
Ruolo unico nazionale, formazione continua, nuove incompatibilità e una disciplina organica della responsabilità disciplinare: il D.Lgs. 149/2026 completa la professionalizzazione della magistratura tributaria e ne avvicina lo status a quello dei magistrati ordinari.
È in vigore dal 26 agosto 2026 il Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 149, recante “Disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria”.
Il decreto attua la delega contenuta nella legge n. 111/2023, come modificata dalla legge n. 120/2025, e completa un altro tassello della riforma della giustizia tributaria avviata nel 2022.
Una precisazione è importante: non cambiano le regole del processo tributario. L’intervento riguarda soprattutto l’ordinamento delle Corti e lo status dei magistrati tributari professionali, sempre più distinto da quello dei giudici tributari e avvicinato, nei limiti della compatibilità, a quello della magistratura ordinaria.
Il decreto modifica sia il D.Lgs. n. 545/1992, applicabile fino al 31 dicembre 2026, sia il Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. n. 175/2024), destinato a sostituirlo dal 1° gennaio 2027.
Tra le novità principali c’è l’istituzione del ruolo unico nazionale dei magistrati tributari, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Nel ruolo sono inseriti i magistrati in servizio, compresi quelli temporaneamente fuori ruolo, secondo l’anzianità nella qualifica e, in caso di parità, l’anzianità anagrafica. Il ruolo sarà pubblicato ogni anno entro gennaio.
Il decreto interviene anche sul reclutamento e introduce espressamente la formazione continua, considerata strumento di garanzia dell’indipendenza e dell’efficienza della giustizia tributaria.
Ai magistrati tributari vengono estese, nei limiti della compatibilità, le regole previste per i magistrati ordinari in materia di requisiti generali, decadenza dall’impiego e incompatibilità.
Restano inoltre specifiche incompatibilità legate alla natura fiscale del contenzioso, anche in presenza di rapporti familiari con soggetti che esercitano attività di consulenza, assistenza o rappresentanza tributaria nelle aree territoriali individuate dalla legge. L’accertamento spetta al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Viene disciplinato in modo più organico anche lo stato giuridico: dimissioni, riammissione, dispensa dal servizio, aspettativa per infermità e trasferimento d’ufficio.
Il magistrato non può essere sospeso, dispensato o trasferito senza una deliberazione del Consiglio di presidenza, salvo il suo consenso o i casi previsti dalla legge. Nei relativi procedimenti ha diritto di conoscere gli atti, presentare osservazioni e chiedere di essere sentito.
Una delle parti più rilevanti della riforma riguarda la responsabilità disciplinare.
I magistrati tributari devono esercitare le funzioni secondo i principi di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità della persona.
Il decreto tipizza gli illeciti commessi nell’esercizio delle funzioni, quelli esterni all’attività giudiziaria e quelli derivanti da reato.
Tra le condotte rilevanti figurano la violazione consapevole dell’obbligo di astensione, l’omessa comunicazione delle incompatibilità, le gravi scorrettezze verso parti e difensori, le interferenze sull’attività di altri magistrati, i ritardi reiterati, gravi e ingiustificati, la violazione della riservatezza e gli incarichi extragiudiziari non autorizzati.
Resta però ferma una garanzia fondamentale: salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge, l’interpretazione delle norme e la valutazione dei fatti e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare. Inoltre, il fatto di scarsa rilevanza non costituisce illecito disciplinare.
Il nuovo sistema prevede una scala progressiva di sei sanzioni:
ammonimento, censura, perdita dell’anzianità, incapacità temporanea a esercitare incarichi direttivi o semidirettivi, sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni e rimozione.
Nei casi previsti può essere disposto anche il trasferimento ad altra sede e, in presenza di gravi elementi e particolare urgenza, il trasferimento cautelare o la temporanea destinazione ad altre funzioni.
Il procedimento si svolge davanti al Consiglio di presidenza e l’incolpato può essere assistito anche da un avvocato.
Resta invece fuori dal decreto il riassetto della geografia giudiziaria tributaria.
La delega consentiva di intervenire anche su sedi, soppressioni e accorpamenti delle Corti, ma si è preferito rinviare la decisione, in attesa di dati più consolidati sull’andamento del contenzioso e sugli effetti dell’ingresso dei nuovi magistrati professionali.
Il D.Lgs. 149/2026, dunque, non cambia ancora la mappa della giustizia tributaria: interviene soprattutto su chi la amministra e sulle regole che ne garantiscono professionalità, indipendenza e responsabilità.
Documenti corelati:
DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2026, n. 149
Disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria (GU n.185 del 11-8-2026 - Suppl. Ordinario n. 30)
Riforma giustizia tributaria in Gazzetta. Nasce la Quinta magistratura – Legge 31 agosto 2022, n. 130