
La Cassazione (n. 23851/2026) chiarisce quando un giardino edificabile può essere escluso dall’IMU come pertinenza dell’abitazione e quale rilievo assume la conoscenza del vincolo da parte del Comune.
Un giardino adiacente all’abitazione principale deve pagare autonomamente l’IMU quando il piano urbanistico lo qualifica come area edificabile?
La risposta dipende dalla sua effettiva natura di pertinenza. Non basta, però, che il proprietario utilizzi il terreno come giardino: questa destinazione deve essere provata e deve risultare conosciuta dal Comune.
Lo chiarisce la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 23851 del 22 luglio 2026.
La controversia riguarda un terreno che il Comune considera un’area autonomamente imponibile ai fini IMU per l’anno 2012.
Il contribuente sostiene invece che la particella costituisce da tempo il giardino dell’abitazione principale, destinato stabilmente al servizio e all’ornamento della casa e accessibile soltanto attraverso di essa.
Secondo il proprietario, il terreno deve quindi seguire il trattamento fiscale dell’immobile principale.
I giudici tributari respingono il ricorso. Rilevano che il terreno è autonomamente accatastato, è qualificato come edificabile e non è stato indicato come pertinenza nella dichiarazione IMU. Manca inoltre una prova concreta del vincolo con il fabbricato.
La questione arriva così in Cassazione.
L’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 considera parte integrante del fabbricato anche l’area che ne costituisce pertinenza.
La nozione va letta insieme all’art. 817 c.c., secondo il quale sono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o all’ornamento di un’altra cosa.
Un giardino, quindi, non diventa pertinenza soltanto perché si trova accanto alla casa o appartiene allo stesso proprietario. Occorre un vincolo oggettivo, stabile e durevole con l’immobile principale.
L’edificabilità urbanistica e il distinto accatastamento non sono, da soli, decisivi. Se il terreno è effettivamente destinato al servizio o all’ornamento dell’abitazione, può perdere autonoma rilevanza ai fini ICI e IMU.
Su questo profilo la decisione completa il quadro già esaminato da Mister Lex a proposito della sentenza n. 26673/2025. In quel caso la Cassazione si è concentrata sui requisiti oggettivi della pertinenza; nell’ordinanza in esame chiarisce invece quale rilievo assumano la dichiarazione del contribuente e la conoscenza del vincolo da parte del Comune.
No.
La Cassazione precisa che la mancata dichiarazione non rende automaticamente imponibile il terreno.
Anche senza una comunicazione preventiva del contribuente, l’area può essere riconosciuta come pertinenza se il Comune ha comunque avuto conoscenza del vincolo attraverso documenti o informazioni acquisiti, anche per finalità diverse da quelle tributarie.
Questa conoscenza deve però essere anteriore all’anno d’imposta cui si riferisce l’accertamento.
Non è quindi sufficiente dimostrare in giudizio che il terreno era materialmente utilizzato come giardino. In assenza della dichiarazione, occorre anche provare che il Comune disponesse già di elementi idonei a rivelarne la destinazione pertinenziale.
Nel caso esaminato mancano sia la dichiarazione sia una prova concreta della stabile destinazione del terreno al servizio dell’abitazione.
Non risulta neppure che il Comune avesse acquisito, prima dell’annualità contestata, documenti o informazioni dai quali desumere il vincolo.
Il terreno resta quindi autonomamente soggetto a IMU come area edificabile.
Il contribuente richiama anche una precedente decisione relativa allo stesso terreno.
Secondo le ricorrenti, quella sentenza avrebbe definitivamente riconosciuto la natura pertinenziale del giardino.
La Cassazione esclude però l’esistenza di un giudicato vincolante. La precedente sentenza n. 13959/2017 aveva cassato con rinvio la decisione di merito per un errore di diritto, senza accertare definitivamente la situazione materiale del terreno.
Inoltre, per i tributi periodici, il giudicato relativo a un’annualità si estende agli anni successivi soltanto quando riguarda elementi destinati a produrre effetti permanenti o pluriennali.
La destinazione pertinenziale può invece mutare nel tempo e deve essere verificata con riferimento a ciascun periodo d’imposta.
La controversia riguarda l’IMU dovuta per il 2012.
Dal 1° gennaio 2020 l’art. 1, comma 741, lett. a), della legge n. 160/2019 prevede che l’area sia considerata parte integrante del fabbricato come pertinenza quando è tale sotto il profilo urbanistico ed è accatastata unitariamente all’immobile.
Il principio affermato dall’ordinanza deve quindi essere letto tenendo conto della disciplina applicabile all’annualità oggetto di causa.
Un giardino edificabile non è automaticamente soggetto a IMU, ma non è neppure esente soltanto perché si trova accanto all’abitazione.
Per escludere la tassazione autonoma occorre dimostrare:
la stabile destinazione del terreno al servizio o all’ornamento della casa;
l’esistenza del vincolo nell’anno interessato;
la sua tempestiva conoscenza da parte del Comune.
La dichiarazione IMU resta il mezzo più diretto per rendere noto il vincolo. In sua assenza, il contribuente deve provare che l’amministrazione ne fosse già a conoscenza.
Insomma, avere un giardino accanto a casa non basta: anche le pertinenze, per il Fisco, devono essere ben documentate.
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