Il TAR Marche (Sezione Seconda), con la sentenza n. 747 del 10 ottobre 2025, ha accolto un ricorso per ottemperanza promosso da una docente contro il Ministero dell’Istruzione e le sue articolazioni territoriali, accertando l’inottemperanza a una precedente sentenza del Tribunale del Lavoro passata in giudicato.
Il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare piena esecuzione al titolo giudiziale, nominando un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e condannando l’Amministrazione alla rifusione delle spese. La decisione costituisce un esempio emblematico di tutela giurisdizionale effettiva e di rigore nel rispetto del principio di legalità dell’azione amministrativa.
La pronuncia offre un’occasione rilevante per riflettere sul ruolo della giurisdizione amministrativa nell’assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale e, in particolare, sullo strumento dell’ottemperanza, disciplinato dagli articoli 112 e ss. del Codice del processo amministrativo.
La vicenda prende le mosse da una sentenza del Tribunale del Lavoro di Pesaro (n. 27/2025), passata in giudicato, con cui era stato riconosciuto a una docente il diritto al beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 (c.d. "Buona Scuola"). Tale beneficio, di natura stipendiale, era stato espressamente quantificato per una pluralità di anni scolastici e posto a carico del Ministero dell’Istruzione e delle sue articolazioni periferiche.
Tuttavia, nonostante la rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, l’Amministrazione è rimasta inerte, costringendo la ricorrente a promuovere un autonomo giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR.
Il Collegio, rilevando l’omessa esecuzione della sentenza e la mancata contestazione sostanziale da parte dell’Amministrazione, ha affermato con chiarezza la fondatezza del ricorso. L’inerzia amministrativa, sottolinea il TAR, non può trovare giustificazione alcuna in presenza di un titolo esecutivo cristallino e di una situazione giuridica soggettiva ormai consolidata. A fronte di ciò, l’obbligo dell’Amministrazione di adempiere risulta ineludibile.
La pronuncia non si limita ad accertare l’inottemperanza ma attribuisce immediata operatività alla tutela: viene infatti ordinata l’esecuzione del giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e, per il caso di perdurante inerzia, è già nominato un Commissario ad acta. Quest’ultimo, individuato nel Direttore della Direzione Generale del Personale, del Bilancio e dei Servizi Strumentali del Ministero, potrà operare anche mediante delega e coordinamento con le strutture regionali, con ampi poteri di intervento, incluse variazioni di bilancio o atti finanziari complessi.
Sul piano sanzionatorio, l’Amministrazione è stata altresì condannata alla rifusione delle spese di lite, nella misura congrua di € 600,00, oltre accessori e distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Questo ulteriore passaggio segnala l’orientamento del TAR volto a sanzionare economicamente l’ingiustificata inerzia pubblica.
La decisione si inserisce nel filone giurisprudenziale che riafferma con forza il principio del rispetto del giudicato, pilastro dello Stato di diritto. L’inerzia della pubblica amministrazione a fronte di una sentenza definitiva costituisce non solo un vulnus per il singolo ricorrente, ma mina la credibilità dell’intero ordinamento. In questo senso, il ricorso all’istituto dell’ottemperanza diventa uno strumento imprescindibile di garanzia costituzionale.
Infine, si segnala come la sentenza contribuisca a rafforzare l’obbligo dell’Amministrazione di adottare comportamenti collaborativi e conformi alla legalità anche nella fase esecutiva, sottolineando il ruolo della giustizia amministrativa come garante non solo dell’an, ma anche del quomodo e del quando della pretesa riconosciuta. La pronuncia, quindi, va letta non solo come un atto giurisdizionale individuale, ma come affermazione sostanziale del principio di effettività della tutela, nel quadro dell’art. 24 e dell’art. 113 della Costituzione.
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