Scippo, l'assenza dell'attenuante della lieve entità è incostituzionale?

Articolo del 01/12/2025

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L’assenza di una attenuante della lieve entità nel furto con strappo (c.d. "scippo") viola i principi costituzionali di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità?

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 171 del 27 novembre 2025, risponde di no.

Lo "scippo" è considerato un reato intrinsecamente violento, con una portata offensiva omogenea e costante, tale da non richiedere una specifica valvola di mitigazione analoga a quelle previste per rapina ed estorsione.

La questione sollevata

La vicenda nasce dai giudici di Firenze e Milano, che dubitavano della legittimità dei commi 2 e 3 dell’art. 624-bis c.p., osservando che per rapina ed estorsione esiste una specifica attenuante nei casi di lieve entità, mentre per lo scippo no.

Da qui il sospetto di una disparità di trattamento, anche perché in alcuni casi la pena minima dello scippo risulta persino più elevata di quella prevista per la rapina attenuata.

Le norme: il quadro di riferimento

Il cuore del ragionamento ruota attorno a tre concetti-chiave:

  • art. 624-bis c.p.: disciplina il furto con strappo.

  • principi di eguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità: parametri utilizzati per valutare la scelta del legislatore.

  • discrezionalità legislativa: la Corte ricorda che l’introduzione di attenuanti speciali è rimessa al legislatore e può essere censurata solo se sfocia in esiti manifestamente irrazionali.

Il raffronto con rapina ed estorsione (per le quali esiste la attenuante della lieve entità) è dunque legittimo, ma non decisivo.

L’analisi della Corte: lo scippo è un reato “compatto” e sempre intrusivo

Secondo la Consulta, il furto con strappo è un reato “estremamente compatto”, con una portata offensiva omogenea e sempre connotata da una violenza percepita dalla vittima.

La Corte evidenzia tre aspetti:

  1. Intrusione nella sfera personale
    Lo scippo implica sempre un contatto, anche mediato dal bene sottratto, che incide sulla sicurezza individuale.

  2. Potenziale degenerazione in reati più gravi
    La dinamica dello strappo può trasformarsi in lesioni o rapina, mostrando una pericolosità significativa.

  3. Impatto sociale e percezione di insicurezza
    Lo scippo genera una forte sensazione di vulnerabilità, in grado di condizionare la libertà di movimento delle persone.

Partendo da questi elementi, la Corte ritiene non manifestamente irragionevole che il legislatore non abbia previsto una attenuante di lieve entità per questo reato.

Nessuna violazione, quindi, dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Implicazioni pratiche: cosa cambia nelle strategie difensive

La sentenza chiarisce che non è possibile invocare un’attenuante ad hoc modellata su quella prevista per rapina ed estorsione. Le vie di mitigazione restano quelle ordinarie:

  • attenuanti generiche;

  • attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.);

  • graduazione della pena entro i limiti edittali.

Sul piano difensivo, la strategia dovrà concentrarsi su:

  • valorizzazione del concreto disvalore del fatto;

  • verifica rigorosa della configurabilità del furto con strappo rispetto a figure meno gravi (come il furto semplice);

  • richiesta di bilanciamento delle attenuanti già previste.

Per la pubblica accusa, la decisione conferma una linea sanzionatoria rigida, coerente con l’idea che lo scippo incida soprattutto sulla sicurezza personale e sulla percezione pubblica di sicurezza.


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