Furto in abitazione: legittima la procedibilità d’ufficio

Articolo del 22/07/2026

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

La Corte costituzionale (n. 130/2026) conferma la procedibilità d’ufficio per il furto in abitazione: non serve la querela e non è necessaria un’attenuante per i fatti lievi.

La procedibilità d’ufficio per il reato di furto in abitazione è compatibile con la Costituzione.

Lo stabilisce la Corte costituzionale, con la sentenza n. 130 del 16 luglio 2026, che respinge le questioni sollevate dal Tribunale di Brescia sull’art. 2 del d.lgs. n. 150/2022 e sull’art. 624-bis c.p.

Furto in abitazione: serve la querela?

Il legislatore può mantenere la procedibilità d’ufficio per il furto in abitazione, mentre il furto semplice, alcune ipotesi di furto aggravato e la violazione di domicilio sono procedibili a querela?

La questione nasce in un processo relativo a sei episodi di furto in abitazione, alcuni aggravati, commessi nell’arco di tre mesi.

In uno dei casi, l’imputato entra nello spogliatoio di un supermercato, forza un armadietto e sottrae cinquanta euro da una borsetta. Successivamente invia alla persona offesa un assegno circolare con finalità risarcitoria.

Secondo il Tribunale, la procedibilità d’ufficio impedisce di valutare l’eventuale estinzione del reato per condotte riparatorie, prevista dall’art. 162-ter c.p. soltanto per i reati procedibili a querela soggetta a remissione.

Il giudice dubita quindi della legittimità della riforma Cartabia, nella parte in cui non estende la procedibilità a querela al furto in abitazione.

La Consulta respinge la censura.

La scelta sulla procedibilità spetta al legislatore

La Corte ricorda che la scelta tra procedibilità a querela e procedibilità d’ufficio rientra nella discrezionalità del legislatore in materia di politica criminale.

Il controllo di costituzionalità può intervenire soltanto quando la disciplina risulta manifestamente irragionevole.

La condizione di procedibilità, inoltre, non dipende automaticamente dalla gravità astratta del reato o dalla natura privata del bene tutelato. Il legislatore deve bilanciare:

  • le caratteristiche della fattispecie;

  • il bene giuridico leso;

  • gli interessi della persona offesa e della collettività;

  • le esigenze di efficienza del sistema giudiziario.

La natura disponibile o privatistica dell’interesse offeso, quindi, non comporta necessariamente la procedibilità a querela.

Perché il furto in abitazione resta procedibile d’ufficio

La riforma Cartabia amplia l’area dei reati procedibili a querela anche per favorire la definizione anticipata dei procedimenti e ridurre il carico degli uffici giudiziari.

Per il furto in abitazione, però, il legislatore considera prevalente un’altra esigenza.

Assume rilievo la particolare gravità della condotta di chi, per commettere un furto, entra in un’abitazione altrui, in un luogo di privata dimora o nelle relative pertinenze. A ciò si aggiunge la speciale pericolosità soggettiva manifestata dall’autore.

Il confronto con il furto semplice e la violazione di domicilio non è quindi decisivo. Il legislatore può attribuire uno specifico rilievo al fatto che l’ingresso nella privata dimora sia finalizzato alla sottrazione del bene.

La scelta di mantenere la procedibilità d’ufficio non è perciò manifestamente irragionevole.

L’autorità giudiziaria può iniziare e proseguire il procedimento anche senza querela e indipendentemente dalla volontà punitiva della persona offesa.

Nessuna attenuante obbligatoria per il fatto lieve

Il Tribunale di Brescia solleva anche una seconda questione.

Contesta l’art. 624-bis, primo comma, c.p., nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena quando il fatto, per le modalità della condotta o per la tenuità del danno, risulti di lieve entità.

La Corte richiama la sentenza n. 193 del 2025 e l’ordinanza n. 105 del 2026, che avevano già esaminato la medesima censura.

Secondo la Consulta, il furto in abitazione non comprende situazioni tanto eterogenee da rendere costituzionalmente necessaria una specifica attenuante.

La componente personalistica della lesione non è infatti suscettibile di una graduazione quantitativa: «il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è».

Sul piano logico, quindi, non è configurabile un ingresso “lieve” nell’abitazione altrui.

Cosa decide la Corte costituzionale

La Corte:

  • dichiara non fondata la questione sulla mancata introduzione della procedibilità a querela;

  • dichiara manifestamente infondata la questione sulla mancata previsione di una fattispecie attenuata.

Il furto in abitazione resta pertanto procedibile d’ufficio.

In concreto:

  • non è necessaria la querela;

  • il procedimento prosegue anche senza la volontà punitiva della persona offesa;

  • non opera l’estinzione del reato per remissione della querela;

  • non è costituzionalmente obbligatoria un’attenuante per il fatto lieve.

Cosa ci portiamo a casa?

La procedibilità a querela non è una conseguenza automatica della natura privata del bene leso.

Nel furto in abitazione contano anche le modalità della condotta: entrare nello spazio privato di una persona per rubare esprime, secondo il legislatore, una gravità e una pericolosità tali da giustificare l’intervento dell’autorità giudiziaria anche senza querela.

La vittima può non voler procedere. Ma, quando il furto entra in casa, l’ultima parola non spetta soltanto a lei.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472