
Il Consiglio Nazionale Forense, con la delibera n. 916 del 21 novembre 2025, conferma per il 2026 l’obbligo di conseguire 15 crediti formativi, di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie: ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale.
Di seguito i punti essenziali della decisione.
Gli Ordini territoriali e le associazioni forensi che hanno un protocollo con il CNF potranno attribuire i crediti anche per eventi interamente in modalità FAD, purché siano rispettati i criteri degli artt. 20 e 21 del Regolamento CNF e siano adottati strumenti di controllo dell’identità e della partecipazione.
Per gli altri soggetti organizzatori restano valide le regole ordinarie previste dalla “Nota tecnica” sulla FAD.
Per agevolare la gestione degli accreditamenti e la fruizione degli eventi formativi, le deroghe già introdotte negli anni precedenti vengono estese a tutto il 2026.
Come avvenuto negli anni post-Covid, anche il 2026 non sarà conteggiato ai fini del triennio formativo previsto dall’art. 12 del Regolamento CNF.
Ogni avvocato dovrà maturare:
15 crediti totali;
almeno 3 crediti nelle materie obbligatorie;
tutti i crediti anche in FAD.
Un impianto che punta su flessibilità, semplificazione e controllo, lasciando agli Ordini e alle associazioni accreditate un ruolo più centrale nella gestione della formazione continua.
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ESTRATTO
DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 41-A, RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 21 NOVEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI PER LA FORMAZIONE CONTINUA – ANNO 2026
DEL. 916
Il Consiglio,
sentita la relazione della Consigliera Carolina Scarano,
delibera che
1) in deroga agli art.17 c.2 e 22 c. 7 regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014, gli Ordini Territoriali potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell’art. 20 Regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all’art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale per l’accreditamento della formazione costituita presso il C.N.F (di seguito: Commissione centrale) che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative, a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l’identità dei partecipanti all’inizio dell’evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;
2) in deroga agli art.17 c.2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014, le Associazioni Forensi , anche attraverso le loro articolazioni territoriali, che hanno già sottoscritto il protocollo con il C.N.F, per le loro rispettive aree di competenza, potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dalle stesse organizzati con la modalità FAD secondo le indicazioni dell’art. 20 regolamento CNF n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all’art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale per l’accreditamento della formazione costituita presso il C.N.F (di seguito: Commissione centrale) che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l’identità dei partecipanti all’inizio dell’evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;
3) per gli altri soggetti organizzatori di eventi formativi restano ferme le previsioni di cui al Regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014 alla rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla “Nota tecnica sull’accreditamento delle attività di Formazione a distanza”;
4) le determinazioni di cui alla presente delibera saranno valide, salvo proroghe, per gli eventi da svolgersi fino al 31/12/2026;
- considerato altresì che le delibere adottate durante l’emergenza COVID 19 hanno superato il concetto di triennio formativo e consentito l’acquisizione dei crediti durante un singolo anno solare e che si ritiene di dover confermare tale disposizione anche per l’anno 2026;
- considerato che tali provvedimenti devono necessariamente coordinarsi con l’obbligo previsto dagli articoli 11 e 21 L. 247/2012 e con tutti gli altri provvedimenti legislativi in materia di tenuta di albi ed elenchi - in deroga all’art. 12 del regolamento n. 6 del 16/07/2014 e successive modifiche; - tenuto conto delle precedenti delibere in materia di formazione continua;
delibera che
5) l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm;
6) nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 ciascun iscritto adempie l’obbligo formativo di cui all’art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie;
7) i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD.
Si dichiara l’immediata esecutività e si manda alla Segreteria per le comunicazioni ai Consigli dell’Ordine.
Roma, 5 dicembre 2025
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà