Giustizia riparativa: è impugnabile il provvedimento di rigetto?

Articolo del 18/02/2026

Il provvedimento del giudice di merito che rigetta la richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa è impugnabile?

Le Sezioni Unite penali, con la sentenza n. 5166 depositata il 9 febbraio 2026, hanno affermato che il provvedimento del giudice di merito che rigetta la richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa è impugnabile, sia con appello sia con ricorso per cassazione, unitamente alla sentenza conclusiva del grado di giudizio, indipendentemente dal regime di procedibilità del reato.

La normativa in materia

La disciplina di riferimento si trova nell’art. 129-bis c.p.p., introdotto dal d.lgs. 150/2022 (riforma Cartabia) e modificato dal d.lgs. 31/2024, che consente al giudice, in ogni stato e grado del procedimento, di disporre l’invio delle parti al centro per la giustizia riparativa.

Sono inoltre richiamati i principi costituzionali e convenzionali:

  • artt. 27 e 111 Cost. (diritto di difesa e giusto processo);

  • artt. 6 e 13 CEDU;

  • artt. 62 n. 6, 133, 152, 163 c.p.;

  • artt. 586 e 90-bis.1 c.p.p.;

  • artt. 15-bis e 45-ter disp. att. c.p.p.

Il contrasto giurisprudenziale

La sentenza ricostruisce tre orientamenti formatisi nella giurisprudenza di legittimità:

  • un primo indirizzo negava l’impugnabilità del diniego, qualificando il programma riparativo come attività non giurisdizionale e richiamando il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione;

  • un secondo orientamento ammetteva l’impugnazione solo per i reati procedibili a querela rimettibile, valorizzando la possibile sospensione del processo ex art. 129-bis, comma 4, c.p.p. e l’estinzione del reato per remissione tacita della querela ex art. 152, comma 3, n. 2, c.p.;

  • un terzo orientamento riconosceva l’impugnabilità generalizzata del diniego, in ragione della natura endoprocedimentale del provvedimento e delle ricadute sostanziali sul trattamento sanzionatorio.

La decisione della Corte

Le Sezioni Unite hanno aderito al terzo orientamento.

La Corte distingue nettamente tra il programma di giustizia riparativa, che resta attività extraprocessuale priva di natura giurisdizionale, e il provvedimento di invio o di diniego, che invece è atto del procedimento penale, adottato con ordinanza motivata (art. 125, comma 3, c.p.p.) e previo contraddittorio.

L’autorizzazione all’accesso è qualificata come atto a contenuto giurisdizionale, perché implica una valutazione prognostica sull’utilità del programma per la risoluzione delle questioni derivanti dal reato e una verifica dell’assenza di pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti (art. 129-bis, comma 3, c.p.p.).

Dal positivo svolgimento del programma possono derivare effetti giuridicamente rilevanti nel processo penale: estinzione del reato per remissione tacita della querela, applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p., incidenza sulla dosimetria ex art. 133 c.p. e sulla sospensione condizionale ex art. 163 c.p.

Proprio questa incidenza sostanziale giustifica l’impugnabilità del diniego, anche in assenza di una espressa previsione normativa, in coerenza con il diritto a un ricorso effettivo di cui agli artt. 6 e 13 CEDU.

Nel caso concreto, la Corte ha annullato la sentenza impugnata per difetto di motivazione sul diniego, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.


Conclusione

La risposta al quesito iniziale è chiara: il provvedimento che rigetta la richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa è impugnabile, con appello o con ricorso per cassazione unitamente alla sentenza del grado, indipendentemente dal regime di procedibilità del reato.

Cosa ci portiamo a casa? La giustizia riparativa è parte del sistema processuale penale e, quando il giudice nega l’accesso al programma, quella decisione deve poter essere sottoposta al controllo del giudice dell’impugnazione.


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