Garante Nazionale Disabilità, il decreto istitutivo in Gazzetta

Articolo del 07/03/2024

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Pubblicato in Gazzetta il Decreto legislativo 5 febbraio 2024 n. 20 che istituisce l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della legge n. 227 del 2021.

Il Garante mira a tutelare in modo più efficace i diritti delle persone con disabilità in Italia, assicurando loro una vita dignitosa e piena partecipazione alla società su un piano di parità con gli altri cittadini.

La nuova Autorità con sede a Roma gode di autonomia organizzativa e indipendenza amministrativa. È composta da un organo collegiale, costituito da un presidente e due componenti.

Le funzioni del Garante spaziano dalla vigilanza sul rispetto dei diritti delle persone con disabilità, alla lotta contro le discriminazioni, alla promozione di una cultura di rispetto e inclusione. In particolare l'Autorità:

  1. vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e dagli altri trattati internazionali
  2. contrasta i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità e del rifiuto dell'accomodamento ragionevole
  3. promuove l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione;
  4. riceve le segnalazioni presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità
  5. svolge verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori;
  6. richiede alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza. I soggetti interpellati sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta e, in caso di silenzio, inerzia o rifiuto, il Garante può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
  7. formula raccomandazioni e pareri inerenti alle segnalazioni raccolte alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati;
  8. promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti, iniziative ed azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;
  9. promuove, nell'ambito delle rispettive competenze, rapporti di collaborazione con i garanti e gli altri organismi pubblici comunque denominati a cui sono attribuite, a livello regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti delle persone con disabilità;
  10. assicura la consultazione con le organizzazioni e con le associazioni rappresentative delle persone con disabilita' sui temi affrontati e sulle campagne ed azioni di comunicazione e di sensibilizzazione;
  11. trasmette entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta alle Camere nonché' al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica delegata in materia di disabilità sull’attività svolta;
  12. visita, con accesso illimitato ai luoghi, ferma l'esclusiva applicazione della disciplina di cui alla lettera o) per gli istituti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali;
  13.  effettua le visite ai sensi degli articoli 67 e 67-bis della legge n. 354 del 1975;
  14. agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative;
  15. definisce e diffonde codici e raccolte delle buone pratiche in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilita' nonche' di modelli di accomodamento ragionevole;
  16. collabora con gli organismi indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.

Il Garante inoltre potrà ricorrere al giudice amministrativo in caso di mancata o non corretta adesione, da parte delle pubbliche amministrazioni, alle proposte prospettate nell’ambito del proprio parere, rispetto a provvedimenti o atti amministrativi che determinano discriminazioni o violazioni di diritti e interessi delle persone con disabilità.

L'Autorità Nazionale per le disaabilità sarà operativa a partire dal 1 gennaio 2025.

Per il Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, il Garante "sarà un punto di riferimento per molti cittadini, un organismo operativo e con propria autonomia e indipendenza per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, e nel rispetto della Convenzione Onu".


Il provvedimento:

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