Figlio cittadino Ue: la madre ha diritto al soggiorno derivato?

Articolo del 11/06/2026

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

La Corte di giustizia Ue (causa C-147/24) chiarisce che il genitore straniero di un minore cittadino dell’Unione può ottenere un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro in cui il figlio vive ed è cittadino, anche se dispone già di un titolo di soggiorno in un altro Paese Ue.

La madre straniera di un figlio minorenne cittadino dell’Unione può ottenere un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro in cui vive con il figlio?

E questo diritto può essere riconosciuto anche se la madre dispone già di un titolo di soggiorno in un altro Stato membro?

La Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, con la sentenza del 4 giugno 2026, resa nella causa C-147/24, risponde di sì.

Il permesso in un altro Stato membro non chiude la partita. Prima di negare il soggiorno, l’autorità nazionale deve verificare se il rifiuto possa incidere sul godimento effettivo dei diritti connessi alla cittadinanza dell’Unione, sulla vita familiare e sull’interesse superiore del minore.

Nel caso esaminato dalla Corte, il diniego avrebbe potuto costringere il figlio a lasciare i Paesi Bassi, Stato di cui è cittadino e nel quale ha sempre vissuto, oppure a separarsi dal padre.

Il caso: madre marocchina, figlio olandese e permesso in Spagna

La vicenda riguarda una cittadina marocchina che aveva soggiornato e lavorato legalmente in Spagna dal 1999 al 2014.

Dopo il matrimonio, la donna si era trasferita nei Paesi Bassi con il marito, cittadino olandese e marocchino. Nel 2015 era nato il loro figlio, cittadino olandese, del quale entrambi i genitori si occupavano quotidianamente.

La madre, però, non aveva un permesso di soggiorno nei Paesi Bassi. Per questo, nel 2020, aveva chiesto il riconoscimento di un diritto di soggiorno derivato fondato sull’articolo 20 TFUE.

Le autorità olandesi avevano respinto la domanda, ritenendo che la donna disponesse già di un diritto di soggiorno in Spagna e che il figlio potesse seguirla in quello Stato membro.

Il Tribunale dell’Aia ha però rilevato l’esistenza di un rapporto di dipendenza tra madre e figlio e ha chiesto alla Corte di giustizia se il permesso in un altro Stato membro potesse bastare per negare il soggiorno derivato nei Paesi Bassi.

Il soggiorno del genitore dipende dai diritti del figlio

La Corte ricorda un principio centrale: il diritto di soggiorno riconosciuto al genitore straniero non è un diritto autonomo del cittadino di Paese terzo.

È un diritto derivato, collegato ai diritti del figlio cittadino dell’Unione.

La sua funzione è evitare che una decisione nazionale sul soggiorno del genitore finisca per pregiudicare la libertà di circolazione e di soggiorno del minore o, nei casi più gravi, il contenuto essenziale dei diritti connessi alla cittadinanza europea.

In altre parole, non si guarda soltanto alla posizione amministrativa del genitore, ma agli effetti concreti che il rifiuto del permesso produce sul figlio cittadino Ue.

Il rapporto di dipendenza va verificato in concreto

Secondo la Corte, il rifiuto del soggiorno al genitore straniero può incidere sull’effetto utile della cittadinanza dell’Unione quando tra genitore e figlio esiste un rapporto di dipendenza.

La verifica deve essere concreta.

Rilevano, tra l’altro, l’età del minore, il suo sviluppo fisico ed emotivo, l’intensità del rapporto affettivo con ciascun genitore, l’onere legale, finanziario e affettivo assunto dal genitore straniero e il rischio che la separazione possa compromettere l’equilibrio del bambino.

Nel caso di specie, il figlio viveva stabilmente con entrambi i genitori nei Paesi Bassi. Entrambi si occupavano di lui e il minore aveva mantenuto, sin dalla nascita, relazioni personali e contatti diretti con entrambi.

Il permesso in un altro Stato membro non basta per dire no

Il passaggio più rilevante della decisione è questo: l’esistenza di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro non può, da sola, impedire il riconoscimento di un diritto di soggiorno derivato nello Stato in cui il figlio minorenne vive ed è cittadino.

Se la madre ha un titolo di soggiorno in Spagna, l’amministrazione non può limitarsi a dire che il figlio può seguirla lì.

Deve prima verificare se la vita familiare con entrambi i genitori possa realmente proseguire in Spagna e se il trasferimento sia compatibile con l’interesse superiore del minore.

