
La Cassazione rimette alle Sezioni Unite il nodo dello status del figlio nato all’estero da gestazione per altri, mettendo in discussione l’adeguatezza della sola adozione in casi particolari.
La Prima sezione civile della Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 5656 del 12 marzo 2026, ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: come si tutela in Italia lo status del minore nato all’estero da gestazione per altri, quando esiste un legame stabile anche con il genitore di intenzione?
Il caso nasce dal rifiuto di trascrivere in Italia l’atto di nascita di un minore nato in Ucraina mediante gestazione per sostituzione, pratica lecita secondo la lex loci. La coppia ricorrente aveva chiesto il riconoscimento dello status filiationis nei confronti di entrambi i genitori. Il padre è il genitore genetico; l’ovocita proviene da donatrice anonima e l’embrione è stato portato a termine da una donna gestante.
Sia il tribunale sia la Corte d’appello di Bari hanno respinto la domanda, ritenendo la GPA contraria ai principi di ordine pubblico internazionale.
Secondo la Cassazione, il giudizio non riguarda una semplice verifica formale dell’atto di nascita straniero. Quando l’ufficiale di stato civile rifiuta la trascrizione per contrarietà all’ordine pubblico, la controversia investe necessariamente lo status di figlio.
Il punto centrale diventa allora stabilire se l’attuale sistema di tutela del minore – fondato sull’adozione in casi particolari del genitore intenzionale ex art. 44, lett. d), l. n. 184/1983 – sia ancora adeguato.
Nel sistema italiano la gestazione per altri è vietata dall’art. 12, comma 6, della legge n. 40/2004, divieto rafforzato dalla legge n. 169/2024, che estende la punibilità anche a chi ricorre alla pratica all’estero.
Allo stesso tempo, la tutela del minore è garantita da un complesso di fonti costituzionali e sovranazionali: l’art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, gli artt. 8 e 14 CEDU e l’art. 117 Cost.. La giurisprudenza della Corte costituzionale, della Cassazione e della Corte EDU sottolinea che il figlio non può subire conseguenze negative per le scelte procreative degli adulti.
Per questo motivo la giurisprudenza ha individuato, come soluzione oggi prevalente, l’adozione in casi particolari da parte del genitore intenzionale.
Tuttavia lo stesso diritto vivente ne ha evidenziato i limiti. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 38162/2022, hanno osservato che l’adozione dipende dall’iniziativa dell’adottante: il minore non può attivarsi autonomamente per ottenere la costituzione del rapporto genitoriale. Anche la Corte costituzionale, con le sentenze n. 33/2021 e n. 68/2025, ha segnalato l’inadeguatezza di un sistema che lascia il figlio esposto all’incertezza o alla volontà del genitore intenzionale.
La Cassazione ribadisce che la GPA resta contraria ai principi di ordine pubblico internazionale. Tuttavia questo non risolve il problema della tutela del minore.
Il deficit emerge soprattutto quando il genitore intenzionale non vuole o non può ricorrere all’adozione. In tali situazioni il minore non dispone di uno strumento per ottenere il riconoscimento giuridico di un rapporto genitoriale già esistente nella realtà familiare.
Il rischio è quello di una distanza tra identità sociale e identità giuridica del figlio.
Per affrontare questo problema, l’ordinanza richiama il modello previsto per i figli nati da rapporti incestuosi, delineato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 494/2002 e dagli artt. 251 e 278 c.c..
In questo schema lo status filiationis non nasce automaticamente, ma può essere riconosciuto attraverso un accertamento giudiziale, subordinato alla verifica dell’interesse del figlio e dell’assenza di pregiudizio.
Secondo la Cassazione, questo paradigma potrebbe offrire una possibile soluzione anche per i minori nati da gestazione per altri. In entrambe le situazioni la nascita deriva da una condotta procreativa ritenuta illecita o contraria ai valori dell’ordinamento, mentre il minore è del tutto estraneo a tale condotta.
Da qui il quesito rimesso alle Sezioni Unite: se sia possibile applicare, in via interpretativa, questo modello anche ai casi di GPA, consentendo una costituzione giudiziale dello status di figlio fondata sulla verifica concreta dell’interesse del minore.
L’ordinanza interlocutoria n. 5656/2026 non modifica ancora l’assetto vigente, ma apre una riflessione decisiva: l’adozione in casi particolari è davvero sufficiente a garantire la tutela del figlio nato all’estero da gestazione per altri?
La Prima sezione indica alle Sezioni Unite una possibile direzione: un modello di accertamento giudiziale dello status, simile a quello previsto per i figli nati da rapporti incestuosi, fondato su un rigoroso bilanciamento tra ordine pubblico e interesse concreto del minore.
Il baricentro del problema si sposta così dalla valutazione della condotta degli adulti alla tutela effettiva del figlio, già inserito in una relazione familiare stabile.
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