti: « nonché quelli che autorizzano il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La medesima comunicazione è effettuata ai prossimi congiunti della persona offesa laddove questa sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede, sempre che costoro ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente, indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione »;
m) all'articolo 309, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
« 10-bis. I provvedimenti che non confermano le ordinanze impugnate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore »;
n) all'articolo 310, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. I provvedimenti del tribunale che non confermano le ordinanze che dispongono misure cautelari personali nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore »;
o) all'articolo 316:
1) al comma 1-bis, le parole: « relazione affettiva e stabile convivenza » sono sostituite dalle seguenti: « relazione affettiva anche senza stabile convivenza »;
2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
« 1-ter. Quando procede per uno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, il pubblico ministero può chiedere, previe indagini patrimoniali sull'indagato, di procedere al sequestro conservativo di cui al comma 1, se vi è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate. Il sequestro perde efficacia quando, entro il termine prescritto, non vi sia stata costituzione di parte civile »;
p) all'articolo 362, comma 1-ter:
1) le parole: « tentata, o » sono sostituite dalle seguenti: « tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché »;
2) dopo le parole: « articoli 572, » sono inserite le seguenti: « 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, »;
3) le parole: « e 612-bis » sono sostituite dalle seguenti: « , 612-bis e 612-ter »;
4) le parole: « e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma » sono sostituite dalle seguenti: « 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma »;
5) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il pubblico ministero provvede personalmente all'audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta, salva la possibilità di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato. L'audizione non può essere delegata quando si procede per il delitto aggravato di cui all'articolo 612-bis, quarto comma, del codice penale »;
q) all'articolo 362-bis, comma 1:
1) le parole: « , nell'ipotesi di delitto tentato, o » sono sostituite dalle seguenti: « del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché »;
2) dopo le parole: « articoli 558-bis, 572, » sono inserite le seguenti: « 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, »;
3) le parole: « e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma » sono sostituite dalle seguenti: « 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma »;
r) all'articolo 444, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
« 1-quater. Nei procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale ovvero per i delitti previsti dagli articoli 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, del medesimo codice, la richiesta di applicazione della pena, se non presentata in udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilità, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa che abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio »;
s) all'articolo 447:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « dell'altra parte, » sono inserite le seguenti: « ferma restando l'applicazione dell'articolo 444, comma 1-quater, » e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-quater, il decreto di fissazione dell'udienza è notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni »;
2) al comma 2, dopo le parole: « il difensore » sono inserite le seguenti: « nonché, nei casi di cui all'articolo 444, comma 1-quater, la persona offesa o il suo difensore »;
t) all'articolo 499, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
« 6-bis. Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-ter, il presidente assicura che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l'esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria »;
u) all'articolo 539, comma 2-bis, le parole: « relazione affettiva e stabile convivenza » sono sostituite dalle seguenti: « relazione affettiva anche senza stabile convivenza »;
v) all'articolo 656, comma 9, lettera a), le parole: « , 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, » sono sostituite dalla seguente: « e ».
2. L'articolo 64-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
« Art. 64-bis. – (Comunicazioni e trasmissione di atti ad altre autorità giudiziarie) – 1. Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, il pubblico ministero accerta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, alla modifica delle condizioni dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli nonché alla responsabilità genitoriale e trasmette senza ritardo al giudice che procede copia degli atti di cui al comma 2, salvo che gli atti stessi siano coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore.
2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che procede copia dei verbali di fermo, arresto, perquisizione e sequestro, delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice nonché dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di esercizio dell'azione penale. Alle stesse autorità giudiziarie è altresì trasmessa, a cura della cancelleria, copia del decreto di archiviazione, della sentenza di primo e secondo grado, della sentenza emessa dalla Corte di cassazione nonché delle ordinanze rese ai sensi dell'articolo 591, comma 2, del codice ».
Art. 4.
(Tutela degli orfani di femminicidio in caso di relazione affettiva)
1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, lettera b), le parole da: « tale condizione » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità oppure quando l'autore del reato abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'articolo 577-bis del codice penale nonché nel caso in cui l'autore del reato è condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, o di femminicidio ai sensi dell'articolo 577-bis del codice penale e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti »;
b) all'articolo 13, comma 1, lettera b), le parole da: « relazione affettiva » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'articolo 577-bis del codice penale nonché nel caso in cui l'autore del reato è condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, o di femminicidio ai sensi dell'articolo 577-bis del codice penale e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti ».
2. All'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, le parole: « relazione affettiva e stabile convivenza » sono sostituite dalle seguenti: « relazione affettiva anche senza stabile convivenza, nonché a seguito del reato di cui all'articolo 577-bis del codice penale ».
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in euro 280.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Art. 5.
