
La presenza delle clausole dello schema ABI non basta a rendere nulla una fideiussione specifica stipulata fuori dal periodo esaminato dalla Banca d’Italia. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 24825/2026, richiedono un accertamento concreto dell’intesa anticoncorrenziale.
Una fideiussione specifica che riproduce le clausole ABI è automaticamente nulla?
E cosa accade se la garanzia è stata stipulata fuori dal periodo 2002-2005 esaminato dalla Banca d’Italia?
A rispondere sono le Sezioni Unite civili della Cassazione con la sentenza 28 agosto 2026, n. 24825, pronunciata su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Siracusa.
Il caso nasce da fideiussioni specifiche stipulate nel 2015 a garanzia delle esposizioni derivanti da un conto corrente e da un finanziamento chirografario. I fideiussori contestavano alcune clausole riproduttive dello schema ABI e invocavano anche la decadenza della banca ai sensi dell’art. 1957 c.c.
La risposta delle Sezioni Unite è chiara: la nullità non è automatica.
La questione riguarda le note clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c., contenute nello schema ABI sulle fideiussioni omnibus e censurate dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.
Le Sezioni Unite, con la precedente sentenza n. 41994/2021, avevano già riconosciuto la possibile nullità parziale delle fideiussioni “a valle” che costituiscano applicazione dell’intesa anticoncorrenziale.
Quella pronuncia, però, non aveva risolto due questioni: cosa accade alle fideiussioni specifiche e quale valore assume l’accertamento della Banca d’Italia per i contratti stipulati fuori dal periodo oggetto dell’istruttoria.
È su questi punti che interviene la sentenza n. 24825/2026.
La Cassazione esclude due automatismi opposti.
La natura specifica della fideiussione non basta, da sola, per escludere l’applicazione della disciplina antitrust.
Ma neppure la semplice coincidenza testuale con le clausole dello schema ABI dimostra automaticamente che il contratto costituisca il prodotto di un’intesa restrittiva della concorrenza.
Il giudice deve quindi verificare se, nel periodo e nel mercato rilevanti, il modello contrattuale utilizzato dalla banca sia effettivamente riconducibile a un’intesa o a una pratica concordata anticoncorrenziale.
In sostanza, occorre accertare il collegamento tra l’intesa “a monte” e la singola fideiussione stipulata “a valle”.
Il provvedimento n. 55/2005 resta un elemento probatorio di particolare rilievo, ma fuori dal suo ambito temporale e oggettivo non è autosufficiente.
Il giudice può utilizzarlo, ma deve valutarne concretamente contenuto e portata.
Per le fideiussioni anteriori al periodo esaminato può assumere rilievo la prova che la pratica uniforme fosse già presente nel mercato; per quelle successive, invece, occorre verificare se gli effetti dell’intesa anticoncorrenziale siano proseguiti anche dopo il periodo oggetto dell’accertamento amministrativo.
La regola è quindi questa: fuori dal perimetro direttamente esaminato dalla Banca d’Italia, la nullità deve essere dimostrata nel caso concreto.
La sentenza affronta anche un secondo problema.
Cosa accade se viene dichiarata nulla la clausola ABI che esonera la banca dal rispetto dei termini previsti dall’art. 1957 c.c.?
Se la fideiussione contiene anche una distinta clausola di pagamento “a prima richiesta”, la banca può evitare la decadenza inviando al fideiussore una richiesta stragiudiziale entro il termine previsto dall’art. 1957 c.c.
Non è quindi necessario iniziare entro quel termine una causa.
Il punto è che la clausola “a prima richiesta” è autonoma rispetto alla deroga all’art. 1957 c.c. e non coincide con le clausole ABI censurate dalla Banca d’Italia.
La nullità della deroga fa quindi tornare applicabile il termine previsto dall’art. 1957 c.c., ma la clausola “a prima richiesta” può incidere sulle modalità con cui il creditore deve attivarsi: può essere sufficiente una tempestiva richiesta stragiudiziale.
La sentenza n. 24825/2026 sposta l’attenzione dalla semplice presenza delle clausole alla prova dell’intesa anticoncorrenziale.
Il fideiussore che agisce fuori dal perimetro direttamente coperto dall’accertamento della Banca d’Italia non può quindi limitarsi a produrre il contratto e a mostrare che contiene le clausole ABI.
Allo stesso tempo, la banca non può sottrarsi al controllo antitrust sostenendo soltanto che la garanzia è una fideiussione specifica.
Occorre verificare concretamente se quel modello contrattuale sia riconducibile a una pratica anticoncorrenziale.
Sul diverso versante dell’art. 1957 c.c., diventa invece decisiva la lettura dell’intero contratto: una valida clausola di pagamento a prima richiesta può consentire alla banca di rispettare il termine mediante una semplice richiesta stragiudiziale.
Le Sezioni Unite escludono scorciatoie.
Le clausole ABI non producono automaticamente la nullità della fideiussione specifica stipulata fuori dal periodo esaminato dalla Banca d’Italia, ma neppure diventano irrilevanti.
Serve la prova concreta dell’intesa anticoncorrenziale.
E sul fronte dell’art. 1957 c.c., prima di eccepire la decadenza conviene leggere bene tutto il contratto: la clausola “a prima richiesta” può fare la differenza.
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