La cittadinanza europea, quindi, non tutela soltanto il diritto di circolare. In casi come questo protegge anche il minore dal rischio di essere costretto a lasciare lo Stato membro in cui è nato, vive, studia e ha costruito la propria vita familiare.

Il rapporto con la direttiva rimpatri

La vicenda si intreccia anche con la direttiva 2008/115/CE, perché le autorità olandesi avevano ordinato alla madre di recarsi immediatamente in Spagna.

La Corte precisa però che la direttiva rimpatri disciplina le decisioni di rimpatrio e il trasferimento verso un altro Stato membro, ma non regola direttamente l’attribuzione di un diritto di soggiorno.

Per questo il cuore della decisione resta l’articolo 20 TFUE, letto alla luce degli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Il rischio di separazione dal padre

La Corte valorizza un dato concreto: il figlio viveva nei Paesi Bassi con entrambi i genitori e dipendeva da entrambi.

Il padre, cittadino olandese e marocchino, non lavorava a causa delle sue condizioni di salute e beneficiava di prestazioni di assistenza sociale. Non era quindi affatto scontato che potesse trasferirsi stabilmente in Spagna con la moglie e il figlio.

Da qui il rischio che, in caso di trasferimento forzato della madre in Spagna, il minore fosse costretto a separarsi dal padre.

Per la Corte, una simile conseguenza incide sul diritto del minore al rispetto della vita familiare e sul suo diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori.

Conta anche l’interesse superiore del minore

La Corte richiama espressamente l’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, secondo cui l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente in tutti gli atti che lo riguardano.

Nel caso esaminato, il minore non parlava spagnolo, ma olandese. Inoltre aveva iniziato a parlare soltanto all’età di cinque anni e presentava difficoltà di elocuzione e di espressione.

Proprio per queste difficoltà, frequentava nei Paesi Bassi un istituto specializzato per alunni che necessitano di un sostegno specifico.

Il giudice nazionale dovrà quindi verificare se un trasferimento forzato in Spagna sia contrario all’interesse superiore del minore. Se la risposta sarà positiva, anche per questa ragione alla madre dovrà essere riconosciuto il diritto di soggiorno derivato nei Paesi Bassi.

Il principio affermato dalla Corte

La Corte afferma che l’articolo 20 TFUE, letto alla luce degli articoli 7 e 24 della Carta, impedisce all’autorità nazionale di negare il diritto di soggiorno derivato al genitore straniero di un minore cittadino Ue soltanto perché quel genitore dispone di un titolo di soggiorno in un altro Stato membro.

Prima di negare il soggiorno, l’autorità deve verificare concretamente:

  • se tra il minore e il genitore straniero esiste un rapporto di dipendenza;

  • se la vita familiare con entrambi i genitori può proseguire nell’altro Stato membro;

  • se il trasferimento del minore è contrario al suo interesse superiore;

  • se il rifiuto del soggiorno compromette il diritto del minore a mantenere rapporti regolari con entrambi i genitori;

  • se la decisione incide sul godimento effettivo dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell’Unione.

Gli effetti pratici per famiglie e amministrazioni

La pronuncia è importante per le famiglie transfrontaliere, nelle quali un minore è cittadino di uno Stato membro e uno dei genitori è cittadino di un Paese terzo.

Per le amministrazioni competenti in materia di immigrazione, il messaggio è chiaro: la valutazione non può essere solo formale.

Non basta verificare se il genitore abbia un permesso in un altro Stato membro. Occorre accertare se il trasferimento imposto al nucleo familiare sia compatibile con la vita del minore, con il suo percorso personale, linguistico e scolastico, e con il diritto di mantenere relazioni effettive con entrambi i genitori.

In conclusione

La madre di un minore cittadino Ue può ottenere un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro in cui vive con il figlio, anche se ha già un permesso di soggiorno in un altro Paese dell’Unione.

La cittadinanza europea del minore non può restare una formula astratta.

Se il rifiuto del soggiorno alla madre costringe il bambino a lasciare il proprio Stato di cittadinanza, a separarsi dal padre o a subire un trasferimento contrario al suo interesse superiore, lo Stato membro deve riconoscere il diritto di soggiorno derivato.

In sostanza, non conta solo dove il genitore può formalmente soggiornare. Conta soprattutto dove il minore vive, da chi dipende e quali conseguenze concrete avrebbe, per lui, il rifiuto del permesso.


Documenti correlati:

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472