(Modifiche in materia di ordinamento
penitenziario)
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4-bis:
1) al comma 1-quater, primo periodo, dopo le parole: « di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 572, secondo e terzo comma, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577-bis, », e le parole « e 609-undecies del codice penale solo sulla base » sono sostituite dalle seguenti: « , 609-undecies e 612-bis, terzo comma, del codice penale, solo in caso di valutazione positiva, da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza, »;
2) al comma 2-bis, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Al fine della concessione dei benefici ai detenuti o internati per il delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce altresì le informazioni in merito alla presenza, nel luogo in cui l'istante chiede di recarsi, di prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato è detenuto e alle eventuali iniziative dell'interessato a favore dei medesimi, nonché le dichiarazioni che gli stessi prossimi congiunti abbiano inteso rendere. In occasione delle dichiarazioni, i prossimi congiunti sono invitati a indicare un recapito, anche telematico presso il quale intendono ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 58-sexies, comma 2 »;
b) all'articolo 30-ter, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Nel caso di condannati minori di età per il reato previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non può eccedere i settanta giorni in ciascun anno di espiazione »;
c) al titolo I, capo VI, dopo l'articolo 58-quinquies è aggiunto il seguente:
« Articolo 58-sexies. – (Obblighi di comunicazione in favore della persona offesa e dei prossimi congiunti) – 1. Ai condannati e agli internati per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, quando al condannato o all'internato sono applicate misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto, il giudice che ha adottato il provvedimento ne dà immediata comunicazione alla persona offesa indicata nella sentenza di condanna, qualora la stessa ne abbia fatto richiesta indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intende ricevere la comunicazione.
2. Quando al condannato o all'internato per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice o per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale sono applicate misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto, la comunicazione di cui al comma 1 è data ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato è detenuto, se questi ne hanno fatto richiesta in occasione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2-bis, secondo periodo, indicando il recapito anche telematico presso il quale intendono ricevere la comunicazione ».
Art. 6.
(Campagne di sensibilizzazione per la prevenzione delle aggressioni di tipo sessuale attraverso l'uso di stupefacenti)
1. Al fine di prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della loro autonomia e con le risorse economiche, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, possono promuovere campagne di sensibilizzazione in ordine alla pericolosità dell'utilizzo di sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque atte ad alterare la coscienza.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, nell'ambito della propria autonomia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, possono sostenere iniziative formative e didattiche volte a evidenziare i rischi derivanti dall'uso degli stupefacenti, in particolare sulle tipologie di droghe e sostanze che facilitano le violenze di natura sessuale.
Art. 7.
(Linee guida e raccomandazioni per contrastare il fenomeno della violenza sessuale attraverso l'uso di sostanze stupefacenti)
1. Al fine di prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale attraverso l'uso di sostanze stupefacenti, presso il Ministero della salute è istituito un tavolo tecnico permanente composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno nonché da esperti con comprovata esperienza in materia di sostanze stupefacenti.
2. Ai componenti del tavolo tecnico permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati né rimborsi di spese. Al funzionamento del tavolo tecnico permanente si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 8.
(Rafforzamento degli obblighi formativi in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica)
1. All'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Tale formazione si svolge in sede nazionale e decentrata e ha ad oggetto le convenzioni e le direttive sovranazionali in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, anche economica, i diritti umani, i pregiudizi e gli stereotipi giudiziari, la matrice culturale del fenomeno e la promozione di modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto dell'entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'età delle vittime, e di un'efficace e necessaria collaborazione con i soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica. La formazione è multidisciplinare ed è curata da esperti di comprovata e documentata conoscenza delle materie, inseriti nell'albo tenuto dalla Scuola superiore della magistratura. È garantito l'equilibrio tra i sessi dei formatori »;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. La partecipazione ad almeno uno dei corsi formativi specifici di cui al comma 2 è obbligatoria per i magistrati con funzioni di merito o di legittimità assegnati, anche in via non esclusiva, alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica o materie ad essa connesse ».
2. In sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina, di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 16-ter del medesimo decreto legislativo, dispone che l'aggiornamento periodico dei professionisti sanitari sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.
Art. 9.
(Introduzione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di accesso ai centri antiviolenza)
1. Nel capo I del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo l'articolo 5-bis è aggiunto il seguente:
« Art. 5-ter. – (Accesso delle vittime minorenni ai centri antiviolenza) – 1. Le vittime minorenni di violenza che hanno compiuto gli anni quattordici possono accedere ai centri antiviolenza senza necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale per ricevere informazioni e orientamento ».
Art. 10.
(Modifiche alle disposizioni in materia di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero)
1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
« 2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale »;
b) all'articolo 6, comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono specificamente acquisiti anche i dati relativi ai casi in cui la persona offesa abbia formulato la richiesta di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ».
Art. 11.
(Disposizioni sulla registrazione a debito)
1. All'articolo 59, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: « costituenti reato » sono aggiunte le seguenti: « , nonché, con esclusivo riferimento alla parte danneggiata, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di cui agli articoli 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, o secondo comma, e 577-bis del codice penale ».
2. Non si fa luogo al rimborso di somme già corrisposte dal creditore all'amministrazione finanziaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° gennaio 2025 volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di cui agli articoli 575 e 577, primo comma, numero 1, o secondo comma, del codice penale.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 900.000 euro per l'anno 2025 e 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 12.
(Garanzie di accesso delle donne vittime di violenza di genere al patrocinio a spese dello Stato)
1. All'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: « di cui agli articoli 572, » sono inserite le seguenti: « 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, nella forma tentata, 577-bis, nella forma tentata, ».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 56.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Art. 13.
(Disposizioni di coordinamento)
1. In tutti i casi in cui la legge fa riferimento all'articolo 575 del codice penale, il richiamo si intende a tutti gli effetti operato anche all'articolo 577-bis del medesimo codice e tutte le volte in cui la legge fa riferimento all'omicidio il richiamo si intende a tutti gli effetti operato anche al femminicidio.
2. All'articolo 5, comma 3, della legge 5 maggio 2022, n. 53, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
« a-bis) femminicidio di cui all'articolo 577-bis del codice penale ».
Art. 14.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 4, 11 e 12, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
IL PRESIDENTE