Furto “agevolato” e sinistro: paga l’assicurazione, non il Fondo di garanzia

Articolo di Carmine Lattarulo del 18/03/2026

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Auto rubata e incidente: se lasci le chiavi inserite o l’auto incustodita, la responsabilità resta coperta dalla RCA e il Fondo di garanzia non interviene.

L’assicurazione risponde civilmente verso terzi in caso di furto “colpevolmente agevolato”, mentre non sorge alcun obbligo risarcitorio in capo all’impresa designata.

Lo ha stabilito la Cassazione, Sez. III civile, con la sentenza n. 5562 del 12 marzo 2026.

La questione

La vicenda riguarda un sinistro causato da un veicolo rubato, in cui, il proprietario è una società agricola; il veicolo viene rubato dopo essere stato lasciato nel cortile di un’abitazione, aperto, con chiavi inserite, cancello solo accostato; dopo il furto, il proprietario chiede il “trasferimento” della polizza RCA su altro veicolo; un mese dopo il furto, il veicolo rubato provoca un grave sinistro con lesioni a PG; il conducente rimane ignoto; il mezzo, al momento del sinistro, non è più coperto da RCA (per effetto del trasferimento della polizza); i danneggiati agiscono contro il proprietario e contro l’impresa designata dal Fondo di garanzia; interviene INAIL in surroga.

Il giudizio di merito

Il Tribunale condanna solo l’impresa designata; la Corte d’appello, pur confermando la condanna dell’impresa designata, qualifica la circolazione come “invito domino” e ritiene responsabile il proprietario, con possibili riflessi in rivalsa ex art. 292 cod. ass.

Il proprietario ricorre in Cassazione, sollevando soprattutto: prescrizione del credito risarcitorio verso il proprietario; esclusione della propria responsabilità per furto con violenza sulle cose/violazione di domicilio; contestazione della motivazione.

La decisione

La Corte affronta preliminarmente il problema della prescrizione e ricostruisce, in modo sistematico, le ipotesi di concorso di più soggetti nel medesimo danno:

  • nelle condotte omogenee di più soggetti (es. più conducenti che violano il codice della strada), tutti sono soggetti al medesimo termine di prescrizione, incluso l’eventuale termine lungo ex art. 2947 comma III cc;

  • nelle condotte eterogenee, solo alcune penalmente rilevanti (es. truffa dell’intermediario + omissioni di vigilanza del Ministero) vi è solidarietà sul piano civile, ma termini prescrizionali diversi: il termine lungo vale solo per chi ha commesso il fatto-reato; nella responsabilità indiretta/oggettiva per fatto altrui (art. 2049 cc; art. 2054 comma III cc): il termine lungo ex art. 2947 comma III cc, si applica indistintamente a tutti i soggetti passivi (autore materiale, garante, datore di lavoro, proprietario del veicolo, ecc.).

La sentenza richiama espressamente le Sezioni Unite n. 1641/2017, ribadendo che il termine lungo “si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della conseguente pretesa risarcitoria”.

Ne consegue il principio di diritto: “il credito risarcitorio vantato dalla vittima di lesioni colpose causate da un sinistro stradale è soggetto al termine di prescrizione previsto dal terzo comma dell’articolo 2947 c.c. tanto nei confronti del conducente, quanto nei confronti del proprietario, a nulla rilevando che a carico di quest’ultimo non sia configurabile il delitto di lesioni colpose”.

Furto agevolato e custodia negligente

La Corte passa ad esaminare la seconda questione, la differenza tra circolazione prohibente domino (furto non agevolato, nessuna colpa di custodia) e circolazione invito domino (furto agevolato da custodia negligente), non prima di aver compiuto una lunga ricostruzione storica.

La sentenza evidenzia l’enorme impatto sociale dei sinistri, ribadendo che il veicolo a motore è “oggetto pericoloso e potenzialmente letale” e che la responsabilità del proprietario va letta in chiave di prevenzione e tutela dei terzi. Il proprietario deve quindi essere responsabilizzato sulla diligente custodia del mezzo: dal punto di vista civilistico, non c’è differenza tra mancata custodia di un’arma carica e mancata custodia di un veicolo. Quindi, la Corte afferma, in modo chiaro e sistematico, la seguente nuova regola applicabile (in realtà in linea con la giurisprudenza, ma formulata in termini particolarmente netti): “il proprietario di un veicolo a motore risponde dei danni causati dalla circolazione del veicolo anche dopo che gli sia stato rubato, se il furto fu colposamente agevolato dalla sua negligente custodia. In tal caso non s’applicano le previsioni di cui all’art. 122 cod. ass., dettato per la sola ipotesi di circolazione prohibente domino; il contratto di assicurazione non si scioglie; la responsabilità del proprietario resta coperta dall’assicurazione del veicolo; non sorge alcun obbligo risarcitorio in capo all’impresa designata”.

La tesi difensiva superata dalla Cassazione

Questa regola si contrappone alla vecchia impostazione difensiva, secondo la quale basta il furto (specie se con violenza sulle cose o violazione di domicilio) e la denuncia perché:

· la circolazione sia sempre considerata “prohibente domino”;

· il contratto RCA si sciolga ex art. 122 cod. ass.;

· il proprietario sia automaticamente esonerato, con trasferimento del rischio al Fondo di garanzia.

Tuttavia, la Cassazione chiarisce che la distinzione è tra circolazione prohibente domino (furto non agevolato, nessuna colpa di custodia) e circolazione invito domino (furto agevolato da custodia negligente); solo nella prima ipotesi si scioglie il contratto ex art. 122 cod. ass. e risponde l’impresa designata, senza rivalsa verso il proprietario;

nella seconda ipotesi il contratto non si scioglie, la responsabilità resta coperta dalla RCA e l’impresa designata non è tenuta, con esclusione del regresso verso il proprietario.

Tempo, nesso causale e mancato rinvenimento del ladro

La Corte esclude che il decorso di un “congruo tempo” tra furto e sinistro possa incidere sul nesso causale: il fattore tempo rileva solo per la prescrizione, non per escludere la responsabilità; il mancato rinvenimento del ladro sia rilevante: la colpa del proprietario consiste nell’omessa custodia, non nell’insuccesso delle indagini.

Il rapporto con l’art. 1917 c.c.

La sentenza affronta anche il problema del rapporto tra art. 1917 c.c. e copertura assicurativa:

· momento del “fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione” ex art. 1917 c.c.;

· successiva manifestazione del danno;

· eventuale voltura o recesso del contratto RCA dopo il furto.

La Corte chiarisce che, nella RCA, il “fatto” rilevante è il presupposto causale dell’obbligazione risarcitoria (qui: la negligente custodia che consente il furto), non il momento in cui il danno si manifesta; se la condotta colposa di custodia avviene durante la vigenza della polizza, le conseguenze dannose (anche se si manifestano dopo la voltura o lo scioglimento) restano coperte, perché il rischio si è concretizzato in quel periodo; diversamente, si ammetterebbe l’assicurazione di fatti già compiuti e produttivi di danni futuri, ciò che contrasta con la struttura dell’assicurazione di responsabilità civile. Conseguenza pratica: anche se il proprietario, dopo il furto colposamente agevolato, chiede la voltura della polizza su altro veicolo, l’assicuratore resta obbligato a tenerlo indenne per i danni derivanti da quel furto, in quanto “fatto accaduto” durante il tempo dell’assicurazione.

I timori esclusi dalla Corte

La Corte respinge inoltre i seguenti timori di:

· assicuratore che “garantisce il ladro”: in realtà, l’assicuratore copre il proprietario, avendo poi azione di regresso verso il ladro;

· proprietario costretto a mantenere indefinitamente una polizza su veicolo rubato: non è necessario, perché la copertura deriva dal fatto (custodia negligente) avvenuto in vigenza del contratto, non dalla permanenza del contratto fino al sinistro.


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