Avvocato fotografa il fascicolo con il telefonino? Paga i diritti di copia

Articolo del 31/01/2024

Alcuni uffici giudiziari consentivano agli avvocati di fotografare i documenti dei fascicoli processuali con il proprio smartphone senza pagare i diritti di copia.

Il Tribunale di Asti, nutrendo dei dubbi su questa prassi, formula un quesito al ministero della Giustizia, evidenziando anche le implicazioni contabili delle diverse soluzioni prefigurabili nella fattispecie.

Il Ministero della Giustizia, con il provvedimento del 16 gennaio 2024, ha stabilito che l’acquisizione di copia degli atti analogici presenti al fascicolo presuppone una richiesta formale all’ufficio e, soprattutto, il pagamento dei diritti di copia per il rilascio di tali documenti.

Tale decisione si basa sulla lettura coordinata degli articoli 4, 267 e 107 del Testo unico sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002) e dell’art. 116 c.p.p.

In sostanza, il Ministero chiarisce che non è perciò consentito acquisire copia dei documenti cartacei presenti nei fascicoli con strumenti o dispositivi informatici in disponibilità dell’utente, come ad esempio cellulari o scanner. Questo per evitare l'elusione delle norme fiscali pertinenti.

ll rilascio di copie di atti processuali deve quindi sempre avvenire percependo i diritti previsti ed in modo che l'ufficio possa esercitare il controllo sugli atti del fascicolo di cui è custode.

Niente da fare insomma, l’esigenza di far cassa prevale sempre.

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Provvedimento prot. 0010509.U del 16/01/2024 - Risposta a quesito della Corte d’appello di Torino

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

Al sig. Presidente della Corte di appello di Torino

Oggetto: Quesito relativo al pagamento dei diritti di copia nel caso di riproduzione fotografica di documenti processuali - Rif. prot. DAG n. 224278E dell’8 novembre 2023

Con nota prot.n. 14098/S del 8 novembre 2023, codesto Ufficio ha richiesto di fornire indicazioni in merito al quesito in oggetto, segnalando la presenza di prassi operative difformi presso gli uffici del distretto, nonché “le implicazioni contabili” sottese alle diverse soluzioni prefigurabili nella fattispecie.

In particolare, il Tribunale di Asti ha chiesto se l’utente, in occasione della visione del fascicolo processuale, possa riprodurre fotograficamente, eventualmente avvalendosi del cellullare/smartphone, la documentazione ivi contenuta, senza corrispondere i diritti di copia.


In tema, vale ricordare che le norme del d.P.R. n. 115/2002 in materia di diritti di copia sono contenute agli artt. 40, 267, 268, 269 e 274, da leggere, per i profili relativi al processo penale, unitamente alle disposizioni del codice di rito (artt. 116, 117 e ss. c.p.p. e 43 disp. att. c.p.p.).

L’art. 116 c.p.p. (Copie, estratti e certificati) dispone che: “Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'articolo 114. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia”; la norma consente dunque al soggetto giuridicamente legittimato di ottenere copia degli atti analogici presenti al fascicolo, esclusivamente chiedendone il rilascio, a proprie spese, alla cancelleria e/o alla segreteria del Pubblico Ministero.


In altri termini, dalla lettura coordinata degli artt. 4, 267, 107 del testo unico, nonché dell’art. 116 c.p.p., emerge che l’acquisizione di copia degli atti analogici presenti al fascicolo presupponga in ogni caso una richiesta all’ufficio, quindi il pagamento dei diritti di copia, ai fini del rilascio; non risulta, diversamente, consentito acquisire copia dei documenti cartacei presenti al fascicolo con strumenti o dispositivi informatici in disponibilità dell’utente (es. cellulare, dispositivo scanner), in elusione delle disposizioni fiscali sopra richiamate.


In tal senso sono i numerosi precedenti dell’Ufficio, da cui non v’è ragione di discostarsi, nell’invarianza del quadro normativo di riferimento; possono ricordarsi, tra i tanti, i provvedimenti prot. DAG 26714.U del 25 febbraio 2011 (all. 1), prot. DAG 51649.U del 16 aprile 2013 (all. 2), prot. DAG 162561.U del 4 dicembre 2013 (all. 3), infine il provvedimento nominato da codesta Presidenza, prot. DAG n. 89023.U del 20 giugno 2014, ove è nuovamente affermato che la Direzione abbia “…da sempre manifestato di non condividere la scelta operata da alcuni uffici di consentire all'avvocato la riproduzione del documento mediante propri strumenti portatili”, ribadendo “…che il rilascio di copie di atti processuali deve sempre avvenire percependo i diritti previsti dal d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 ed in modo che l'ufficio possa esercitare il controllo sugli atti del fascicolo di cui è custode”.

In tal senso va data risposta al quesito in esame; si invita pertanto codesta Presidenza a diramare la presente nota agli uffici del distretto.

Cordialità

Roma, 16 gennaio 2024

Il Direttore Generale
Giovanni Mimmo

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